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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud. 17/12/2010), Sentenza n. 1362
ESPROPRIAZIONE - Occupazione acquisitiva o appropriativa - Caratteristiche -
Espropriazione per pubblica utilità - Diritto all'indennità - Assenza di formale
decreto di esproprio - Risarcimento del danno - Limite al diritto dominicale sul
bene. Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa
presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile
del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina
l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di
formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma
alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se
nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, c) l'acquisto a favore della
p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione
pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica
utilità formale (cass.2003/6853). Ove la fattispecie estintiva - acquisitiva
della proprietà dell'area occupata si perfezioni alla scadenza del termine di
occupazione legittima, il proprietario del bene occupato, oltre al diritto
all'indennità per il periodo di occupazione autorizzata, consegue il diritto al
risarcimento del danno da occupazione appropriativa ma non anche al risarcimento
del danno da occupazione illegittima per il periodo successivo a tale evento, in
cui è ormai venuto meno il suo diritto dominicale sul bene. (riforma sentenza
CORTE D'APPELLO di NAPOLI, n. 1007 depositata il 19/03/2004) Pres. Carnevale -
Est. Giancola - Ric. Gu. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud.
17/12/2010), Sentenza n. 1362
ESPROPRIAZIONE - Procedimenti espropriativi - Occupazioni d'urgenza - Proroga
i termini - Limiti - Fatto (illecito) acquisitivo - Indennità - L. n. 219/1981 -
Art. 9 d. lgs. n. 354/1999. In tema di attuazione dei procedimenti
espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo
della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art. 9 d. lgs. 20 settembre 1999, n. 354
che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza, se prescinde dalla
legittimità o illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in
vigore, riguarda comunque solo i procedimenti espropriativi che siano in corso
alla stessa data; ne deriva che la norma può valere a restituire legittimità ad
occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l'obiettivo di recupero
della procedura espropriativa - costituente la "ratio" dichiarata della norma -
sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito)
acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e
dell'irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Sez. Unite sentenza n. 6769
del 2009; Cass. 2004/3966; 2005/7544; sezioni unite 2008/3358; 2009/3225;
2009/28332). (riforma sentenza CORTE D'APPELLO di NAPOLI, n. 1007 depositata il
19/03/2004) Pres. Carnevale - Est. Giancola - Ric. Gu. Ma.. CORTE DI
CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud. 17/12/2010), Sentenza n. 1362
ESPROPRIAZIONE - Opere pubbliche - Concessione cd. Traslativa - Esercizio
delle funzioni oggettivamente pubbliche - Trasferimento al concessionario.
In tema di opere pubbliche, la concessione cd. traslativa, comporta il
trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle
funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la
realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di
tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la
realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri
di carattere pubblicistico. Ne consegue che il concessionario, acquistando
poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a
quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva
necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto
attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le
obbligazioni che ad esso si ricollegano. (riforma sentenza CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, n. 1007 depositata il 19/03/2004) Pres. Carnevale - Est. Giancola - Ric.
Gu. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud. 17/12/2010),
Sentenza n. 1362
ESPROPRIAZIONE - Popolazioni colpite dagli eventi sismici - Concessione di
cui all'art. 81 L. n. 219/1981 - Natura c.d. traslativa. Per gli interventi
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981, la concessione di cui all'art. 81 della legge n. 219 del 1981,
stante l'ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha
natura c.d. traslativa (Cass. 2007/26261). (riforma sentenza CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, n. 1007 depositata il 19/03/2004) Pres. Carnevale - Est. Giancola - Ric.
Gu. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud. 17/12/2010),
Sentenza n. 1362
ESPROPRIAZIONE - Occupazione acquisitiva - Espropriazione per pubblica
utilità - Strumento della concessione traslativa - Disciplina speciale -
Attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri
espropriativi - Limiti - Principio di legalità dell'azione amministrativa -
Obblighi indennitari e risarcitori - Legittimazione passiva e risarcimento del
danno - Artt. 80, 81 e 84, L. n. 219/1981. In tema di espropriazione per
pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa,
con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di
poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di
ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine
che, in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa,
l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli
obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente
li autorizzi. Ne consegue che -avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente,
l'art. 81) della legge 14 maggio 1981, n. 219 (relativa al programma
straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli)
autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto
a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa - la fonte
della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione
passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l'occupazione
acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza
di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate
norme di legge (cfr cass SU 200906769). (riforma sentenza CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, n. 1007 depositata il 19/03/2004) Pres. Carnevale - Est. Giancola - Ric.
Gu. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20/01/2011 (Ud. 17/12/2010),
Sentenza n. 1362
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE
- Presidente -
Dott. CARLO PICCININNI
- Consigliere -
Dott. RENATO BERNABAI
- Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI
- Consigliere -
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso 13571-2005 proposto da: GU. MA. (c.f. Omissis), elettivamente domiciliato in RO., VIA ... (Omissis), presso l'avvocato FI. MA., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro CONSORZIO AS., in persona del legale rappresentante prò tempore,
elettivamente domiciliato in RO., VIA G. D'AR. (Omissis), presso l'avvocato EN.
MA., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente prò tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PO. (Omissis), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1007/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il
19/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2010 dal
Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-29.04.1991 Gu. Ma. conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Napoli, il Consorzio As. e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri in persona del Funzionario Delegato CIPE, chiedendone la condanna,
in solido o di chi di ragione, sia al risarcimento dei danni subiti per
l'occupazione seguita dall'irreversibile trasformazione del terreno di sua
proprietà, sito in tenimento di Av., esteso complessivamente mq 4662 ed in parte
utilizzato per la costruzione della "Nuova strada Ch." senza che fosse stato mai
emanato il decreto di espropriazione, e sia al pagamento dell'indennità di
occupazione in via temporanea e d'urgenza della porzione di mq 720 del suo
fondo, disposta ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, con
ordinanza n. 1471/Est del 15.11.1989, del Funzionario Delegato CIPE, per il
tempo di 12 mesi, scaduto nel novembre del 1990. Con altro atto di citazione,
notificato in pari data, il Ma. conveniva in giudizio dinanzi al medesimo
Tribunale gli stessi convenuti e -premesso che il Consorzio As., quale
concessionario del PGR della Campania, Commissario Straordinario di Governo, gli
aveva comunicato, con raccomandata del 27.03.1991, che l'indennità di
occupazione era stata fissata in Lire 668.000 - chiedeva che fossero determinate
le giuste indennità di espropriazione e di occupazione a lui dovute, con
condanna dei convenuti al relativo deposito presso la Cassa DDPP.
Con sentenza del 29.04-2.05.2001, resa nel contraddittorio delle parti, il
Tribunale adito, riunite le due cause e disposta CTU, dichiarava la
legittimazione attiva del Ma., il difetto di legittimazione passiva del
Funzionario Delegato CIPE e condannava il Consorzio As. a pagare al primo
l'indennità di espropriazione, l'indennità di occupazione legittima per il
periodo 15.11.1989-15.11.1990, rispettivamente determinate in Euro 5.582,27 ed
in Euro 465,19 nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima,
liquidato in Euro 2.430,16, oltre interessi. Con sentenza del 10-19.03.2004, la
Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame principale del Consorzio As. e
sul gravame incidentale del Ma., in accoglimento per quanto di ragione del solo
appello principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava improcedibile l'opposizione alla stima dell'indennità di
espropriazione e rigettava le domande risarcitorie proposte dal medesimo Ma.
La Corte territoriale, premesso anche che nell'ordinanza del Funzionario
Delegato CIPE, emessa il 15.11.1989, nell'ambito degli interventi previsti dal
Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ed in relazione alla prevista
costruzione della "Nuova strada Chianche", era stato specificato che 'l'opera è
ope legis di pubblica utilità ed i relativi lavori sono urgenti ed
indifferibili", che era stata inoltre sottolineata "la necessità di procedere in
deroga alle norme di cui all'ordinanza 70/82 e con applicazione della procedura
espropriativa prevista dall'ordinanza n. 275/85, recante norme acceleratorie" ed
ancora che si era stabilito "che i lavori e le procedure espropriative delle
aree di cui alla presente ordinanza vengano portate a termine entro il
31.12.1991", osservava e riteneva tra l'altro:
- che si era in presenza di una procedura espropriativa e che, dunque, operava
la sanatoria ex post di cui all'art. 9 del D.Lgs 20.09.1999 n. 354, avente ad
oggetto specifico solo " l'attuazione dei procedimenti di espropriazione"
- che detto art. 9 del D.Lgs 20.09.1999 n. 354 aveva comportato la proroga al
30.10.2001 del termine iniziale ormai scaduto di efficacia dell'occupazione
d'urgenza, ed alla suddetta proroga legale si dovevano aggiungere le ulteriori
sopravvenute proroghe legali, sicché, sino al 31.12.2004, | l'occupazione doveva
ritenersi assistita da valido titolo autorizzativo, con conseguente non
configurabilità di alcuna situazione d'illecito
- che la suddetta proroga legale rendeva irrilevante che l'opera fosse stata
realizzata nel 1990, nel corso del primo termine di occupazione d'urgenza, posto
che tale fatto non aveva potuto determinare l'acquisto a titolo originario del
bene per ed. occupazione appropriativa
- che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, come chiesto dal
Consorzio, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del Ma. al
risarcimento dei danni da occupazione illegittima per il periodo successivo alla
scadenza del termine annuale previsto nell'ordinanza che aveva disposto
l'occupazione del suo fondo, mentre doveva essere respinto il motivo
dell'appello incidentale inerente al rigetto della domanda di risarcimento dei
danni da irreversibile trasformazione del fondo e delle altre istanze
risarcitone avanzate in primo grado
- che fondate erano pure le censure del Consorzio avverso la determinazione
attuata dal primo giudice, dell'indennità di espropriazione, nonostante la
mancata emanazione del decreto di esproprio e la perdurante legittimità della
procedura d'esproprio, essendo ancora in corso (per effetto delle menzionate
proroghe legali) i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VII della legge
n. 219 del 1981
- che il Ma. aveva diritto soltanto all'indennità di occupazione legittima ma
limitatamente al solo primo periodo annuale di relativa protrazione, posto che
per il tenore delle domande da lui svolte, doveva escludersi che avesse inteso
chiedere tale indennità anche per il periodo successivo alla scadenza di detto
termine
- che doveva essere confermata la quantificazione dell'indennità di occupazioni
legittima, da aversi per congrua
- che l'obbligo di pagamento gravava soltanto sul Consorzio As. e non anche
sulla PCM
- che inammissibile si rivelava la domanda di rivalsa tardivamente formulata il
primo grado dal Consorzio As. nei confronti della PCM, che su di essa noi aveva
accettato il contraddittorio.
Avverso questa sentenza il Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5
motivi ed illustrato da memoria. Il Consorzio As. ha resistito con controricorso
e depositato memoria. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
resistito coi controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Ma. denunzia:
1. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ricondotto la
fattispecie nell'ambito delle usuali occupazioni di urgenza preordinate
all'espropriazione "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1
n. 3 c.p.c. relazione agli artt. del titolo secondo capo I L 2359/1865 (art.
64-70); titolo I capo II L 2359/1865 (71-73), L. 865/71; nonché in generale di
tutte le disposizioni e principi in materia di occupazione e temporanea e
occupazione d'urgenza); motivazione contraddittoria, insufficiente e illogica
(violazione ai 360, comma 1, n. 5 c.p.c); Violazione e falsa applicazione di
legge (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.in relazione all'art. 1362 ss. cc); omesso
esame di documenti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c); omessa pronuncia
(art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.); ".
Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che, anche negando ingresso alla
sua istanza istruttoria di esibizione documentale, l'occupazione temporanea del
suo fondo sia stata ricondotta nell'ambito di quelle preordinate
all'espropriazione quando invece, a suo parere era stata disposta ai sensi
dell'art. 64 della legge n. 2359 del 1865, al solo fine di consentire la
provvisoria deviazione del traffico dalla variante ss7 bis del Comune di Aversa,
sede dei lavori della linea ferroviaria Alifana; assume consequenzialmente
l'illegittimità dell'applicazione della proroga legale contemplata dall'art. 9
della legge n. 354 del 1999
2. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande
risarcitone azionate"Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1
n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 9 D.Lgs n. 354/99); "Violazione e falsa
applicazione di legge (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 70
L. 2359/1865; 2043 cc. e 99 e 100 c.p.c); omessa pronuncia (art. 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c); motivazione illogica ed
insufficiente (violazione art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c)". Il ricorrente si
duole del rigetto delle sue domande risarcitorie, che assume dipeso dalla
illegittima riconduzione dell'occupazione temporanea del suo fondo nell'ambito
dì quelle preordinate all'espropriazione e dalla conseguente indebita
applicazione della proroga legale contemplata dall'art. 9 della legge n. 354 del
1999. I primi due motivi del ricorso, che strettamente connessi consentono esame
unitario, sono fondati nei sensi in prosieguo precisati; al relativo
accoglimento segue anche l'assorbimento del quarto motivo di ricorso. In fatto
relativamente al terceno oggetto di controversia, è emerso:
a) che, ai sensi del Titolo Vili della legge n. 219 del 1981, con ordinanza n.
1471/Est del 15.11.1989, del Funzionario Delegato CIPE, ne era stata disposta in
via temporanea e d'urgenza per il tempo di 12 mesi, scaduto nel novembre del
1990
b) che la prevista opera pubblica viaria era stata dichiarata di pubblica
utilità e che era stata ultimata prima della scadenza del termine annuale di
occupazione temporanea, di cui sub a)
c) che, nonostante che i lavori e le procedure espropriative delle aree di cui
alla ordinanza sub a) dovessero essere portati a termine entro il 31.12.1991, il
decreto definitivo di espropriazione del terreno in questione non era stato mai
emanato.
Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presenta,
in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversìbile del fondo,
con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione
della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale
decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla
scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel
frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, c) l'acquisto a favore della p.a.
si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione
pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica
utilità formale (cfr, tra le altre, cass.2003/6853). Ove la fattispecie
estintiva - acquisitiva della proprietà dell'area occupata si perfezioni alla
scadenza del termine di occupazione legittima, il proprietario del bene
occupato, oltre al diritto all'indennità per il periodo di occupazione
autorizzata, consegue il diritto al risarcimento del danno da occupazione
appropriativa ma non anche al risarcimento del danno da occupazione illegittima
per il periodo successivo a tale evento, in cui è ormai venuto meno il suo
diritto dominicale sul bene. Dalle esposte premesse deriva che nella specie il
terreno del Ma. era stato acquisito dalla P.A. per occupazione acquisitiva, nel
novembre del 1990, alla scadenza del periodo annuale di occupazione autorizzata,
avesse o meno tale occupazione assunto natura preespropriativa.
In siffatta ipotesi, inoltre, è da escludere l'applicabilità della proroga di
cui all'art. 9 del D.Lgs n. 354 del 1999, alla luce del consolidato principio di
diritto ripetutamente affermato da questa Corte (cfr Cass. 2004/3966; 2005/7544;
sezioni unite 2008/3358; 2009/3225; 2009/28332) e di recente anche ribadito
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6769 del 2009, principio secondo cui " In
tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli
interventi di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art. 9
d. lgs. 20 settembre 1999, che proroga i termini relativi alle occupazioni
d'urgenza, se prescinde dalla legittimità o illegittimità dell'occupazione al
tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo i procedimenti
espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può
valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime
solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la "ratio"
dichiarata della norma - sia conseguibile per non essersi già perfezionato il
fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità
dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo."
3. "Sull'illegittimità del capo della sentenza con cui è stata esclusa la
legittimazione passiva ad causarti della PCM "Omessa, insufficiente ed illogica
motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c); omessa pronuncia (art. 360, comma
1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c); omesso esame di documenti
decisivi (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c); Violazione e falsa applicazione di
legge (art. 80 ss L. 219/81)". Si duole che sia stata negata la legittimazione
passiva anche della PCM e disattesa la sua istanza di esibizione di tutta la
documentazione, posto che il Consorzio era stato delegato solo alla procedura di
occupazione temporanea e non anche a quella d'esproprio, che alla PCM doveva
essere addebitata la mancata attivazione ab origine ed il mancato
perfezionamento della procedura espropriativa, sulla base di pattuizioni
intercorse tra il funzionario CIPE ed alcuni enti locali e che comunque
l'individuazione delle aree da espropriare in vista della realizzazione
dell'opera pubblica era di competenza della PCM.
Il motivo non è fondato alla luce dei condivisi principi già affermati da questa
Corte, secondo cui:
a. In tema di opere pubbliche, la concessione cd. traslativa, comporta il
trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle
funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la
realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di
tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la
realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri
di carattere pubblicistico. Ne consegue che il concessionario, acquistando
poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a
quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva
necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto
attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le
obbligazioni che ad esso si ricollegano.
b. Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui all'art. 81 della
legge n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei poteri che la norma prevede per il
concessionario, ha natura cd. traslativa (cfr., tra le altre, cass. 200726261)
c. In tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo
strumento della concessione traslativa, con l'attribuzione al concessionario
affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi, non può
comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo
del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di
legalità dell'azione amministrativa, l'attribuzione all'affidatario di detti
poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano
previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Ne consegue che -avendo
gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l'art. 81) della legge 14 maggio 1981,
n. 219 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell'area
metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina
speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il
ricorso alla concessione traslativa - la fonte della responsabilità esclusiva
del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al
risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, che in relazione al
pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve
essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (cfr Cass. SU
200906769).
4. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha limitato la
liquidazione dell'indennità di occupazione legittima al periodo 15.11.1989 -
15.11.1990 " Omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione
all'art. 112 e 346 c.p.c); difetto di motivazione, omessa valutazione delle
risultanze processuali (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c); motivazione del tutto
illogica (art. 360, comma l, n. 5 c.p.c.)". Il motivo rimane, come detto,
assorbito per effetto della decisione assunta sui primi due motivi del ricorso.
5. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la
sentenza di prime cure nella parte inerente la valutazione del valore del fondo"
Motivazione illogica ed insufficiente (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" Si duole
della mancata ammissione del chiesto supplemento di ctu volto alla
determinazione del valore venale del terreno quand'anche d'indole agricola. La
censura non ha pregio, dal momento che la Corte distrettuale, una volta esclusa
la fondatezza delle pretese risarcitone e ritenuta fondata solo la domanda di
determinazione dell'indennità di occupazione legittima da riferire al fondo
d'incontroversa natura agricola, ha ineccepibilmente ritenuto di dovere
liquidare tale indennità in base ai parametri legali propri dei terreni di
siffatta natura, avulsi dal riferimento al valore di mercato.
Conclusivamente si deve accogliere i primi due motivi del ricorso, respingere il
terzo con assorbimento del quarto, respingere il quinto, cassare la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa alla Corte di
appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, respinge il terzo ed il
quinto, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
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