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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717
RIFIUTI - Terre e rocce da scavo - Definizione rilevante ai sensi dell'art.
186 D. Lgs. 152/2006 - Attività di smaltimento di materiale proveniente da
demolizione - Autorizzazione - Necessità. Perché possa parlarsi di terre e
rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 186, deve trattarsi di materiale
naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre materiale
di altra natura (come quello proveniente da demolizione) in quanto avente per
oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e dunque non naturale - va
ricompresso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica
autorizzazione (Cass. Sez. 3, 12.6.2008 n. 37280). Fattispecie in tema di
smaltimento di materiale vario composto da detriti di varia natura provenienti
da demolizioni (in prevalenza calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di
cemento), con riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 256 co. 1
lett. a) D.Lgs. 152/2006. (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del 9
luglio 2009 pronunciata dal Tribunale di Cremona). Pres. Ferrua - Est. Grillo -
P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
6/04/2011, Sentenza n. 13717
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione di reato contravvenzionale maturata
dopo la pronuncia della sentenza impugnata - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione - Prevalenza. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione prevale su quella di estinzione delle contravvenzioni per
prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, con conseguente preclusione
della possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione (Cass. S.U.
21.12.2000 n. 32). Fattispecie in tema di smaltimento di materiale vario
composto da detriti di varia natura provenienti da demolizioni (in prevalenza
calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di cemento), con riconoscimento
dell'ipotesi di reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006.
(dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del 9 luglio 2009 pronunciata dal
Tribunale di Cremona). Pres. Ferrua - Est. Grillo - P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro.
Ma.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p. comma 1 lett. d) - Deducibilità in sede di giudizio di legittimità - Limiti. Il vizio consistente nella mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. d), può essere dedotto in sede di legittimità solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'articolo 495 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso non potrà essere invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito rivolto al giudice ad avvalersi dei poteri integrativi previsti dall'articolo 507 c.p.p., che il giudice ha ritenuto poi di non esercitare in relazione alla ritenuta non necessità della c.d. "prova integrativa" (Cass. Sez. 6 5.8.2003 n. 33105).. (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del 9 luglio 2009 pronunciata dal Tribunale di Cremona). Pres. Ferrua - Est. Grillo - P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro. Ma.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ro. Ma., nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 9 luglio 2009 dal Tribunale di Cremona;
udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per
prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Cremona del 9 luglio 2009, Ro. Ma., imputato,
unitamente a Ca. Gi. (non ricorrente) e Ba. Gi. (poi assolto) del reato di cui
al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 (attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione) (fatto commesso in (Omissis))
veniva ritenuto colpevole del detto reato e - previa riqualificazione della
condotta nel reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256,
comma 1, lettera a) - condannato alla pena, interamente condonata, di euro
6.000,00 di ammenda oltre spese.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato
deducendo in via preliminare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione
disciplinata dalla previgente normativa di cui all'articolo 157 c.p. ante Legge
n. 205 del 2005.
Ha poi dedotto erronea applicazione della legge penale in quanto la condotta
posta in essere non integrerebbe il fatto così come contestato (vale a dire
smaltimento di rifiuti), ma il deposito mediante reinterro di terre e rocce da
scavo assoggettate allo speciale regime previsto dal Decreto Legislativo n. 152
del 2006, articolo 185 utilizzabile secondo le speciali procedure previste dal
medesimo articolo e nel caso in esame scrupolosamente osservate.
Ha ancora lamentato la violazione della legge processuale penale (articolo 507
c.p.p.) in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva da parte del
Tribunale.
Ha, infine, dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella
parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'avvenuto smaltimento di rifiuti in
realtà smentito - o comunque non chiaro - dalla documentazione fotografica e
dalle prove dichiarative in atti.
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati con conseguente
pronuncia di inammissibilità del ricorso.
All'imputato é stato fatto carico in concorso con Ba. Gi. nella qualità di
procuratore legale della ditta FINECO LEASING proprietaria del terreno e con Ca.
Gi., nelle rispettive qualità di esecutori materiali, di avere effettuato uno
smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale inerte
depositandoli in area contraddistinta dai mappali 428-430 fg. 12 NCT del Comune
di San Giovanni in Croce, in carenza della prevista autorizzazione.
Ritiene la Corte di dover prioritariamente esaminare i motivi di ricorso che, in
relazione al loro contenuto (motivo sub 4) implicano una valutazione sul fatto
preclusa in sede di legittimità, posto che mirano ad una c.d. ricostruzione
alternativa della vicenda oggetto del giudizio basata su una diversa lettura di
reperti fotografici e di testimonianze rese in merito alle condotte poste in
essere dagli imputati.
Quanto al motivo sub 3) consistente nella mancata assunzione di una prova
decisiva (il riferimento é alla mancata assunzione del teste VI. Lu. il quale
avrebbe potuto chiarire qualità e quantità del materiale trasportato) oltre a
rilevare dal contenuto della sentenza che le generalità del teste sono rimaste
nell'ombra (in sentenza si parla di lavori commissionati da un tale Vi. ), va
ricordato che detta censura può essere dedotta in sede di legittimità solo in
relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma
dell'articolo 495 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il relativo motivo di
ricorso non potrà essere invocato nel caso in cui - come nella specie - il mezzo
di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito rivolto al
giudice ad avvalersi dei poteri integrativi previsti dall'articolo 507 c.p.p.
che il giudice ha ritenuto poi di non esercitare in relazione alla ritenuta non
necessità della c.d. "prova integrativa" (Cass. Sez. 6 5.8.2003 n. 33105 rv.
226534).
Quanto, poi, al motivo sub 2 (afferente ad una diversa condotta, consistita, a
detta del ricorrente, nel trasporto di terre e rocce da scavo escluse dal novero
dei rifiuti e qualificabili - secondo le indicazioni difensive - come
sottoprodotti da utilizzare per reinterri riempimenti o rimodellazioni in
costanza di determinate condizioni, si tratta di motivo che proprio sulla base
di quanto argomentato nella sentenza impugnata, si profila anch'esso
all'evidenza infondato.
Si legge in sentenza a pag. 1 che il materiale manovrato dalla macchina
operatrice per il livellamento del terreno era costituito - sulla base delle
fotografie in atti (fotografie che figurano inserite all'interno della stessa
sentenza formandone parte integrante in quanto riportate a stampa a colori) -
era costituito da materiale vario disposto in cumuli e composto da detriti di
varia natura provenienti da demolizioni in prevalenza calcinacci anche di
notevoli dimensioni e parti di cemento.
Perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime
derogatorio dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 186), deve
trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia
naturale, mentre é evidente che materiale di altra natura (come quello
proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito
dall'uomo - e dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti per
la cui gestione occorre una specifica autorizzazione nella specie mai posseduta
(Cass. Sez. 3, 12.6.2008 n. 37280).
Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente ritenuto che si trattasse di
materiale di natura del tutto diversa dalle terre e/o rocce da scavo: ciò
argomentando sulla base di quanto dimostrato in modo inequivocabile dalle
fotografie di cui sopra, sicché é palese l'infondatezza del motivo.
Stante la manifesta infondatezza dei motivi sub 2), 3) e 4) non può trovare
ingresso nemmeno il motivo sub 1) proposto dal ricorrente in via preliminare e
riguardante l'estinzione del reato per decorso del tempo.
Premesso che la prescrizione contemplata dall'articolo 157 c.p. ante-riforma,
prevede la maturazione del termine per i reati di natura contravvenzionale
punibili con pena alternativa (o congiunta) detentiva e pecuniaria e dato atto
che il termine in parola - nel caso di specie - sarebbe maturato il 25 febbraio
2010, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la manifesta
infondatezza degli altri motivi di ricorso preclude la possibilità di dichiarare
il reato estinto per prescrizione, prevalendo la declaratoria di inammissibilità
su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza
impugnata (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - equitativamente
calcolata in euro 1.000,00 - non potendosi escludere che il ricorrente non sia
versato in colpa nel dare causa alla inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
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