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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13763
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del
lavoratore - Definizione - Colpa concorrente del lavoratore - Responsabilità del
datore di lavoro - Sussistenza.
Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di
causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento
del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato
causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il
comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori
di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte
all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
L'eventuale colpa concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria occasione
di lavoro e non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi
l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione
di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. IV, 14/12/1999 n.
3580; Cass., sez. 3/6/1999 n. 12115; Cass. 14/6/1996 n. 8676). Fattispecie, in tema di
omicidio colposo ex art. 589 c.p. contestato al datore di lavoro per omessa
formazione di un dipendente, deceduto per schiacciamento durante attività di
trasferimento di blocchi di pietra e rifinitura massi - attività da qualificarsi
come pericolosa. (conferma sent. n. 14304/2006 Corte di Appello di Torino,
del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n.
13763
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Compimento di operazioni
rientranti nel segmento di lavoro attribuito - Comportamento abnorme -
Esclusione. Non può affermarsi che abbia le caratteristiche dell'abnormità
il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante
pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro
attribuitogli (Cass. Sez. IV, sent. n. 10121 del 23.01.2007). (conferma sent. n.
14304/2006 Corte di Appello di Torino, del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To.
Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n.
13763
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino
- Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo
- Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa
- Consigliere
Dott. IZZO Fausto
- Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea
- rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO. GI., n. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 14304/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 10.11.2009 confermava la
sentenza emessa in data 18.4.2006 dal Tribunale di Ivrea con la quale era stata
dichiarata la penale responsabilità di To. Gi., in ordine al delitto ex articolo
589 c.p..
La Corte di Appello riferiva che la mattina del 22.5.2003 il dipendente Mo. Se.,
all'interno del capannone della ditta individuale della quale é titolare il To.,
veniva schiacciato da un enorme blocco di pietra. La Corte di Appello osservava
che all'esito della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado
residuavano incertezze sulla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro; e
considerava che il primo giudice aveva correttamente rilevato che la condotta
del lavoratore, se pur asseritamente imprudente, non interrompeva il nesso
causale rispetto alle omissioni imputate al To. . Al riguardo, la Corte
territoriale evidenziava che secondo la tesi difensiva il sinistro era da
ascriversi alla sconsideratezza della stessa parte offesa; il To. aveva
sostenuto, infatti, di aver adeguatamente informato i propri dipendenti sulle
corrette procedure da seguire per il trasferimento dei blocchi di pietra dal
piazzale al capannone e per l'effettuazione delle rifiniture, con l'Impiego
dello scalpello; in particolare, il trasferimento doveva avvenire con la
presenza di due dipendenti, mentre le rifiniture non dovevano essere mai
effettuate mentre la pietra si trovava sospesa sulle pale del muletto.
La Corte territoriale, soffermandosi sui motivi di appello spiegati dalla difesa
dell'imputato, circa l'insufficienza della prova in ordine all'elemento
psicologico ed al nesso di causalità, rilevava che il fatto si era verificato
mentre il lavoratore stava svolgendo la propria attività, da qualificarsi come
pericolosa.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione
To.Gi. , a mezzo del difensore; con unico motivo la parte deduce l'erronea
applicazione della legge penale, in relazione alla previsione di cui
all'articolo 40 c.p., sul nesso di causalità; e l'illogicità della motivazione
sul punto. La parte confuta la ricostruzione della dinamica del sinistro
effettuata dai giudici di merito; il ricorrente si sofferma diffusamente sul
tenore della deposizione resa dal consulente del pubblico ministero in
dibattimento e sul contenuto dell'elaborato redatto dai medesimo ingegnere, con
specifico riguardo al funzionamento del carrello elevatore ed alla ricostruzione
della sequenza fattuale tra condotta omissiva ed evento. La parte assume che il
rinvenimento degli attrezzi a fianco del corpo della vittima non consenta di
ritenere che le operazioni di rifinitura del masso rientrassero nella mansioni
del lavoratore infortunato.
Il ricorso é infondato.
Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha chiarito, in relazione alla
accertata dinamica del sinistro, che la mancata formazione dei dipendenti, in
ordine alle operazioni di trasporto dei blocchi di pietra e rispetto alla
attività di rifinitura dei massi, costituisce l'antecedente causale
dell'intervenuto schiacciamento del corpo della persona offesa, con le riferite
modalità. Sul punto, il Collegio ha considerato, secondo un conferente percorso
logico argomentativo, che l'espletata attività istruttoria ha consentito di
accertare che To. aveva in realtà omesso di formare i dipendenti sulle modalità
di trasporto dei blocchi di pietra. La Corte di Appello ha osservato che
l'infortunato aveva svolto il trasporto del blocco di pietra da solo, mentre era
emersa la necessità della presenza di due lavoratori, per lo svolgimento di tale
attività in condizioni di sicurezza; ed ha sottolineato che al momento del fatto
il To. - unitamente ad un altro dipendente - si trovava all'esterno del
capannone, di talché ben avrebbe potuto controllare e supportare l'operato della
vittima. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che il rinvenimento degli
attrezzi accanto al cadavere evidenziava che le operazioni di rifinitura del
masso rientravano certamente nelle mansioni del lavoratore e che il
comportamento della parte offesa non era stato né imprevedibile né anomalo.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha coerentemente evidenziato
l'infondatezza dell'assunto difensivo, volto ad individuare nella condotta
colposa del lavoratore il fattore determinante rispetto alla causazione
dell'evento. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che,
nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di
causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento
del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato
causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il
comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori
di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte
all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa
concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria occasione di lavoro non può
spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza
che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in
materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580,
Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass.
14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, Rv. 206012).
La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste
caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto
nel caso di specie -che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente,
oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Nel caso di specie, deve
quindi, ritenersi del tutto corretto l'argomentare dei giudici di merito i
quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno rilevato che la condotta del
lavoratore, se pur asseritamente imprudente, non ha interrotto il nesso causale,
rispetto alle omissioni imputate al To. Ed invero, la Corte territoriale ha in
particolare considerato che accanto al cadavere vennero trovati: il carrello
elevatore solitamente utilizzato per trasportare i blocchi di pietra sino alla
fresa posta all'interno del capannone; nonché un martello ed uno scalpello,
attrezzi utilizzati per le operazioni di rifinitura del masso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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