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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO -
Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Pluralità di posizioni di
garanzia - Contitolarità degli obblighi impeditivi - Fattispecie: responsabilità
penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del
responsabile per la sicurezza. In tema di
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro se vi sono più titolari della
posizione di garanzia, ciascuno é, per intero, destinatario dell'obbligo
giuridico di impedire l'evento (Cass. Sez. IV, sent. n. 4793 del 06/12/1990).
Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un
lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di
calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di
protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico
del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la
sicurezza. (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia,
del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro.
Fa. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro -
Successione di leggi - Ponteggi ed opere provvisionali di cui al D.P.R. n.
164/1956 e D.Lgs. n. 81/2008 - Continuità normativa - Sussistenza. Sussiste
continuità normativa tra le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articoli 16, 23, 24 e 27 - disposizioni che
sono state formalmente abrogate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
articolo 304 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) - e la vigente normativa antifortunistica. Invero, il
contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dall'articolo
122, in combinato disposto con le analitiche prescrizioni di cui all'allegato
18, nn. 2 e 3, in materia di ponteggi e di trasporto dei materiali, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 126 e 128, disposizioni che tuttora
sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta. Fattispecie in tema di
lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta
da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e
per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con
affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del
direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma sentenza n.
2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano
- Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Reato colposo omissivo
improprio - Rapporto di causalità - Criteri di verifica - Fattispecie:
responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e
del responsabile per la sicurezza. Nel reato colposo omissivo improprio il
rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla
stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso é configurabile
solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata
doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con
elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. V,
sent. n. 4941 del 18/12/2008). Fattispecie,
in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito
di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio
stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato
interno, con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro,
del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma
sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca
- Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino
- Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo
- Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa
- Consigliere
Dott. IZZO Fausto
- Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea
- rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA. SA., n. il (Omissis);
2) RO. FA., n. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 2826/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 29/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Ferro Giuseppe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 29.6.2010, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 25.2.2009, sostituiva la
pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente e confermava nel resto.
La Corte territoriale rilevava che con la richiamata sentenza il Tribunale di
Brescia aveva affermato la penale responsabilità di Pa. Sa. e Ro. Fa., in ordine
al delitto di lesioni colpose ex articolo 590 c.p. in danno del dipendente Mb.
Mo., lesioni consistite tra l'altro in trauma cranico encefalico e trauma
toracico con addensamenti polmonari, da cui derivava una malattia giudicata
guaribile in più di quaranta giorni. La Corte chiariva che gli originari
imputati erano quattro; e che le posizioni di M. A., consigliere delegato della
Ed. Bl. e di Bi. Ed., coordinatore della sicurezza per il Comune di (Omissis),
erano state definite con sentenza ex articolo 444 c.p.p..
La Corte distrettuale riferiva che l'infortunio era avvenuto mentre il
dipendente stava lavorando presso il cantiere di (Omissis); in
particolare, Mb. si trovava sul ponteggio per svolgere lavori di parziale
demolizione delle aperture poste sui muri perimetrali dell'immobile.
Soffermandosi sulle doglianze dedotte dagli appellanti, la Corte di Appello
considerava che la sentenza di primo grado andava confermata nella sua
interezza. Il Collegio rilevava che dalla documentazione acquisita emergeva in
modo oggettivo la condizione del ponteggio al momento della verificazione
dell'incidente, con riguardo alle richiamate irregolarità del piano di
calpestio; osservava, inoltre, che il corpo della vittima era stato rinvenuto ai
piedi del ponteggio, in corrispondenza della finestra alla quale l'operaio stava
lavorando. La Corte territoriale considerava che, anche in ragione della natura
delle lesioni riportate dalla vittima, tipiche da precipitazione, risultava
accertato che il lavoratore fosse caduto dal ponteggio, a causa delle carenze
presentate dalla struttura, sia al primo che al secondo piano.
Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Brescia, ha proposto
ricorso per cassazione Pa. Sa.
Con il primo motivo la parte deduce la violazione della legge penale, in
relazione agli articoli 40 e 42 c.p.; l'esponente contesta di essere gravato
dall'obbligo giuridico di impedire l'evento. La parte osserva di avere adottato
il piano operativo di sicurezza e ritiene con ciò di avere adempiuto ad ogni
onere previsto dalla legge per il datore di lavoro. Sotto altro aspetto, il
ricorrente ritiene che la Corte territoriale non abbia specificato la condotta
omissiva dalla quale sarebbe derivato l'evento lesivo. La parte assume che la
Corte territoriale non abbia considerato che l'organigramma della Ed. Bl.
prevedeva la ripartizione delle funzioni, con suddivisione dei ruoli; e ritiene
che la responsabilità penale sia stata attribuita a mero titolo di
responsabilità oggettiva.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità
della motivazione in ordine alla estrinsecazione della condotta omissiva del
medesimo ricorrente; la parte ribadisce che gli oneri in materia di sicurezza
erano stati delegati ad altri soggetti.
La parte si sofferma, quindi, sul contenuto delle deposizioni testimoniali
assunte nel corso della istruttoria dibattimentale, con specifico riferimento
alle dichiarazioni rese dall'ing. Bi. .
Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello, contraddittoriamente, abbia
affermato la responsabilità dei coimputato Ro. sulla base del ruolo svolto in
via di fatto dal predetto, il quale non aveva alcuna delega in materia di
sicurezza.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per
cassazione anche Ro. Fa. .
Con il primo motivo la parte deduce la violazione della legge penale, in
relazione agli articoli 40 e 42 c.p.; l'esponente contesta di essere gravato
dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in assenza di una qualsivoglia
specifica qualifica. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere
l'esponente gravato da obblighi relativi alla sicurezza sul cantiere, in assenza
di alcuna delega al riguardo. La parte rileva che la qualifica di direttore
tecnico si caratterizza per avere ad oggetto la mera esecutorietà materiale del
progetto nell'ambito del cantiere.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità
della motivazione in ordine alla estrinsecazione della condotta omissiva del
medesimo ricorrente. La parte si sofferma, quindi, sul contenuto delle
deposizioni testimoniali assunte nel corso della istruttoria dibattimentale, con
specifico riferimento alle dichiarazioni rese dall'ing. Bi. . Il ricorrente
ritiene poi che la Corte di Appello, contraddittoriamente, da un lato abbia
affermato la responsabilità del coimputato Pa. sulla base della mancanza di
deleghe scritte e, dall'altro, abbia pure affermato la responsabilità
dell'esponente, sulla base del ruolo svolto in via di fatto, in assenza di
alcuna delega in materia di sicurezza.
Entrambi i ricorsi risultano infondati, in considerazione dei rilievi di seguito
esposti.
Procedendo all'esame del ricorso proposto dal Pa. , si osserva che la Corte di
Appello ha specificatamente individuato la condotta omissiva dalla quale é
derivato l'evento lesivo. La Corte di Appello, invero, ha precisato che il primo
piano del ponteggio presentava una superficie di calpestio carente; che le
tavole non erano vincolate, non aderivano le une alle altre, non esisteva
sottoponte di sicurezza e non vi era alcuna protezione dal lato interno, verso
l'edificio, dalla cui facciata le assi distavano circa cm. 30; e che il secondo
piano del ponteggio presentava verso il lato esterno un parapetto incompleto,
privo di tavola fermapiede e corrente intermedio e nessuna protezione nel lato
verso l'edificio.
La Corte territoriale ha osservato che il corpo dell'infortunato era stato
rinvenuto a terra, alla base del ponteggio. La Corte distrettuale, pur
considerando che non era stato possibile accertare se al momento della caduta
l'uomo si trovasse sul primo o sul secondo piano del ponteggio, ha
conferentemente evidenziato che risultava inequivocamente accertato che il
dipendente era caduto dal ponteggio di cui si tratta, mentre stava svolgendo
attività di demolizione di travetti della finestra; e che la caduta era
ricollegabile alla inosservanza, per quanto riguarda entrambi i piani del
ponteggio, delle misure di protezione previste dalla normativa specifica
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 16, 23, 24 e
27); ciò in quanto qualora i piani fossero stati muniti di protezioni verso
l'esterno e verso l'interno, con tavola fermapiede e corrente intermedio, con le
assi di calpestio assicurate tra loro, non si sarebbe potuta verificare alcuna
caduta al suolo. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale si colloca
nell'alveo dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, in tema di causalità omissiva; invero, la Corte regolatrice ha
chiarito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra
omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta
probabilità logica, sicché esso é configurabile solo se si accerti che,
ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa
l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di
credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. 5, sentenza n. 4941
del 18/12/2008, Rv. 242630).
Preme poi evidenziare che sussiste continuità normativa tra le disposizioni di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articoli
16, 23, 24 e 27, oggetto della contestazione che occupa - disposizioni che sono
state formalmente abrogate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
articolo 304, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro - e la vigente normativa antifortunistica.
Invero, il contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito
dall'articolo 122, in combinato disposto con le analitiche prescrizioni di cui
all'allegato 18, nn. 2 e 3, in materia di ponteggi e di trasporto dei materiali,
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 126 e 128, disposizioni che tuttora
sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta.
Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale ha del tutto legittimamente
chiarito che Pa. versa in posizione di garanzia, nella sua qualità di datore di
lavoro; con specifico riferimento alla posizione soggettiva del Pa. , la Corte
di Appello ha, infatti, considerato che il prevenuto, in qualità di presidente e
consigliere delegato della Ed. , in assenza di specifiche ripartizioni
orizzontali con l'altro consigliere delegato M. A. (il quale ha definito la
propria posizione con richiesta di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p.)
doveva essere considerato "datore di lavoro", destinatario originario della
normativa in materia di sicurezza sul cantiere. La Corte di Appello ha
sottolineato che era pure emerso che l'imputato, in concreto, soleva recarsi in
cantiere una o due volte a settimana, trattenendosi per una ventina di minuti.
Con specifico riferimento alle doglianze spiegate nel secondo motivo di ricorso,
deve poi rilevarsi che la Corte di Appello ha del tutto legittimamente osservato
che Pa. , nella sua qualità di datore di lavoro, non aveva dato deleghe
specifiche in materia di sicurezza, fuori da qualifiche formali vuote nei
contenuti. Si tratta di un apprezzamento in ordine alla sussistenza di obblighi
impeditivi a carico del Pa. , nella sua qualità di datore di lavoro, che risulta
immune dalle dedotte censure.
In tali termini si introduce la disamina del primo motivo di ricorso proposto da
Ro.Fa., con il quale la parte contesta di essere gravato dall'obbligo giuridico
di impedire l'evento. La Corte territoriale ha considerato, al riguardo, che in
cantiere si recava anche Ro.Fa., controllando le condizioni di sicurezza. La
Corte territoriale ha osservato che l'organigramma aziendale individuava il Pa.
come legale rappresentante, Ro. Fa. come direttore di cantiere e M. A. come
responsabile per la sicurezza, il quale peraltro non risultava si fosse mai
recato in cantiere. La Corte di Appello ha conferentemente rilevato pertanto
che, in concreto, nel cantiere di che trattasi si recavano una serie di
soggetti, senza che fosse stata adottata una definizione delle relative
competenze ed attribuzioni. La Corte territoriale ha sottolineato, poi, che Ro.
il giorno dell'incidente aveva dato specifiche istruzioni al Mb. sul lavoro da
svolgere e che dunque aveva avuto modo di verificare che la zona ove l'operaio
si trovava ad operare era del tutto insicura. In conclusione, la Corte di
Appello ha considerato che Pa. risultava responsabile dell'infortunio, sia in
ragione della qualità di datore di lavoro, non esonerato in assenza di delega
valida ed efficace; sia perché la sua costante presenza in cantiere lo rendeva
edotto della effettiva condizione dei ponteggi e dunque della pericolosità degli
stessi; e che Ro. parimenti rivestiva una posizione di garanzia, a causa della
sua presenza quotidiana in cantiere. Il Collegio ha osservato, sul punto, che il
predetto aveva pure ammesso di aver preso atto delle effettive condizioni dei
ponteggi. Affrontando così il secondo motivo del ricorso proposto da Ro.Fa., si
osserva che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, circa la
responsabilità di ciascun garante, nel caso in cui più siano i titolari degli
obblighi impeditivi, risulta conforme all'orientamento espresso sul punto dalla
giurisprudenza di legittimità. Si osserva che questa Suprema Corte ha avuto modo
di interessarsi della questione attinente al contenuto degli obblighi
impeditivi, in caso di pluralità di posizioni di garanzia ed ha affermato che se
più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno é, per intero,
destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (cfr. Cass. Sez. 4,
sentenza n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191802). E la decisione assunta
dalla Corte territoriale, nella sentenza oggi gravata, risulta conforme
all'enunciato principio di diritto: la Corte di Appello ha conferentemente
rilevato che, nel caso di specie, la posizione di garanzia risultava assunta sia
dal datore di lavoro Pa. , sia dal geometra Ro.Fa. ; il primo, nella sua qualità
presidente e consigliere delegato della Ed. ; il secondo, per avere svolto, in
via di fatto, attività di controllo e vigilanza sugli aspetti della sicurezza
del cantiere.
Al rigetto dei ricorsi, che si impone, segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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