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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza n.14039



RIFIUTI - Emergenza rifiuti Regione Campania - Sentenza di condanna - Confisca obbligatoria del mezzo - Sentenza di patteggiamento - Effetti - Obbligo di motivazione - Art. 444 c.p.p. - L. n. 210//2008.
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210) è obbligatoria quando consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta a seguito di sentenza di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, pertanto in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la confisca deve essere motivato (Cass. Sez. 3, n. 40203 del 16/10/2009, Grimaldi). (annulla sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marchetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza n.14039


RIFIUTI - Misura di sicurezza patrimoniale - Confisca del mezzo - Finalità special-preventiva nei confronti della persona condannata - Terzo proprietario estraneo al procedimento penale - Effetti. Anche in materia di rifiuti, per l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale prevale la tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale vige la presunzione di non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale in relazione allo stesso fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca conserva pur sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via esclusiva nei confronti della persona condannata. (annulla sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marchetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza n.14039


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                                         - Presidente
Dott. MARIO GENTILE                                                            - Consigliere
Dott. RENATO GRILLO                                                            - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                                              - Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                                                         - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: MARCHETTI FRANCESCO N. IL 23/06/1974
- avverso la sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
- lette le conclusioni del PG Dott. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto del ricorso


RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza del 23 settembre 2009 ha applicato, su accordo delle parti, a Marchetti Francesco la pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 6, comma 1, lett. b) legge n. 210 del 2008, in concorso con Moscariello Felice, in Salerno il 22 settembre 2009, disponendo la confisca del mezzo utilizzato.

Il difensore ha proposto ricorso per i seguenti motivi:


1. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p.: il giudice nell'emettere sentenza ex art.444 e ss. c.p.p., in presenza di un accordo che subordinava l'applicazione della pena alla restituzione del camion all'avente diritto, ha disposto la confisca del mezzo.


2. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca operata sull'autoveicolo condotto dall'imputato e di proprietà di terzi. Il giudice ha convalidato il sequestro preventivo dell'autoveicolo condotto dal Marchetti, ritenendo inattendibili le sue dichiarazioni in ordine alla estraneità ai fatti del titolare della Ditta ed ha disposto la confisca dell'autoveicolo, di proprietà del titolare della ditta, senza il preventivo accertamento in ordine all'eventuale concorso di questi nella condotta posta in essere dal dipendente Marchetti. Il Moscariello è proprietario del mezzo, ma è terzo, non legittimato passivo, rispetto al provvedimento ablativo. Provvedimento che, pertanto, doveva essere notificato al titolare della Ditta, proprietario dell'autoveicolo, che essendo indagato in un procedimento separato all'esito di stralcio, non ha potuto mai esercitare alcun diritto né rendere dichiarazioni o confutare la tesi dell'accusa. Il ricorrente ha evidenziato di avere interesse all'impugnazione in quanto il Marchetti non può compromettere il proprio rapporto con le Ditta che si è vista confiscare il mezzo all'esito della sentenza di patteggiamento a carico del Marchetti. Il provvedimento di confisca sarebbe anche abnorme ed in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett.b) della legge 210/2008, che indica nei titolari di imprese e nei gestori degli enti i responsabili delle condotte "di scarico o deposito di rifiuti non pericolosi sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato, ovvero di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee"; pertanto la confisca dei veicoli utilizzati per commettere i reati de quibus, ancorchè condotti dai dipendenti, non può che far riferimento ai predetti soggetti e deve essere disposta nel procedimento penale a loro carico.


3. Omessa notifica della ordinanza di convalida del sequestro preventivo al titolare della ditta e proprietario dell'autocarro. Il provvedimento di sequestro preventivo andava notificato al titolare della ditta, avendo la pubblica accusa acquisito la documentazione attestante la proprietà del veicolo in capo alla Ditta Moscariello, unica legittimata a poter esperire tutte le azioni riconosciute dal legislatore a tutela dei propri diritti.


CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.

Nella parte motiva della sentenza impugnata, il giudice ha disposto la confisca dell'autocarro nella consapevolezza che tale veicolo fosse di proprietà del titolare dell'impresa per la quale lavorava l'imputato, sulla base del disposto di cui all'art. 6 comma 1-bis della legge n. 210 del 2008, che stabilisce l'applicazione della misura di sicurezza sulla base della circostanza che il reato sia stato consumato utilizzando tale veicolo. Il giudice ha poi ritenuto che l'autocarro era di proprietà di una persona che non si poteva considerare terzo estraneo al reato, per il fatto che a suo carico era pendente separato procedimento penale, per gli stessi fatti; ha inoltre concluso per l'obbligatorietà di tale misura di sicurezza patrimoniale, anche in riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210) è obbligatoria quando consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta a seguito di sentenza di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, pertanto in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la confisca deve essere motivato (Cfr. Sez. 3, n. 40203 del 16/10/2009, Grimaldi, Rv. 244955).

Orbene, nel caso di specie il giudice ha motivato, affermando che la confisca poteva essere stabilita anche se il bene è di proprietà di un terzo, in quanto lo stesso non può essere considerato estraneo, poiché pende a suo carico separato procedimento penale per il medesimo fatto. La motivazione non risulta invero adeguata al caso di specie. In riferimento all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, infatti, prevale la tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale vige la presunzione di non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale in relazione allo stesso fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca conserva pur sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via esclusiva nei confronti della persona condannata.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell'autocarro, disponendo la restituzione dello stesso all'avente diritto.


PQM


annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autocarro, che elimina e dispone la restituzione dello stesso all'avente diritto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7/04/2011



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