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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza n.14039
RIFIUTI - Emergenza rifiuti Regione Campania - Sentenza di condanna - Confisca
obbligatoria del mezzo - Sentenza di patteggiamento - Effetti - Obbligo di
motivazione - Art. 444 c.p.p. - L. n. 210//2008. La confisca del veicolo
prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione
Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, convertito con
modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210) è obbligatoria quando consegue
ad una sentenza di condanna e non quando è disposta a seguito di sentenza di
patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, pertanto in caso di
sentenza ex art. 444 c.p.p. l'esercizio da parte del giudice del potere di
disporre la confisca deve essere motivato (Cass. Sez. 3, n. 40203 del
16/10/2009, Grimaldi). (annulla sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del
23/09/2009) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marchetti. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza n.14039
RIFIUTI - Misura di sicurezza patrimoniale - Confisca del mezzo - Finalità
special-preventiva nei confronti della persona condannata - Terzo proprietario
estraneo al procedimento penale - Effetti. Anche in materia di rifiuti, per
l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale prevale la tutela del
diritto di proprietà del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale
vige la presunzione di non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale
in relazione allo stesso fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della
confisca conserva pur sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via
esclusiva nei confronti della persona condannata. (annulla sentenza n. 1311/2009
TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marchetti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/04/2011 (C.c. 12/01/2011) Sentenza
n.14039
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: MARCHETTI FRANCESCO N. IL 23/06/1974
- avverso la sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
- lette le conclusioni del PG Dott. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza del 23
settembre 2009 ha applicato, su accordo delle parti, a Marchetti Francesco la
pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 6, comma
1, lett. b) legge n. 210 del 2008, in concorso con Moscariello Felice, in
Salerno il 22 settembre 2009, disponendo la confisca del mezzo utilizzato.
Il difensore ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
1. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e
violazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p.: il giudice nell'emettere sentenza ex
art.444 e ss. c.p.p., in presenza di un accordo che subordinava l'applicazione
della pena alla restituzione del camion all'avente diritto, ha disposto la
confisca del mezzo.
2. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla confisca operata sull'autoveicolo condotto dall'imputato e di
proprietà di terzi. Il giudice ha convalidato il sequestro preventivo
dell'autoveicolo condotto dal Marchetti, ritenendo inattendibili le sue
dichiarazioni in ordine alla estraneità ai fatti del titolare della Ditta ed ha
disposto la confisca dell'autoveicolo, di proprietà del titolare della ditta,
senza il preventivo accertamento in ordine all'eventuale concorso di questi
nella condotta posta in essere dal dipendente Marchetti. Il Moscariello è
proprietario del mezzo, ma è terzo, non legittimato passivo, rispetto al
provvedimento ablativo. Provvedimento che, pertanto, doveva essere notificato al
titolare della Ditta, proprietario dell'autoveicolo, che essendo indagato in un
procedimento separato all'esito di stralcio, non ha potuto mai esercitare alcun
diritto né rendere dichiarazioni o confutare la tesi dell'accusa. Il ricorrente
ha evidenziato di avere interesse all'impugnazione in quanto il Marchetti non
può compromettere il proprio rapporto con le Ditta che si è vista confiscare il
mezzo all'esito della sentenza di patteggiamento a carico del Marchetti. Il
provvedimento di confisca sarebbe anche abnorme ed in contrasto con quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1, lett.b) della legge 210/2008, che indica nei
titolari di imprese e nei gestori degli enti i responsabili delle condotte "di
scarico o deposito di rifiuti non pericolosi sul suolo o nel sottosuolo in modo
incontrollato, ovvero di loro immissione nelle acque superficiali o
sotterranee"; pertanto la confisca dei veicoli utilizzati per commettere i reati
de quibus, ancorchè condotti dai dipendenti, non può che far riferimento
ai predetti soggetti e deve essere disposta nel procedimento penale a loro
carico.
3. Omessa notifica della ordinanza di convalida del sequestro preventivo al
titolare della ditta e proprietario dell'autocarro. Il provvedimento di
sequestro preventivo andava notificato al titolare della ditta, avendo la
pubblica accusa acquisito la documentazione attestante la proprietà del veicolo
in capo alla Ditta Moscariello, unica legittimata a poter esperire tutte le
azioni riconosciute dal legislatore a tutela dei propri diritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, il giudice ha disposto la confisca
dell'autocarro nella consapevolezza che tale veicolo fosse di proprietà del
titolare dell'impresa per la quale lavorava l'imputato, sulla base del disposto
di cui all'art. 6 comma 1-bis della legge n. 210 del 2008, che stabilisce
l'applicazione della misura di sicurezza sulla base della circostanza che il
reato sia stato consumato utilizzando tale veicolo. Il giudice ha poi ritenuto
che l'autocarro era di proprietà di una persona che non si poteva considerare
terzo estraneo al reato, per il fatto che a suo carico era pendente separato
procedimento penale, per gli stessi fatti; ha inoltre concluso per
l'obbligatorietà di tale misura di sicurezza patrimoniale, anche in riferimento
alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale
dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008,
n. 171, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210) è
obbligatoria quando consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta
a seguito di sentenza di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente
per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata,
pertanto in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. l'esercizio da parte del giudice
del potere di disporre la confisca deve essere motivato (Cfr. Sez. 3, n. 40203
del 16/10/2009, Grimaldi, Rv. 244955).
Orbene, nel caso di specie il giudice ha motivato, affermando che la confisca
poteva essere stabilita anche se il bene è di proprietà di un terzo, in quanto
lo stesso non può essere considerato estraneo, poiché pende a suo carico
separato procedimento penale per il medesimo fatto. La motivazione non risulta
invero adeguata al caso di specie. In riferimento all'applicazione di una misura
di sicurezza patrimoniale, infatti, prevale la tutela del diritto di proprietà
del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale vige la presunzione di
non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale in relazione allo stesso
fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca conserva pur
sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via esclusiva nei
confronti della persona condannata.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alla disposta confisca dell'autocarro, disponendo la restituzione
dello stesso all'avente diritto.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca
dell'autocarro, che elimina e dispone la restituzione dello stesso all'avente
diritto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7/04/2011
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