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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, Ordinanza 4 gennaio 2011, n. 148


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO AGRARIO - Costruzioni strumentali alle attivitą agricole - Rimborso dell'ICI versata - Presupposti - Requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralitą - Art. 29, D.P.R. n. 917/1986. Il diritto ad ottenere il rimborso dell'ICI versata, nella considerazione che fosse da riconoscere il carattere rurale delle costruzioni, - in quanto strumentali alle attivitą agricole di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29, deve essere adeguatamente motivato ed indicate quali siano le "c.d. produzioni agricole". Pertanto, č necessario ogni riferimento al contenuto dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per il riconoscimento della ruralitą, esplicitare le considerazioni alla cui stregua gli elementi desumibili dalla documentazione risultino rilevanti agli effetti decisionali ed argomentando su fatti (assenza di terreno agricolo, requisiti contribuente, dato catastale, attivitą commerciale), di portata decisiva ai fini della soluzione della controversia. (annulla con rinvio sentenza n. 235 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. Staccata di Parma n. 22, del 12.12.2006, dep. 27/02/2007) Pres. Lupi, Est. Di Blasi, Ric. Comune di Casalgrande. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, Ordinanza 4/01/2011, n. 148


DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Giudice di merito - Difetto assoluto o motivazione apparente - Omissione - Approfondita disamina logica e giuridica - Necessitą - Art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5. Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta, di fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi in termini, per i quali ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimitą, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitą del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006; Cass. n. 890/2006). (annulla con rinvio sentenza n. 235 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. Staccata di Parma n. 22, del 12.12.2006, dep. 27/02/2007) Pres. Lupi, Est. Di Blasi, Ric. Comune di Casalgrande. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, Ordinanza 4 gennaio 2011, n. 148

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez.
Civ. Trib.


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando                             - Presidente
Dott. CARLEO Giovanni                        - Consigliere
Dott. D'ALESSANDRO Paolo                - Consigliere
Dott. DI IASI Camilla                             - Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino                        - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

COMUNE di CASALGRANDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso e Delib. di G.M. n. 122 del 2007, dall'Avv. Zanasi Marco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, 37 nello studio degli Avv.ti Marcello e Furitano Cecilia;


- ricorrente -


contro


SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA. VI. scarl con sede in (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore;


- intimata -


Avverso la sentenza n. 235/22/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 22, in data 12.12.2006, depositata il 27 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Di Blasi Antonino;

Presente il Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 26662/2007 R.G. e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 235/22/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna Sezione Staccata di Parma n. 22, il 12-12-2006 e DEPOSITATA il 27/02/2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002, si articola in doglianze, con le quali si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3 bis, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29, Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, articolo 1 e Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 7 e 9, nonche' per omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

A conclusione del primo mezzo e' formulato il prescritto quesito, mentre il fatto controverso e decisivo viene indicato nella contestata sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per il riconoscimento della ruralita'.

2 - L'intimata societa' non ha svolto difese in questa sede.

3 - La CTR, in accoglimento dell'appello, ha riconosciuto il diritto della Cooperativa ad ottenere il rimborso dell'ICI versata, nella considerazione fosse da riconoscere il carattere rurale delle costruzioni, - in quanto strumentali alle attivita' agricole di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29 -, sulla base delle "produzioni allegate al ricorso introduttivo".

I Giudici di secondo grado non indicano quali siano tali "produzioni", omettono pure ogni riferimento al relativo contenuto, non esplicitano le considerazioni alla cui stregua gli elementi desumibili dalla documentazione risultino rilevanti agli effetti decisionali e non argomentano su fatti(assenza di terreno agricolo, requisiti contribuente, dato catastale, attivita' commerciale della societa'), di portata decisiva ai fini della soluzione della controversia.

4 - Le doglianze, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sono, quindi, fondate, posto che le espressioni utilizzate dai Giudici di appello sono inadeguate a dare contezza del percorso decisionale seguito, trattandosi di affermazione apodittica, non supportata dall'indicazione dei concreti elementi ritenuti idonei a comprovare l'asserita ruralita' del bene, che ignora elementi idonei, in ipotesi, a giustificare una diversa decisione.

5 - La decisione impugnata, risulta, quindi, avere fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi in termini, per i quali "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006). Si propone, dunque, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio e l'accoglimento del mezzo con cui si prospetta il vizio di motivazione, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri profili di censura. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

Vista la relazione, nonche' il ricorso, la memoria 15.09.2010 e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, perche' proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimita', motivando congruamente; Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..


P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna.



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