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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 Sentenza n. 1548
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reati edilizi in area boschiva - Interventi di
manutenzione straordinaria - Avvio del procedimento per il rilascio della
autorizzazione in sanatoria - Compatibilità paesaggistica - Parere favorevole -
Estinzione del reato - Artt. 167 e 181 D. L.vo n. 42/2004. Nei casi di
compatibilità paesaggistica, si estingue il reato previsto dal Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo D), quando, anche nel
corso del processo, viene rilasciata per l'opera in questione l'autorizzazione
paesaggistica in sanatoria ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, articolo 167. (riforma sentenza del 9/11/2009 dalla corte d'appello di
Genova) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Ri. Lu.. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 19/01/2011 Sentenza n. 1548
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia
- Presidente
Dott. FRANCO Amedeo
- est. Consigliere
Dott. MARINI Luigi
- Consigliere
Dott. RAMACCI Luca
- Consigliere
Dott. GAZZARA Santi
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ri. Lu., nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2009 dalla corte d'appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. IZZO
Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non
costituisce reato;
udito il difensore avv. Bigini Pina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.6.2007 il giudice del tribunale di Massa assolse Ri. Lu. dal
reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
articolo 44, lettera b), e lo dichiarò invece responsabile dei reati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 64, 65,
71 e 72 testo unico dell'edilizia ed al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, articolo 181 in relazione alla costruzione di un muro di contenimento in
cemento armato e di prolungamento di un tratto di strada in una zona boschiva,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia con l'ordine di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.
La corte d'appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza
di primo grado osservando, per quanto qui ancora interessa, che non si erano
verificati i presupposti per la sanatoria di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 ter, per la ragione che non vi era
prova che fosse stata attivata la procedura di cui all'articolo 181, comma 1
quater, 1. cit.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità della
motivazione e violazione di legge. Osserva che l'autorità competente a ricevere
la domanda per il rilascio della autorizzazione paesaggistica e' il comune e che
nella specie era stato attivato il procedimento per il rilascio della
autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico. Osserva poi che
la procedura per il rilascio della conformità paesaggistica era ritardata da
tutta una serie di adempimenti di competenza del comune sicché la corte
d'appello avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa del completamento
della procedura amministrativa. Osserva infine che c'erano i presupposti per
l'applicazione della sanatoria di cui all'articolo 181, comma 1 ter, perché si
trattava in realtà di un intervento di manutenzione straordinaria per la
sistemazione di una strada preesistente e non vi era stata l'edificazione di
volumi e superfici utili. Il processo doveva perciò essere sospeso ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno, 2001, articolo 45. All'odierna
udienza il difensore ha depositato documentazione relativa all'avvenuto rilascio
di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione il difensore dell'imputato ha depositato il
provvedimento dirigenziale 29.11.2010 del comune di Massa, con il quale e' stata
rilasciata per l'opera in questione l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria
ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167. Al
provvedimento e' allegato quello del 18 novembre 2010 della Sovrintendenza ai
beni culturali con cui si esprime parere favorevole sulla compatibilità
paesaggistica. Nel provvedimento inoltre si dà atto che l'imputato ha provveduto
al pagamento della sanzione pecuniaria imposta. Nella specie si tratta di lavori
realizzati in assenza della autorizzazione paesaggistica, e in particolare della
continuazione di un muro di sostegno di una strada preesistente, che non hanno
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumenti di quelli
legittimamente realizzati. Sussistono quindi tutte le condizioni previste dal
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 ter, per
l'estinzione del reato di cui all'articolo 181.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articolo 181 (capo D) perché estinto per compatibilità paesaggistica.
Poiche' questa Corte non e' in grado di determinare la pena per i residui reati
di cui ai capi B) e C) (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, articoli 64, 71, 65 e 72) nel resto la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova per la
determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi B) e C).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
D) (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181) perché estinto per
compatibilità paesaggistica e con rinvio ad altra sezione della corte d'appello
di Genova per la rideterminazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi
B) e C)
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