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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605



DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Lottizzazione abusiva - Qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo - Attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo - Reati di cui agli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01.
La qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per escludere la legittimità dell'intervento edilizio, poiché, ciò che effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo. (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere autorizzate - Configurabilità - Presupposti - Bene giuridico protetto - Artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01.
In generale il reato di lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del D.P.R. 380\01, si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Cass. Sez. III n. 26586, 26/06/2009). Inoltre, il bene giuridico protetto dall'articolo 30 del T.U.E., D.P.R. n. 380\01 è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849, 6/10/2003). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo del reato - Condotte diverse e contributo causale alla commissione del fatto - Posizione dell'acquirente e del venditore - Onere del compratore - Buona fede ed estraneità illiceità del venditore - Onere della prova - Art 30 del D.P.R. n.380/01. Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti secondo i principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo un contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di preventivo accordo (Cass. Sez. III n. 39078/09). Per quanto riguarda la posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di lottizzazione la sua condotta converge, evidentemente, con quella del venditore verso un unico scopo che è, quello di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale con la conseguenza che la condotta dell'acquirente non deve neppure necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento. L'acquirente del lotto frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l'estraneità all’illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865, 29/04/2009). Con riferimento ai rapporti tra venditore ed acquirente, la condotta di quest'ultimo non configura "...un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) ne' si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto" (Cass. Sez. III n. 10061, 30/9/1995, Conf. Cass. Sez. III n. 17865\09 e Sez. III n. 48924, 21/12/2009). E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. Sez. III n. 37472, 2/10/ 2008). Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alla figura del subacquirente, escludendo che la condotta da questi posta in essere possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell'agente e ciò in quanto l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Cass. Sez. III n. 12849, 14/12/2000; Cass. Sez. III n.38908, 24/11/2006). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Mario GENTILE                         Presidente
Dott. Amedeo FRANCO                     Consigliere
Dott, Dott. Guida I. MULLIRI               Consigliere

Giulio SARNO                                   Consigliere
Dott, Luca RAMACCI                         Consigliere Est.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1. MANCO Tommaso nato a Melissano il 23/4/1962
2. PISANELLO Maria Rita nata a Taviano il 18/6/1956

3. GIAFFREDA Lucia nata a Bari il 4/5/1957
- avverso la sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce

- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Sentito Pubblico Ministero nella persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine al ricorso di GIAFFREDA Lucia ed il rigetto degli altri ricorsi
- Udito il difensore Avv. Giovanni Bellisario del Foro di Lecce il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza in data 1 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano -dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato nei confronti di SANSONE Rita e GIAFFREDA Lucia e confermava la decisione impugnata relativamente alle posizioni di MANCO Tommaso e PISANELLO Maria Rita.


Tutti erano stati chiamati, infatti, a rispondere del reato di lottizzazione abusiva, concretatosi nel frazionamento di un'unica area a destinazione agricola in comune di Melissano, in quattro diversi lotti, sui quali venivano realizzate due abitazioni a servizio diretto per l'agricoltura e due fabbricati ad uso residenziale in zona agricola e nella realizzazione di un'opera di urbanizzazione primaria costituita da uno stradone che collegava i singoli lotti e sul quale erano presenti marciapiedi ed aiuole piantumate.


Avverso la richiamata decisione PISANELLO Maria Rita, MANCO Tommaso e GIAFFREDA Lucia proponevano ricorso per cassazione.


PISANELLO Maria Rita deduceva con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione osservando che nella condotta addebitatale non poteva rilevarsi il concorso con gli altri imputati nel reato di lottizzazione, essendosi limitata all'acquisto dell'area ed alla costruzione di una abitazione con concessione agricola ancorché di dimensioni maggiori da quelle assentite poiché tale suo comportamento non implicava alcuna partecipazione all'attività illecita del venditore ponendosi in modo del tutto autonomo ed avulso dal programma lottizzatorio.


Aggiungeva di essere stata in possesso della qualifica di bracciante agricolo richiesto dalla legislazione regionale, che le consentiva di edificare strutture residenziali a servizio del fondo agricolo mediante accorpamento di terreni non confinanti mediante concessione edilizia a titolo gratuito e che, comunque, avrebbe potuto ottenere anche la concessione a titolo oneroso senza accorpamenti di altre superfici con l'applicazione di un indice di 0,03 mq\mc.


Rilevava, inoltre, che la destinazione di zona non avrebbe impedito la realizzazione di interventi diversi da quelli residenziali a servizio del fondo e che l'area interessata dall'intervento era comunque completamente edificata ed urbanizzata e che, pertanto, era evidente l'errore in cui erano incorsi i giudici del merito nel ritenere che in zona agricola fossero edificabili solo strutture legate alla conduzione del fondo.


Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell'articolo 30 D.P.R. n. 380\01 e vizio di motivazione rilevando che il frazionamento e la cessione delle aree agricole non avevano determinato una diversa destinazione edificatoria delle stesse in contrasto con gli strumenti di pianificazione, dato che le aree potevano comunque essere edificate nel rispetto degli indici fissati dalla legge e senza previsioni di "lotto minimo" e che eventuali difformità, in termini di maggiore volumetria, potevano concretizzare un abuso edilizio e non anche una lottizzazione.


Faceva inoltre rilevare che all'atto dell'acquisto del terreno, peraltro avvenuto in epoca diversa rispetto a quelli degli altri coimputati, non era rinvenibile alcun indizio di un intento lottizzatorio da parte del venditore per partecipare al quale sarebbe stato necessario un comportamento doloso, tale essendo l'elemento soggettivo richiesto per il reato di lottizzazione abusiva.


Escludeva anche la possibilità di un concorso nella materiale realizzazione dello stradone di collegamento tra i lotti che risultava già realizzato al momento dell'acquisto.


MANCO Tommaso deduceva, con due distinti motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione fondati, sostanzialmente, sulle medesime ragioni di diritto esposte da PISANELLO Maria Rita evidenziando, altresì, di essere stato sempre in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, risultante anche dal titolo di acquisto dell'area.


GIAFFREDA Lucia deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione degli articoli 44 lettera c) D.P.R. 380\01 in relazione agli articoli 40, 42 e 43 C.P. escludendo di avere contribuito in alcun modo al frazionamento dell'area ed alla realizzazione della strada di collegamento, essendosi limitata all'acquisto, in perfetta buona fede, di un'area che risultava già frazionata con atto approvato dai competenti uffici e per al quale era stata rilasciata una regolare concessione edilizia.


Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione degli articoli 110 C.P. e 44 lettera c) D.P.R. 380\01 e vizio di motivazione osservando che nei fatti accertati non era ravvisabile la lottizzazione abusiva ed, in ogni caso, la condotta posta in essere non aveva fornito alcun contributo causale alla realizzazione dei fatti contestati.


Tutti insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


I ricorsi sono infondati.


Occorre in primo luogo osservare che la Corte d'Appello ha, con argomentazioni in fatto del tutto coerenti e prive di cedimenti logici e, per tale ragione, incensurabili in questa sede di legittimità, accertato, come del resto il giudice di prime cure:
- che l'area oggetto di intervento lottizzatorio era destinata, dal programma di fabbricazione allora vigente come zona agricola con indice di fabbricabilità prefissato e senza estensione minima dei lotti ed ha richiamato il contenuto della Legge Reg. Puglia n. 6 del 1979, la quale subordinava l'edificazione nell'area alla prova del possesso, da parte del richiedente la concessione, dei requisiti di imprenditore agricolo, coltivatore diretto o bracciante con disposizioni confermate poi dalla successiva Legge n. 56 del 1980;
- che l'area era stata successivamente frazionata e venduta a terzi dagli originari proprietari e che l'atto di frazionamento era accompagnato dalla certificazione della destinazione agricola dell'area;
- che i singoli acquirenti avevano proceduto alla edificazione di "fabbricati ad uso residenziale in zona agricola" o "abitazioni a servizio diretto dell'agricoltura" realizzati poi in difformità dai titoli abilitativi rilasciati
- che PISANELLO Maria Rita aveva proceduto all'accorpamento di aree non confinanti senza essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, per aver documentato la sola qualifica di bracciante agricola, mentre tanto MANCO TOMMASO quanto GIAFFREDA Lucia difettavano di entrambe tali qualifiche e quest'ultima, inoltre, non disponeva della superficie necessaria per la realizzazione della volumetria assentita;
- che i lotti ricavati erano collegati tra loro da una strada, mai autorizzata dalla autorità comunale, realizzata mediante allargamento di un percorso preesistente in modo da renderlo percorribile con automezzi e dotata di marciapiedi ed aiuole piantumate
- che le opere realizzate, come dimostrato dalle fotografie in atti, avevano destinazione residenziale


Date tali premesse, necessarie in questa sede per la verifica della corretta qualificazione giuridica delle condotte in contestazione, deve aggiungersi che, in sostanza, tutti i ricorrenti escludono la sussistenza della lottizzazione abusiva ed, in ogni caso, la loro consapevole partecipazione alla condotta lottizzatoria eventualmente posta in essere dai venditori dei lotti, rivendicando comunque la sussistenza di tutte le condizioni per la realizzazione dei manufatti oggetto di contestazione le cui difformità, rispetto al titolo edilizio, andrebbero comunque ricondotte nell'alveo dell'ordinario abuso edilizio.


Ciò posto, deve ricordarsi che il bene giuridico protetto dall'articolo 30 del TU è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849, 6 ottobre 2003).


Può dirsi, quindi, che in generale il reato di lottizzazione abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Sez. III n. 26586, 26 giugno 2009).
Considerate le tre diversi tipologie di lottizzazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato dalla definizione fornita dall'articolo 30 del dpr 380\01, può dirsi che, nella fattispecie, viene teoricamente a configurarsi un'ipotesi di lottizzazione mista, in quanto caratterizzata dalla compresenza di attività materiali e negoziali in precedenza descritte.


Tale assunto viene tuttavia contestato dai ricorrenti PISANELLO e MANCO i quali sostanzialmente negano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni rilevando che le opere realizzate corrispondono, per tipologia e destinazione, a quelle realizzabili secondo la destinazione di zona, rivendicando anche il possesso dei requisiti personali richiesti dalla normativa regionale.


Deve però richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che le disposizioni contenute nelle Leggi Regionali n. 6\1979 e 56\1980 allorquando disciplinano l'edificazione in zona agricola si riferiscono sempre e comunque ad interventi in evidente collegamento funzionale con la destinazione del fondo.


La realizzazione dell'intervento edilizio è finalizzato alla conduzione del fondo in ragione della sua destinazione agricola ed è a tale dato essenziale della oggettiva correlazione tra immobile realizzato e conduzione del fondo che deve farsi riferimento e non anche alle condizioni soggettive di chi richiede il titolo abilitativo.


In altre parole, deve affermarsi il principio secondo il quale la qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per escludere la legittimità dell'intervento edilizio poiché ciò che effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo.


Era pertanto indifferente, ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione, il possesso o meno da parte di alcuni tra gli imputati delle qualifiche di imprenditore o bracciante agricolo quando il complesso degli elementi probatori acquisiti e valorizzati in modo coerente dalla Corte territoriale evidenziava la presenza di più di un elemento sintomatico delle finalità lottizzatorie perseguite, quali la presenza di un percorso di collegamento tra i lotti, una cubatura eccedente i limiti ed una destinazione prettamente residenziale.


Tali elementi, inoltre, evidenziando il concreto conferimento di un diverso assetto urbanistico ad una porzione di territorio, portano ad escludere che gli interventi, valutati nel loro complesso, possano essere ricondotti nell'alveo dei meno gravi reati di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380\01.


Per quanto riguarda, invece, l'elemento soggettivo del reato, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è ormai orientata nel ritenere superata la classificazione della contravvenzione in esame come eminentemente dolosa, trattandosi, al contrario, di reato colposo (Sez. III n. 39916, 13 ottobre 2004; Sez. III n. 36940, 12 ottobre 2005; Sez. III n.14326, 7 aprile 2008; Sez. III n. 9982, 5 marzo 2008; Sez. III n. 37472, 2 ottobre 2008; Sez. III n.39078, 8 ottobre 2009).


Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti secondo i principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo un contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di preventivo accordo (Sez. III n. 39078\09, cit.).


Per quanto riguarda la posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di lottizzazione la sua condotta converge, evidentemente, con quella del venditore verso un unico scopo che è, come si è già detto, quello di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale con la conseguenza che la condotta dell'acquirente non deve neppure necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento.


L'acquirente del lotto frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l'estraneità illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009) cosa che, nella fattispecie non risulta avvenuta.


Si è ulteriormente precisato, con riferimento ai rapporti tra venditore ed acquirente, che la condotta di quest'ultimo non configura "...un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) ne' si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto" (Sez. III n. 10061, 30 settembre 1995. Conf. Sez. III n. 17865\09, cit. V. anche Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009).


E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. Sez. III n. 37472, 2 ottobre 2008; Sez. III n. 17865109 cit.).


Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alla figura del subacquirente, escludendo che la condotta da questi posta in essere possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell'agente e ciò in quanto l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Sez. III n. 12849, 14 dicembre 2000; Sez. III n.38908, 24 novembre 2006; Sez. III n. 17865\09 cit.; Sez. III n. 39078\09 cit.; Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009).


Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto buon uso di tali principi analizzando le singole posizioni soggettive dei ricorrenti alla luce dei dati fattuali acquisiti (proprietà delle aree in epoca antecedente alla realizzazione della strada di collegamento, mancanza di condizioni soggettive, difetto di superfici necessarie allo sviluppo delle volumetrie assentite) ritenuti sintomatici dell'intento lottizzatorio e considerando comunque determinante la circostanza che l'acquisto di aree di cui era certa e nota le destinazione agricola, perché risultante dal certificato di destinazione urbanistica, e la successiva realizzazione di edifici a destinazione residenziale denotavano una piena consapevolezza da parte dei ricorrenti circa la condotta posta in essere.


I ricorsi devono pertanto essere respinti con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


Così deciso in Roma il 31 marzo 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 19 APR. 2011



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