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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Lottizzazione abusiva - Qualifica di
imprenditore agricolo o bracciante agricolo - Attività edificatoria
fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del
fondo - Reati di cui agli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01. La qualifica di
imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per
escludere la legittimità dell'intervento edilizio, poiché, ciò che
effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra
edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali
qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e
predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale
snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria
è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo
del fondo. (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce)
Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere
autorizzate - Configurabilità - Presupposti - Bene giuridico protetto - Artt. 30
e 44 del D.P.R. 380\01. In generale il reato di lottizzazione abusiva di cui
all'articolo 30 del D.P.R. 380\01, si configura attraverso la trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse
dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere
autorizzate (Cass. Sez. III n. 26586, 26/06/2009). Inoltre, il bene giuridico
protetto dall'articolo 30 del T.U.E., D.P.R. n. 380\01 è non solo quello
dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma
anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da
parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal
comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni
urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di
tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849,
6/10/2003). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di
Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo
del reato - Condotte diverse e contributo causale alla commissione del fatto -
Posizione dell'acquirente e del venditore - Onere del compratore - Buona fede ed
estraneità illiceità del venditore - Onere della prova - Art 30 del D.P.R.
n.380/01. Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti
secondo i principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo
un contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di
preventivo accordo (Cass. Sez. III n. 39078/09). Per quanto riguarda la
posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di lottizzazione la sua
condotta converge, evidentemente, con quella del venditore verso un unico scopo
che è, quello di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale
con la conseguenza che la condotta dell'acquirente non deve neppure
necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi
configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l'acquirente
sia consapevole dell'abusività dell'intervento. L'acquirente del lotto
frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche
se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede
e l'estraneità all’illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865,
29/04/2009). Con riferimento ai rapporti tra venditore ed acquirente, la
condotta di quest'ultimo non configura "...un evento imprevisto ed imprevedibile
per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno
criminoso di questi) ne' si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile
senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un
lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare
nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo
sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al
disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto" (Cass. Sez.
III n. 10061, 30/9/1995, Conf. Cass. Sez. III n. 17865\09 e Sez. III n. 48924,
21/12/2009). E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente
informazione circa la legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa
attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che
fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del
venditore (Cass. Sez. III n. 37472, 2/10/ 2008). Ad analoghe conclusioni si è
giunti con riferimento alla figura del subacquirente, escludendo che la condotta
da questi posta in essere possa considerarsi di per sé legittima sulla base
della sola qualità dell'agente e ciò in quanto l'utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia
di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l'adesione del correo in
qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in
corso (Cass. Sez. III n. 12849, 14/12/2000; Cass. Sez. III n.38908, 24/11/2006).
(conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres.
Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Mario GENTILE
Presidente
Dott. Amedeo FRANCO
Consigliere
Dott, Dott. Guida I. MULLIRI
Consigliere
Giulio SARNO
Consigliere
Dott, Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1. MANCO Tommaso nato a Melissano il 23/4/1962
2. PISANELLO Maria Rita nata a Taviano il 18/6/1956
3. GIAFFREDA Lucia nata a Bari il
4/5/1957
- avverso la sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce
- Sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Sentito Pubblico Ministero nella persona del Dott. Tindari Baglione che ha
concluso per l'annullamento con rinvio in ordine al ricorso di GIAFFREDA Lucia
ed il rigetto degli altri ricorsi
- Udito il difensore Avv. Giovanni Bellisario del Foro di Lecce il quale ha
concluso per raccoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma
della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano
-dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato nei
confronti di SANSONE Rita e GIAFFREDA Lucia e confermava la decisione impugnata
relativamente alle posizioni di MANCO Tommaso e PISANELLO Maria Rita.
Tutti erano stati chiamati, infatti, a rispondere del reato di lottizzazione
abusiva, concretatosi nel frazionamento di un'unica area a destinazione agricola
in comune di Melissano, in quattro diversi lotti, sui quali venivano realizzate
due abitazioni a servizio diretto per l'agricoltura e due fabbricati ad uso
residenziale in zona agricola e nella realizzazione di un'opera di
urbanizzazione primaria costituita da uno stradone che collegava i singoli lotti
e sul quale erano presenti marciapiedi ed aiuole piantumate.
Avverso la richiamata decisione PISANELLO Maria Rita, MANCO Tommaso e GIAFFREDA
Lucia proponevano ricorso per cassazione.
PISANELLO Maria Rita deduceva con un primo motivo di ricorso, violazione di
legge e vizio di motivazione osservando che nella condotta addebitatale non
poteva rilevarsi il concorso con gli altri imputati nel reato di lottizzazione,
essendosi limitata all'acquisto dell'area ed alla costruzione di una abitazione
con concessione agricola ancorché di dimensioni maggiori da quelle assentite
poiché tale suo comportamento non implicava alcuna partecipazione all'attività
illecita del venditore ponendosi in modo del tutto autonomo ed avulso dal
programma lottizzatorio.
Aggiungeva di essere stata in possesso della qualifica di bracciante agricolo
richiesto dalla legislazione regionale, che le consentiva di edificare strutture
residenziali a servizio del fondo agricolo mediante accorpamento di terreni non
confinanti mediante concessione edilizia a titolo gratuito e che, comunque,
avrebbe potuto ottenere anche la concessione a titolo oneroso senza accorpamenti
di altre superfici con l'applicazione di un indice di 0,03 mq\mc.
Rilevava, inoltre, che la destinazione di zona non avrebbe impedito la
realizzazione di interventi diversi da quelli residenziali a servizio del fondo
e che l'area interessata dall'intervento era comunque completamente edificata ed
urbanizzata e che, pertanto, era evidente l'errore in cui erano incorsi i
giudici del merito nel ritenere che in zona agricola fossero edificabili solo
strutture legate alla conduzione del fondo.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell'articolo 30 D.P.R.
n. 380\01 e vizio di motivazione rilevando che il frazionamento e la cessione delle
aree agricole non avevano determinato una diversa
destinazione edificatoria delle stesse in contrasto con gli strumenti di
pianificazione, dato che le aree potevano comunque essere edificate nel rispetto
degli indici fissati dalla legge e senza previsioni di "lotto minimo" e che
eventuali difformità, in termini di maggiore volumetria, potevano concretizzare
un abuso edilizio e non anche una lottizzazione.
Faceva inoltre rilevare che all'atto dell'acquisto del terreno, peraltro
avvenuto in epoca diversa rispetto a quelli degli altri coimputati, non era
rinvenibile alcun indizio di un intento lottizzatorio da parte del venditore per
partecipare al quale sarebbe stato necessario un comportamento doloso, tale
essendo l'elemento soggettivo richiesto per il reato di lottizzazione abusiva.
Escludeva anche la possibilità di un concorso nella materiale realizzazione
dello stradone di collegamento tra i lotti che risultava già realizzato al
momento dell'acquisto.
MANCO Tommaso deduceva, con due distinti motivi di ricorso, violazione di legge
e vizio di motivazione fondati, sostanzialmente, sulle medesime ragioni di
diritto esposte da PISANELLO Maria Rita evidenziando, altresì, di essere stato
sempre in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, risultante anche
dal titolo di acquisto dell'area.
GIAFFREDA Lucia deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione degli
articoli 44 lettera c) D.P.R. 380\01 in relazione agli articoli 40, 42 e 43 C.P.
escludendo di avere contribuito in alcun modo al frazionamento dell'area ed alla
realizzazione della strada di collegamento, essendosi limitata all'acquisto, in
perfetta buona fede, di un'area che risultava già frazionata con atto approvato
dai competenti uffici e per al quale era stata rilasciata una regolare
concessione edilizia.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione degli articoli 110 C.P. e
44 lettera c) D.P.R. 380\01 e vizio di motivazione osservando che nei fatti
accertati non era ravvisabile la lottizzazione abusiva ed, in ogni caso, la
condotta posta in essere non aveva fornito alcun contributo causale alla
realizzazione dei fatti contestati.
Tutti insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Occorre in primo luogo osservare che la Corte d'Appello ha, con argomentazioni
in fatto del tutto coerenti e prive di cedimenti logici e, per tale ragione,
incensurabili in questa sede di legittimità, accertato, come del resto il
giudice di prime cure:
- che l'area oggetto di intervento lottizzatorio era destinata, dal programma di
fabbricazione allora vigente come zona agricola con indice di fabbricabilità
prefissato e senza estensione minima dei lotti ed ha richiamato il contenuto
della Legge Reg. Puglia n. 6 del 1979, la quale subordinava l'edificazione
nell'area alla prova del possesso, da parte del richiedente la concessione, dei
requisiti di imprenditore agricolo, coltivatore diretto o bracciante con
disposizioni confermate poi dalla successiva Legge n. 56 del 1980;
- che l'area era stata successivamente frazionata e venduta a terzi dagli
originari proprietari e che l'atto di frazionamento era accompagnato dalla
certificazione della destinazione agricola dell'area;
- che i singoli acquirenti avevano proceduto alla edificazione di "fabbricati ad
uso residenziale in zona agricola" o "abitazioni a servizio diretto
dell'agricoltura" realizzati poi in difformità dai titoli abilitativi rilasciati
- che PISANELLO Maria Rita aveva proceduto all'accorpamento di aree non
confinanti senza essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale, per aver documentato la sola qualifica di bracciante
agricola, mentre tanto MANCO TOMMASO quanto
GIAFFREDA Lucia difettavano di entrambe tali qualifiche e quest'ultima, inoltre,
non disponeva della superficie necessaria per la realizzazione della volumetria
assentita;
- che i lotti ricavati erano collegati tra loro da una strada, mai autorizzata
dalla autorità comunale, realizzata mediante allargamento di un percorso
preesistente in modo da renderlo percorribile con automezzi e dotata di
marciapiedi ed aiuole piantumate
- che le opere realizzate, come dimostrato dalle fotografie in atti,
avevano destinazione residenziale
Date tali premesse, necessarie in questa sede per la verifica della corretta
qualificazione giuridica delle condotte in contestazione, deve aggiungersi che,
in sostanza, tutti i ricorrenti escludono la sussistenza della lottizzazione
abusiva ed, in ogni caso, la loro consapevole partecipazione alla condotta
lottizzatoria eventualmente posta in essere dai venditori dei lotti,
rivendicando comunque la sussistenza di tutte le condizioni per la realizzazione
dei manufatti oggetto di contestazione le cui difformità, rispetto al titolo
edilizio, andrebbero comunque ricondotte nell'alveo dell'ordinario abuso
edilizio.
Ciò posto, deve ricordarsi che il bene giuridico protetto dall'articolo 30 del
TU è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso
del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo
del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di
pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto
delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima
repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente
assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849, 6 ottobre 2003).
Può dirsi, quindi, che in generale il reato di lottizzazione abusiva si
configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in
violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi
anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Sez. III n. 26586, 26 giugno
2009).
Considerate le tre diversi tipologie di lottizzazione che la dottrina e la
giurisprudenza hanno ricavato dalla definizione fornita dall'articolo 30 del dpr
380\01, può dirsi che, nella fattispecie, viene teoricamente a configurarsi
un'ipotesi di lottizzazione mista, in quanto caratterizzata dalla compresenza di
attività materiali e negoziali in precedenza descritte.
Tale assunto viene tuttavia contestato dai ricorrenti PISANELLO e MANCO i quali
sostanzialmente negano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni
rilevando che le opere realizzate corrispondono, per tipologia e destinazione, a
quelle realizzabili secondo la destinazione di zona, rivendicando anche il
possesso dei requisiti personali richiesti dalla normativa regionale.
Deve però richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che le disposizioni
contenute nelle Leggi Regionali n. 6\1979 e 56\1980 allorquando disciplinano
l'edificazione in zona agricola si riferiscono sempre e comunque ad interventi
in evidente collegamento funzionale con la destinazione del fondo.
La realizzazione dell'intervento edilizio è finalizzato alla conduzione del
fondo in ragione della sua destinazione agricola ed è a tale dato essenziale
della oggettiva correlazione tra immobile realizzato e conduzione del fondo che
deve farsi riferimento e non anche alle condizioni soggettive di chi richiede il
titolo abilitativo.
In altre parole, deve affermarsi il principio secondo il quale la qualifica di
imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per
escludere la legittimità dell'intervento edilizio poiché ciò che effettivamente
rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e
conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è
indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla
realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la
originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo
del fondo.
Era pertanto indifferente, ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione,
il possesso o meno da parte di alcuni tra gli imputati delle qualifiche di
imprenditore o bracciante agricolo quando il complesso degli elementi probatori
acquisiti e valorizzati in modo coerente dalla Corte territoriale evidenziava la
presenza di più di un elemento sintomatico delle
finalità lottizzatorie perseguite, quali la presenza di un percorso di
collegamento tra i lotti, una cubatura eccedente i limiti ed una destinazione
prettamente residenziale.
Tali elementi, inoltre, evidenziando il concreto conferimento di un diverso
assetto urbanistico ad una porzione di territorio, portano ad escludere che gli
interventi, valutati nel loro complesso, possano essere ricondotti nell'alveo
dei meno gravi reati di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380\01.
Per quanto riguarda, invece, l'elemento soggettivo del reato, deve osservarsi
che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è ormai
orientata nel ritenere superata la classificazione della contravvenzione in
esame come eminentemente dolosa, trattandosi, al contrario, di reato colposo
(Sez. III n. 39916, 13 ottobre 2004; Sez. III n. 36940, 12 ottobre 2005; Sez.
III n.14326, 7 aprile 2008; Sez. III n. 9982, 5 marzo 2008; Sez. III n. 37472, 2
ottobre 2008; Sez. III n.39078, 8 ottobre 2009).
Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti secondo i
principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo un
contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di
preventivo accordo (Sez. III n. 39078\09, cit.).
Per quanto riguarda la posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di
lottizzazione la sua condotta converge, evidentemente, con quella del venditore
verso un unico scopo che è, come si è già detto, quello di condizionare la
riserva pubblica di programmazione territoriale con la conseguenza che la
condotta dell'acquirente non deve neppure necessariamente concretarsi in una
attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il
semplice acquisto quando l'acquirente sia consapevole dell'abusività
dell'intervento.
L'acquirente del lotto frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto
tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di
dimostrare la sua buona fede e l'estraneità illiceità del venditore (Cass. Sez.
III n. 17865, 29 aprile 2009) cosa che, nella fattispecie non risulta avvenuta.
Si è ulteriormente precisato, con riferimento ai rapporti tra venditore ed
acquirente, che la condotta di quest'ultimo non configura "...un evento
imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla
concreta attuazione del disegno criminoso di questi) ne' si tratta di una
condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo;
attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la
volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo
concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice
adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben
ravvisabile in concreto" (Sez. III n. 10061, 30 settembre 1995. Conf. Sez. III
n. 17865\09, cit. V. anche Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009).
E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente informazione circa la
legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si
pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un
determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. Sez.
III n. 37472, 2 ottobre 2008; Sez. III n. 17865109 cit.).
Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alla figura del
subacquirente, escludendo che la condotta da questi posta in essere possa
considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell'agente e ciò
in quanto l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le
disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo
inoltre possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che
l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Sez. III n. 12849, 14
dicembre 2000; Sez. III n.38908, 24 novembre 2006; Sez. III n. 17865\09 cit.;
Sez. III n. 39078\09 cit.; Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto buon uso di tali principi
analizzando le singole posizioni soggettive dei ricorrenti alla luce dei dati
fattuali acquisiti (proprietà delle aree in epoca antecedente alla realizzazione
della strada di collegamento, mancanza di condizioni soggettive, difetto di
superfici necessarie allo sviluppo delle volumetrie assentite) ritenuti
sintomatici dell'intento lottizzatorio e considerando comunque determinante la
circostanza che l'acquisto di aree di cui era certa e nota le destinazione
agricola, perché risultante dal certificato di destinazione urbanistica, e la
successiva realizzazione di edifici a destinazione residenziale denotavano una
piena consapevolezza da parte dei ricorrenti circa la condotta posta in essere.
I ricorsi devono pertanto essere respinti con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 31 marzo 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 19 APR. 2011
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