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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 20/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 15629
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Molestie olfattive - Disciplina applicabile -
Normale tollerabilità - Accertamento - C.d. "odori molesti" - Intensità delle
emissioni - Dichiarazioni di testi - Art. 844 c.c.. In materia di molestie
olfattive, l’assenza di una specifica normativa statale indicativa dei valori
limite in materia di odori e dunque del tutto diversa da quella riguardante
l’inquinamento atmosferico, la valutazione circa la normale tollerabilità va
operata in termini particolarmente rigorosi, non risultando sufficiente il
criterio civilistico di cui all'articolo 844 c.c.. Inoltre, per i c.d. "odori
molesti" laddove manchi la possibilità di accertare con adeguate medotologie
tecniche l'intensità delle emissioni, ben può farsi riferimento alle
dichiarazioni di testi, avendo riguardo sia alle condizioni di tempo e luogo,
sia alla attività svolta in un determinato contesto produttivo, verificando poi
che le emissioni moleste non siano meramente idonee in linea astratta a dare
fastidio, ma che esse superino determinati standards di tollerabilità
(Cass. Sez. 3^ 27.3.2008 n. 19206 Cruopi; Cass. Sez. 3^ 27.2.2008 n. 15653,
Colombo ed altri; Cass. Sez. 3^ 21.9.2007 n. 38073, Salleo Postillo). (annulla
con rinvio sentenza del 5/10/2009 Tribunale di Termini Imerese) Pres. Lombardi
Est. Grillo Ric. Tomasello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 20/04/2011 (Ud.
12/01/2011) Sentenza n. 15629
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. LOMBARIDI Alfredo Maria
Pres.
2. Dott. GENTILE Mario
Cons.
3. Dott. GRILLO Renato
Cons. Est.
4. Dott. SARNO Giulio
Cons.
5. Dott. ROSI Elisabetta
Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: TOMASELLO Domenico, nato a Caccamo il 17.1962;
- avverso la sentenza emessa il 5
ottobre 2009 dal Tribunale di Termini Imerese;
- udita nella udienza pubblica del 12 gennaio 2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 5 ottobre 2009, TOMASELLO
Domenico, imputato dei reati di cui ai capi a) (214, 216 256 commi 1° e 4° del
D. L.vo 152/06; b) (art. 279 comma 2 del D. L.vo 152/06; capo c) (art. 279 comma
2 D. L.vo 152/06); capo d) (art. 256 comma 1 D. L.vo 152/06), capo e) (art. 256
comma 1 D. L.vo 152/06 e capo f) (art. 674 c.p.) [fatti commessi quanto ai capi
a) e b) dal 19 gennaio al 30 ottobre 2006; quanto al capo c) dal 29 novembre al
6 dicembre 2006; quanto al capo d) dall' 1 dicembre al 6 dicembre 2006; quanto
al capo e) dal 31 ottobre al 6 dicembre 2006 e, quanto al capo f) dall'aprile
2005 al dicembre 2006J, veniva ritenuto colpevole del solo reato sub f) e
condannato alla pena di €. 100,00 di ammenda con il beneficio della non
menzione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio
difensore deducendo con il primo motivo contraddittorietà ed illogicità della
motivazione.
Deduceva al riguardo il ricorrente che, sebbene il Tribunale avesse escluso sul
piano oggettivo la sussistenza dei reati contestati avendo riconosciuto
assolutamente regolari tutte le procedure seguite dall'azienda per
l'espletamento della propria ordinaria attività industriale (impresa olearia che
produce olio di sansa vergine ed olio di sansa esausto) sia sotto il profilo del
rispetto delle metodologie tecniche adottate per il controllo delle emissioni in
atmosfera, sia sotto il profilo del mancato superamento dei limiti di emissione
previsti per l'ossido di carbonio, lo stesso Tribunale aveva
contraddittoriamente ritenuto configurabile il reato di cui al capo f) (art. 674
c.p.) nonostante l'accertata regolarità dell'attività imprenditoriale e la
sottoposizione dei "fumi" a trattamenti atti ad eliminare le sostanze
inquinanti, dando rilievo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il
quale il reato in parola è ugualmente integrabile laddove, pur in assenza del
superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, non siano stati
adoperati adeguati accorgimenti tecnici atti ad evitare molestie alle persone.
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato il travisamento della prova
dichiarativa in relazione a quanto riferito dall'imputato nel corso del suo
esame dibattimentale e dal teste MOSCATO Agostino (Presidente della sezione
locale di Lega Ambiente), avendo attribuito a dette dichiarazioni un significato
del tutto diverso da quello che detti soggetti avevano riferito. Denuncia poi,
in relazione a tale vizio, il connesso vizio di omessa valutazione di prova
decisiva rappresentata da quanto accertato dai funzionari tecnici dell'A.R.P.A.
che, in netto contrasto con quanto riferito dal teste MOSCATO, avevano escluso
che nei periodi di osservazione erano stati rilevati odori molesti di alcun
genere promanare dallo stabilimento industriale, ovvero la presenza di sostanze
tali da generare quegli odori.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto premesso che la materia oggetto del presente processo concerne in
particolare la speciale fattispecie delle c.d. "molestie olfattive" per le
quali, in assenza di una specifica normativa statale indicativa dei valori
limite in materia di odori, e dunque del tutto diversa da quella riguardante
l'inquinamento atmosferico, la valutazione circa la normale tollerabilità va
operata in termini particolarmente rigorosi, non risultando sufficiente il
criterio civilistico di cui all'art. 844 c.c..
Peraltro come più volte affermato da questa Corte proprio sul versante dei c.d.
"odori molesti" laddove manchi la possibilità di accertare con adeguate
medotologie tecniche l'intensità delle emissioni, ben può farsi riferimento alle
dichiarazioni di testi, avendo riguardo sia alle condizioni di tempo e luogo,
sia alla attività svolta in un determinato contesto produttivo, verificando poi
che le emissioni moleste non siano meramente idonee in linea astratta a dare
fastidio, ma che esse superino determinati standards di tollerabilità (Cass.
Sez. 3^ 27.3.2008 n. 19206 Cruopi, rv. 239874; Cass. Sez. 3^ 27.2.2008 n. 15653,
Colombo ed altri, rv. 239864; Cass. Sez. 3^ 21.9.2007 n. 38073, Salleo Postillo,
rv. 237844).
Se così è, appare in linea astratta condivisibile il ragionamento svolto dal
primo giudice che ha opportunamente seguito il criterio dell'accertamento di
fatto sulla esistenza o meno di miasmi, basato anche su prove dichiarative,
piuttosto che quello astratto collegato alla presunzione di legittimità per
tutte quelle emissioni in atmosfera promananti da attività industriali
autorizzate per le quali sia stato accertato il rispetto dei limiti previsti.
In questo senso, allora, non può certamente rilevarsi quella contraddittorietà
logica denunciata dal ricorrente, posto che il Tribunale, oltre a rifarsi ad un
criterio basato su accertamenti di fatto, ha soprattutto distinto gli odori
molesti, attribuibili ad emissioni di fumi immessi in atmosfera direttamente
riconducibili alla produzione industriale specifica, da quegli odori
provenienti, invece, dallo stazionamento stagnante di prodotti industriali
permanenti nello stabilimento: ed invero, altro è la tecnica adoperata nello
stabilimento per limitare le immissioni gassose, altro è la produzione di odori
nauseabondi e la mancata predisposizione di accorgimenti atti ad impedirle.
Ma è proprio il rispetto di quei criteri rigoristici richiamati dallo stesso
Tribunale ad imporre che la prova da raccogliere fosse estesa a tutto il
materiale a disposizione del Tribunale e non circoscritta a dichiarazioni
testimoniali per di più "de relato", in quanto riferite alle lamentele -
poi segnalate dal teste MOSCATO - provenienti da cittadini del luogo (peraltro
neanche indicati nominativamente) che avevano denunciato l'insopportabilità
degli odori stagnanti nello stabilimento.
Peraltro, posto che la produzione di odori nauseabondi è stata contestata nel
relativo capo di imputazione come commessa tra l'aprile 2005 e il dicembre 2006
(con conseguente esclusione della prescrizione in quanto legata all'epoca di
consumazione del reato ed assoggettata al nuovo regime introdotto dalla L.
251/05, vds. pag. 36 della sentenza impugnata), si imponeva un accertamento che
tenesse conto anche della permanenza del reato.
Al riguardo è stato fatto richiamo da parte della difesa del ricorrente alla
circostanza che i sopralluoghi condotti da funzionari dell'A.R.P.A. nel periodo
compreso tra l'1 e il 6 dicembre 2006 avrebbero prospettato risultati del tutto
diversi da quelli segnalati dal teste MOSCATO: ne deriva che la presenza di dati
dissonanti promananti da organi tecnici, andavano necessariamente comparati con
quella (unica) dichiarazione testimoniale, proprio al fine di meglio saggiarne
l'attendibilità.
Può dunque affermarsi che il Tribunale ha omesso la valutazione di prove
decisive (prove documentali e/o testimoniali ritualmente acquisite al fascicolo
e dunque pienamente utilizzabile rappresentate dagli accertamenti condotti in
loco da funzionari dell'A.R.P.A.) delle quali non è stato tenuto conto.
Una tale omissione, poi, a prescindere dal vizio intrinseco connaturato alla
lett. d) dell'art. 606 c.p.p. costituisce anche una vera e propria
contraddittorietà logica che inficia la motivazione, in quanto, pur essendo
partito il Tribunale dalla preliminare e corretta distinzione tra molestie
derivanti da fumi immessi in atmosfera e "molestie olfattive" assoggettate a
criteri di valutazione diversi, ha poi sostanzialmente abdicato a quella
rigorosità di accertamenti (pure questa correttamente evocata), assestandosi su
risultati parziali delle prove, oltretutto anche travisate nel loro reale
contenuto, quanto meno con riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso
imputato nel corso del suo esame dibattimentale. Questi ha, si, riconosciuto in
linea astratta l'intollerabilità degli odori provenenti dalla sansa vergine ove
lasciata in deposito per qualche tempo, aggiungendo però che nel caso in esame
si era trattato di un evento eccezionale legato a fattori del tutto indipendenti
dalla volontà dell'agente.
Di fronte quindi alle affermazioni dell'imputato che parlavano di una
eccezionalità e temporaneità dell'evento, l'indagine del Tribunale avrebbe
dovuto tenere conto di tutto il compendio probatorio a disposizione al fine di
verificare se davvero si era trattato di una situazione del tutto contingente e,
per di più, imposta da circostanze sfavorevoli o di una situazione permanente:
la adeguata valutazione delle prove tecniche eseguite da funzionari dell'A.R.P.A.
avrebbe certamente ampliato il campo di indagine nel rispetto di quelle regole
di accertamento della prova richiamate puntualmente dal Tribunale e di fatto non
adeguatamente osservate.
Va, quindi disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al
Tribunale di Termini Imerese per un più specifico e globale accertamento sulla
tollerabilità e permanenza degli odori molesti, alla luce dell'intero materiale
probatorio disponibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso il 12 gennaio 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20/04/2011
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