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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441



CACCIA - FAUNA E FLORA - Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa - Reato di cui all'articolo 30, lett. b) L. n. 157/92 - Configurabilità - L. n. 503/1981. L'abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell'Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all'articolo 30, lettera b) legge n. 157/92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall'articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge n.157/92. (conferma sentenza del 12/10/2009 dalla Corte d'Appello di Brescia) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Feroldi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441

FAUNA E FLORA - Convenzione di Berna - Scopo - Conservazione della flora e della fauna - Deroghe - Limiti. Lo scopo dichiarato della Convenzione di Berna è quello della conservazione della flora e della fauna. E' infatti, di tutta evidenza che se la convenzione ha come finalità specifica quella della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, è implicito l'intento di scongiurarne l'estinzione. Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento alle specie indicate negli allegati II e III, che assicurano differenti livelli di protezione ad esemplari specificamente indicati. L'inserimento di altre specie nell'Allegato III è, invece, giustificata dalla necessità di assicurarne la protezione prevedendo una possibilità di sfruttamento quando il livello di popolamento in una determinata zona lo consente. Inoltre, è chiaramente precisato che le deroghe possono essere adottate esclusivamente nell'interesse della protezione della flora e della fauna; per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari. (conferma sentenza del 12/10/2009 dalla Corte d'Appello di Brescia) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Feroldi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Giuliana FERRUA                                      Presidente
Dott. Mario GENTILE                                         Consigliere
Dott. Renato GRILLO                                         Consigliere
Dott. Giulio SARNO                                           Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                                         Consigliere Est.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: FEROLDI Adriano nato a Brescia il 10/5/1975
- avverso la sentenza emessa il 12/10/2009 dalla Corte d'Appello di Brescia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza in data 12 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 17 novembre 2008 dal Tribunale di Brescia e con la quale FEROLDI Adriano veniva condannato per il reato di cui all'articolo 30, lettera b) Legge 157\92 per l'abbattimento di alcuni volatili appartenenti a specie particolarmente protette.


Avverso tale decisione il FEROLDI proponeva ricorso per cassazione.


Con un unico motivo di ricorso, deduceva la violazione dell'articolo 30, comma primo, lettera b) Legge 157\92 asserendo che i fatti contestatigli avrebbero dovuto essere inquadrati nell'ipotesi contravvenzionale di cui alla lettera h) della richiamata disposizione.


Osservava, a tale proposito, che erroneamente la Corte territoriale ed il giudice di prime cure avevano ritenuto che gli animali cacciati rientrassero tra le specie particolarmente protette a rischio di sopravvivenza e di estinzione e menzionate dall'articolo 2 della Legge 157\92. Ciò in quanto tutte le specie richiamate dall'allegato II della Convenzione di Berna sarebbero ritenute oggetto di particolare tutela perché minacciate di estinzione mentre, a suo dire, il predetto allegato contemplava invero specie soggette a specifica tutela ma non per il rischio di estinzione quanto, piuttosto, per la loro maggiore vulnerabilità, tanto è vero che le disposizioni della menzionata Convenzione prevedono la possibilità di forme particolare di prelievo della fauna, circostanza, questa, ritenuta incompatibile con il paventato rischio di estinzione.


Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato.


L'articolo 30, comma primo, lettera b) della Legge 157\92 sanziona, con pena alternativa, l'abbattimento la cattura e la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette dettagliatamente elencate nell'articolo 2.


Tale ultima disposizione, che individua l'oggetto della tutela assicurato dalla legge alla fauna selvatica, della quale fanno parte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, elenca alcune specie ritenute meritevoli, anche sotto il profilo sanzionatorio, di particolare protezione (articolo 2, comma primo, lettera a) e b)).


Oltre all'elencazione specifica delle singole specie, la disposizione in esame indica, tra le specie particolarmente protette, alla lettera c), tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.


Tra le convenzioni internazionali rientra la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre1979, detta anche Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia con la Legge 5 agosto 1981 , n. 503.

La convenzione, come specificato nell'articolo 1, ha per scopo quello di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali con particolare attenzione alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.


L'articolo 6 impegna le parti contraenti ad adottare specifiche disposizioni normative finalizzate alla salvaguardia delle specie indicate nell'Allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) prevedendo specifici divieti puntualmente enumerati tra i quali, alla lettera a), quello relativo a qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale.


Analogamente, l'articolo 7 prevede l'adozione di opportuni presidi normativi per la protezione delle specie di fauna selvatica enumerate nell'Allegato III (specie di fauna protette) con specifica indicazione, al comma secondo, di una necessaria regolamentazione di qualsiasi sfruttamento di tali specie in modo da non comprometterne la sopravvivenza, nonché di altre specifiche misure al comma terzo.


L'articolo 9 stabilisce, a determinate condizioni, la possibilità di deroga ad alcune disposizioni, ivi comprese quelle indicate nei menzionati articoli 6 e 7, nonché al divieto di ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione di cui tratta l'articolo 8.


Lo scopo dichiarato della menzionata Convenzione è, dunque, quello della conservazione della flora e della fauna, come chiaramente indicato anche nelle disposizioni generali, ove il riferimento alla particolare attenzione che gli Stati contraenti dovranno dedicare alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili costituisce una indicazione generica, volta a richiamare l'attenzione sulle specifiche esigenze di tutela delle specie maggiormente esposte a tale rischio.


E' infatti di tutta evidenza che se la convenzione ha come finalità specifica quella della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, è implicito l'intento di scongiurarne l'estinzione.


Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento alle specie indicate negli allegati II e III, che assicurano differenti livelli di protezione ad esemplari specificamente indicati.


Del resto, la stessa relazione illustrativa che accompagna la Convenzione evidenzia la necessità di predisporre un testo che tenga conto della diversa densità di presenza delle singole specie nei diversi paesi d'Europa fornendo, nel contempo, un valido strumento per un'azione congiunta che consenta, nel perseguimento si uno scopo comune, una certa flessibilità d'azione.


Con specifico riferimento alle specie indicate nell'Allegato II, la menzionata relazione illustrativa evidenzia (punto 76) che si tratta di un elenco redatto tenendo conto delle liste di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili minacciati di estinzione in Europa redatto dal Comitato europeo per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali ed oggetto di varie risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: Risoluzione (77) 7 sulla tutela dei mammiferi minacciati in Europa; Risoluzione (73) 31 sugli uccelli che necessitano di protezione speciale in Europa; Risoluzione (78) 22 sugli anfibi e rettili minacciati in Europa.


L'inserimento di altre specie nell'Allegato III è, invece, giustificata dalla necessità di assicurarne la protezione prevedendo una possibilità di sfruttamento quando il livello di popolamento in una determinata zona lo consente.


Va poi osservato che l'esigenza di scongiurare il rischio di estinzione delle specie menzionate dalla Convenzione non si pone in contraddizione con la previsione delle deroghe indicate dall'articolo 9 della Convenzione medesima.


Invero, lo stesso articolo specifica che le deroghe sono consentite esclusivamente nel caso in cui non vi siano altre alternative e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza delle specie.


E' inoltre chiaramente precisato che le deroghe possono essere adottate esclusivamente nell'interesse della protezione della flora e della fauna; per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.


Si tratta, pertanto, di evenienze particolari rigorosamente disciplinate che non contrastano con le esigenze di tutela e conservazione di cui all'articolo 2 come specificato anche nella già citata relazione illustrativa (punto 40).


Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve dunque affermarsi il principio secondo il quale l'abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell'Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all'articolo 30, lettera b) legge 157/92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall'articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157/92.


Va peraltro aggiunto che già in precedenza questa Corte, trattando un'ipotesi di attività di caccia in deroga alla disciplina nazionale e comunitaria, ha ritenuto configurabile la violazione dell'articolo 30 lettera b) Legge 157\92 per l'abbattimento di un esemplare di frosone in quanto rientrante tra le specie incluse nel menzionato Allegato II della Convenzione di Berna (Sez. III n.23931, 22 giugno 2010).


Da ciò consegue che deve riconoscersi la correttezza delle conclusioni cui é giunta la Corte territoriale nella decisione impugnata col riconoscere la validità dell'opzione ermeneutica operata dal primo giudice e concernente l'applicabilità, nella fattispecie, della sanzione prevista dall'articolo 30, comma primo lettera b) della legge 157\92 per essere il pettirosso, la passera scopaiola e la capinera contemplati dall'Allegato II della Convenzione di Berna e, pertanto, da considerarsi a rischio di estinzione.


Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento


Così deciso in Roma il 16 marzo 2011

Depositata in Cancelleria il 27/04/2011



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