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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 27/04/2011 (Cc. 16/03/2011) Sentenza n. 16442
AREE PROTETTE - Detenzione armi in aree protette - Autorizzazione - Necessità
- Art. 11, c. 3, lett. f) L. n.341/94. In materia di aree protette, il
contenuto all'articolo 11, comma terzo, lettera f) della legge n.341/94 “divieto
di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura in assenza di autorizzazione”, deve essere inteso nel
senso che: la legge - quadro limita il divieto ai privati che non dispongono di
autorizzazione, di conseguenza il porto delle armi nelle zone parco non deve
ritenersi sempre vietato. Pertanto, la detenzione di un fucile da caccia non é
vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né
detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa. (annulla senza
rinvio sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata
di Apricena) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Trotta ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III 27/04/2011 (Cc. 16/03/2011) Sentenza n. 16442
CACCIA - Armi ed i mezzi di caccia - Condanna - Confisca obbligatoria -
Rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle
armi - Effetti - Artt. 28, 2 c. e 30, c.1, lett.a), b), c), d) ed e), L. n.
157/1992. In tema di caccia, l'articolo 28, secondo comma della Legge 11
febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di
cui all' articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi
di caccia siano in ogni caso confiscati. Stabilendo, al terzo comma, che "salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi". Delle due
disposizioni richiamate si consta, nel tempo, un’uniforme interpretazione
rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di
condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate in quanto il richiamo
operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in
senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la
normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di
una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla
possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni, facendo
salvo il solo principio di specialità. Pertanto, sulla base del rapporto di
specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva
esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv.
C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la
confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati
concernenti le armi (Cass. Sez. III n. 15166, 1/4/2003; Cass. n. 17670,
9/5/2007; Cass. n. 35637, 27/9/2007; Cass. n.6228, 13/2/2009; Cass. n. 11580,
17/3/2009; Cass. n. 18545, 17/5/2010; Cass. n. 27265, 14/7/2010). (annulla senza
rinvio sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata
di Apricena) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Trotta ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III 27/04/2011 (Cc. 16/03/2011) Sentenza n. 16442
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuliana FERRUA
Presidente
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Renato GRILLO
Consigliere
Dott. Giulio SARNO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: TROTTA Andrea nato a San Givanni Rotondo il 7/10/1935
RIGNANESE Luigi nato a Manfredonia il 30/8/1970;
- avverso la sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera — Sezione
Distaccata di Apricena
. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
- Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 14 maggio 2010, il Tribunale di Lucera — Sezione
Distaccata di Apricena assolveva TROTTA Andrea e RIGNANESE Luigi dal reato di
cui all'articolo 30, lettera d) Legge 157\92 perché il fatto non costituisce
reato.
Veniva altresì disposta la confisca e devoluzione alla competente Direzione di
Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.
Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso immediato per cassazione
denunciando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale
relativamente alla disposta confisca.
Osservavano i ricorrenti che, in assenza di una sentenza dichiarativa di
responsabilità, la confisca non poteva essere legittimamente disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di caccia, l'articolo 28, secondo comma della Legge 11
febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di
cui all' articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi
di caccia siano in ogni caso confiscati.
Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca
obbligatoria
Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".
Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una
uniforme interpretazione rilevando come la norma preveda espressamente la
confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente
indicate in quanto il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle
armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un
collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di
armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad
eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati
previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di
specialità. Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la
disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di
applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio
1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una
pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi (Sez. III n.
15166, 1 aprile 2003; n. 17670, 9 maggio 2007; n. 35637, 27 settembre 2007;
n.6228, 13 febbraio 2009; n. 11580, 17 marzo 2009; n. 18545, 17 maggio 2010; n.
27265, 14 luglio 2010).
Nella fattispecie, il giudice ha disposto la confisca dell'arma e del relativo
munizionamento ai sensi dell'articolo 240, comma secondo n. 2 C.P. "in quanto
oggetti il cui porto e la cui detenzione in zona parco costituisce reato".
Il riferimento non pare riguardare, pertanto, la disciplina sulla caccia oggetto
di contestazione ma, evidentemente, il divieto di cui all'articolo 11, comma
terzo, lettera f) della legge n.341/94 sulle aree protette di introduzione, da
parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura
in assenza di autorizzazione.
La violazione del divieto é sanzionata penalmente dall'articolo 30, comma primo,
mentre il comma quarto prevede un'ipotesi di confisca facoltativa delle cose
utilizzate per la consumazione dell'illecito in caso di condanna e nei casi di
particolare gravità.
Ciò posto ed in disparte la circostanza che il reato contestato ai ricorrenti
riguardava altra disposizione di legge e che dallo stesso i predetti sono stati
mandati assolti, deve rilevarsi che la menzionata legge — quadro sulle aree
protette limita il divieto ai privati che non dispongono di autorizzazione,
cosicché il porto delle armi nelle zone parco non deve ritenersi sempre vietato.
In altre parole, anche con riferimento alla normativa in tema di aree protette
la detenzione di un fucile da caccia non é vietata in modo assoluto, essendo la
stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa
intrinsecamente pericolosa.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca,
che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che
elimina.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2011
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