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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione in tema di violazioni antisismiche -
Esecuzione e competenza (P.M. e G.E.) - Art.7 L. n.47/1985 (ora art.31 D.P.R. n.
380/01) - Art.665 cod.proc.pen.. L'ordine di demolizione adottato dal
giudice ai sensi dell'art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR n.
380/01), al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è
soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale (Cass.pen.
sez. un. n.15 del 19.6.1990). Ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen., l'organo
promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato
non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la
fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione. La
competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come
organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza, non viene
meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni
antisismiche. (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del
5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni,
Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Potere-dovere della A.G. con
quello della P.A. - Sussistenza - Valutazioni del G.E. di compatibilità con le
determinazioni dell'Amministrazione - Art.31 DPR n. 380/01. In relazione
all'ordine di demolizione ex art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR
n. 380/01), si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G.
"concorre" con quello della P.A." titolare anch'essa, in base alla normativa
urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di
acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico
giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a
livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti,
spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento
di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere
se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità (Cass.
pen. sez.3 n.702 del 14.2.2000). (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli
l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina)
Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n.
16582
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Soggetto destinatario dell’ordine
ed acquisizione del bene al patrimonio comunale. A prescindere
dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta
comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da
parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di
demolizione a proprie cure e spese (Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.9.2005;
Cass. pen. sez3 n.37120 dell'11.5.2005). (Annulla con rinvio al Tribunale di
Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc.
Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011),
Sentenza n. 16582
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Esecuzione. La competenza
ad eseguire l'ordine di demolizione emesso dal giudice ai sensi dell'articolo 31
D.P.R. n. 380/2001 appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed
al giudice dell'esecuzione. Tale competenza, non viene meno per la concorrente
competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche.
(Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del
Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano,
Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n. 16582
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Claudia Squassoni
Presidente
Dott. Alfredo M. Lombardi
Consigliere
Dott. Mario Gentile
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Procuratore Repubblica presso Tribunale di Tivoli
- avverso l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina nei confronti di:
1) Bustrani- Giuseppe nato il 23.6.1956
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano lette le
conclusioni del P.G. dr. Giuseppe Volpe,che ha chiesto l'annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 5.1.2010 il G.E. del Tribunale di Tivoli, in
accoglimento dell' incidente di esecuzione proposto da Busbani Giuseppe,
revocava l'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli
in esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n.80/05.
Assumeva il G.E. che il Busbani era legittimato ad agire, non risultando in atti
l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Inoltre, era fondata l' istanza nella parte in cui veniva denunciata la carenza
di potere del P.M.; trattandosi di violazione della normativa antisismica,
competente al ripristino dello stato dei luoghi era infatti, a norma dell'
art.24 L.64/1974, l' Ufficio tecnico della Regione.
2) Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli, denunciando la violazione di legge.
Erroneamente il G.E. ha ritenuto l'istante legittimato ad agire, essendo ancora
proprietario dell'immobile per la mancata acquisizione del bene al patrimonio
comunale. In assenza di altre indicazioni, risultando acquisita in atti
ordinanza di demolizione regolarmente notificata, il G.E., evidentemente, ha
ritenuto di adeguarsi a quella giurisprudenza ormai superata che considerava
perfezionata la procedura acquisitiva solo con la trascrizione nei registri
immobiliari.
Il G.E., inoltre, ha tenuto conto solo della violazione delle norme
antisismiche; mentre dal tenore complessivo della sentenza e della contestuale
motivazione risulta che l'ordine è stato impartito anche in relazione alla
violazione della normativa edilizia. Con memoria in data 10.2.2011 i difensori
del Busbani chiedono il rigetto del ricorso. Interessato ex art.666 c.p.p. è in
primo luogo il condannato, in quanto parte dei procedimento di cognizione e
destinatario naturale dell'esecuzione penale, a prescindere dalla acquisizione o
meno del bene al patrimonio comunale; anche perchè permane nel condannato
l'obbligo di demolizione.
In relazione al secondo motivo di ricorso rilevano che dalla sentenza risulta
inequivocabilmente che l'ordine di demolizione è stato impartito ex art.98 comma
3 DPR 380/01 e quindi la competenza appartiene all'Ufficio tecnico della
Regione.
I rilievi del P.M. sono inammissibili in quanto attinenti al merito e relativi
alle determinazioni di una sentenza ormai passata in giudicato.
***************
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente il G.E. ha ritenuto che il Busbani fosse legittimato a proporre
incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura
della Repubblica di Tivoli in data 7.1.2009. A prescindere dall’acquisizione del
bene al patrimonio comunale (in tal senso va corretta la motivazione del
provvedimento impugnato), il soggetto condannato resta comunque il destinatario
dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare
esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a proprie cure e
spese (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.9.2005, Rv. 232646;
Cass. pen. sez3 n.37120 dell'11.5.2005, Rv.232174).
3.1) Fondato è invece il secondo motivo.
Il G.E., pur dando atto che la sentenza ex art.444 c.p.p, ineriva anche (capo c
della rubrica) alla violazione degli artt.1,3,17,18 e 20 L.64/74, ha ritenuto
che per ciò stesso fosse competente l'Ufficio tecnico regionale in forza del
disposto dell'art. 24 L.64/74 cit. (ora riprodotta negli artt.98-¬101 DPR n.
380/01), senza accertare se l'ordine di demolizione fosse stato disposto anche
per le violazioni edilizie ex art.7 L.47/85 (ora art.31 DPR n. 380/01). E'
pacifico che "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art.7
legge 28 febbraio 1985 n.47, al pari delle altre sanzioni contenute nella
sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice
di procedura penale... "(cfr. Cass.pen. sez. un. n.15 del 19.6.1990).
Nell'affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi
dell'art.665 cod.proc.pen, l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico
ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire,
è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il
giudice dell'esecuzione. La competenza ad eseguire detto ordine appartiene al
pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E
tale competenza non viene, certamente, meno per la competenza riconosciuta alla
Regione in tema di violazioni antisismiche. Del resto, in relazione allo stesso
ordine di demolizione ex art.7 cit., si è costantemente riconosciuto che il
potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della P.A. "titolare anch'essa,
in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto
abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra
l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere
amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella
fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare
la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni
dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo
in esecuzione e con quali modalità (cfr. ex multis Cass. pen. sez.3 n.702 del
14.2.2000).
3.2) Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame,
alla luce dei rilievi sopra enunciati, al Tribunale di Tivoli.
P. Q. M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 28 APR. 2011
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