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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 16702
RIFIUTI - Responsabile dell'inquinamento - Obblighi di bonifica - Omessa
segnalazione dell’evento - Determinazione delle concentrazioni soglia di rischio
(c.d. CSR) - Piano di caratterizzazione del sito - Artt. 242 e 257 d.L.vo n.
152/2006. La disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati prevista
dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che al verificarsi di un evento
che abbia la potenzialità di contaminare un sito, il responsabile
dell'inquinamento debba predisporre le necessarie misure di prevenzione entro
ventiquattro ore e debba comunicarlo immediatamente (ex art. 304), nonché
svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e
provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al comune ed
alla provincia, qualora verifichi che il livello della soglia di contaminazione
non sia stato superato, mentre qualora accerti il superamento di tale soglia,
oltre a darne immediata notizia, descrivendo le misure adottate, deve anche
presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il "piano di
caratterizzazione" del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione
applicando le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 242 (al sito
viene quindi applicata la procedura di analisi del rischio specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (c.d. CSR). Quindi, le
segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare
alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal
superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata
dall'art. 257 del medesimo decreto, il quale non punisce solo l'omessa bonifica,
ma anche l'omessa segnalazione (Cass. Sez.3, 30/10/2007, n. 40191 Schembri).
(conferma sentenza n. 655/2009 TRIBUNALE di PISTOIA, del 21/09/2009) Pres.
Lombardi, Est. Rosi, Ric. Cioni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
29/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 16702
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) CIONI MARINO N. IL 25/12/1951;
- avverso la sentenza n. 655/2009 TRIBUNALE di PISTOIA, del 21/09/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giocchino Izzo che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Penale di Pistoia in composizione monocratica con sentenza del 21
settembre 2009 ha condannato Cioni Marino alla pena di euro 5.000 di ammenda per
il reato di cui all'art.257 c. 1. e 2, in relazione agli artt.242 e 304 del
D.Igs 152/06, perché in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente
attività di coltivazioni agricole e piante ornamentali, al verificarsi di un
evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, dovuto alla rottura
incidentale di una cisterna di gasolio agricolo che stava movimentando, da cui
fuoriusciva del carburante che si era riversato nelle fosse campestri sino a
finire nel corso d'acqua "Fosso di Castelnuovo", imbrattandone l'alveo ed
inquinandone le acque, non metteva in opera entro le 24 ore le misure necessarie
di prevenzione e di messa in sicurezza, ed inoltre non ne dava immediata
comunicazione agli enti previsti, fatto commesso in Serravalle Pistoiese I'11
agosto 2007.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1. illogicità manifesta e travisamento della prova (indicando le deposizioni del
consulente tecnico della difesa ed il responsabile della ditta Labromare che
provvide al al recupero del gasolio nel fosso di Castelnuovo.
2. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.242,
257e 304 del d.l. citato, dell'art. 43 c. 3 c.p. e 192 c.p.p..
Secondo il ricorrente tali vizi interagiscono tra loro, in quanto le ragioni
della condanna anche per il reato di cui all'art. 257 del D.Igs. n. 152 del 2006
sono state spiegate solo nel capo della sentenza relativo alla determinazione
della pena. Il giudice anziché ricavare dalla testimonianza del teste della
ditta Labromar che aveva bonificato il sito, l'inidoneità all'inquinamento, con
conseguente assoluzione, ha supportato con tale testimonianza la condanna per
l'ipotesi di cui all'art. 242, che è reato di pericolo. Non vi era prova invece
che le acque del Fosso di Castelnuovo fossero state inquinate con superamento
della soglia di rischio, come previsto dalla fattispecie di cui all'art. 257: il
giudice avrebbe dovuto motivare se il ricorrente, in base alle circostanze
esistenti al momento nel quale si era verificata la rottura della cisterna, che
ha provocato la dispersione di 200-300 It. di gasolio per trazione agricola,
fosse in condizioni di rappresentarsi che l'evento potesse contaminare il sito
(art.242) ovvero esistesse il pericolo di ciò (art.304.) Nel caso di specie,
invece, la quantità di gasolio uscito dalla cisterna era di entità limitata e
non pericolosa, anche perché il vivaio è dotato di tre pozzi-cisterna con pompe
idrovore da 600 h. al minuto: il ricorrente era certo che il gasolio versato
dalla cisterna sarebbe confluito nei pozzi ed ivi rimasto fino al lunedì
mattina, a causa di un eccezionale nubifragio le idrovere non erano state in
grado di impedire la tracimazione dell'acqua dai pozzi. Inoltre, la rottura
della cisterna, inoltre si era verificata di sabato quando non era possibile per
la chiusura degli uffici avvertire le Autorità competenti, né chiamare l'impresa
che intervenne successivamente. Solo nella notte tra l'11 e il 12 agosto, a
seguito del nubifragio, il ricorrente avrebbe potuto temere la tracimazione del
gasolio e da tale momento deve farsi decorrere il termine di 24 ore per
l'adozione delle misure di prevenzione e la comunicazione all'autorità del
pericolo di inquinamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dl ricorso non sono fondati.
La disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati prevista dall'art. 242
del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che al verificarsi di un evento che abbia la
potenzialità di contaminare un sito, il responsabile dell'inquinamento debba
predisporre le necessarie misure di prevenzione entro ventiquattro ore e debba
comunicarlo immediatamente (ex art. 304), nonché svolgere una preliminare
indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e provvedere al ripristino
della zona contaminata, dandone notizia al comune ed alla provincia, qualora
verifichi che il livello della soglia di contaminazione non sia stato superato,
mentre qualora accerti il superamento di tale soglia, oltre a darne immediata
notizia, descrivendo le misure adottate, deve anche presentare alle
amministrazioni ed alla regione competente il "piano di caratterizzazione" del
sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione applicando le procedure di
cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 242 (al sito viene quindi applicata la
procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio (c.d. CSR). Quindi, le segnalazione che il
responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate
in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di
contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257 del medesimo
decreto, il quale non punisce solo l'omessa bonifica, ma anche l'omessa
segnalazione (Cfr. Sez.3, n. 40191 del 30/10/2007, Schembri, Rv.238055).
Risulta pertanto in-conferente la pretesa prova dell'inidoneità a contaminare il
sito della quantità di gasolio prelevato dalla ditta che procedette poi alla
bonifica, posto che si tratta, come puntualmente evidenziato nella sentenza
impugnata, di circostanza irrilevante.
Del pari risulta del tutto erronea l'interpretazione data dal ricorrente alla
fattispecie allo stesso contestata ed il tentativo di posticipare il momento
temporale nel quale l'obbligo di comunicazione doveva considerarsi sorto, posto
che, come detto, I'art. 257 d.Lgs n. 152 del 2006 punisce l'omissione delle
comunicazioni di cui all'art. 242 del medesimo testo normativo a prescindere dal
superamento delle soglie di contaminazione, come correttamente ritenuto dal
giudice di merito, il quale ha osservato che la situazione venutasi a creare il
10 agosto 2007 in seguito alla rottura della cisterna, con sversamento del
carburante e suo deposito in uno dei contenitori del sistema idrico dell'azienda
agricola, costituiva di certo una situazione di pericolo in quanto la
fuoriuscita del gasolio - poi avvenuta - rientrava nelle possibilità
configurabili, posto che le piogge dei giorni successivi non rappresentavano di
certo un evento anomalo, in quanto, da un lato, era stato acclarato che anche
nei giorni antecedenti all'episodio nella zona erano cadute piogge di
consistenza addirittura superiore, e dall'altro, che per un imprenditore
vivaista deve rientrare nella valutazione quotidiana della propria attività
anche la previsione delle precipitazioni meteoriche. Quanto all'ulteriore
profilo della negligenza in relazione alla responsabilità a titolo di colpa, il
giudice di merito ha sottolineato anche il fatto che l'imputato avesse atteso
tre giorni prima di procedere allo svuotamento.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi
dell'alt. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio
2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011
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