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CORTE
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 16705
RIFIUTI - Demolizioni e costruzioni - Disfacimento del manto stradale -
Fresato di asfalto - Rifiuti speciali non pericolosi. Il fresato d'asfalto
proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del
materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei
rifiuti speciali non pericolosi (Cass. Sez.3, n. 23788 del 19/6/2007, Arcuti e
n. 8936 del 25/2/2003, Pm in proc. Boscarato. (dichiara inammissibile il ricorso
avverso sentenza n. 17/2009 Tribunale Ordinario di Torino - Sezione distaccata
di Ciriè) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marietta. CORTE CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 29/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 16705
RIFIUTI - Materiali provenienti da demolizioni stradali - Applicazione della
normativa sui rifiuti - Esclusione - Presupposti - Onere della prova. Al
fine di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali
provenienti da demolizioni stradali, è onere di colui che ne afferma il
riutilizzo fornire la prova di tale assunto, non ravvisandosi sul punto alcuna
inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella
categoria delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come rifiuti in base
al codice CER 1709. (Cass. Sez. 3, n. 35138 del 10/9/2009, Bastone). (dichiara
inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 17/2009 Tribunale Ordinario di
Torino - Sezione distaccata di Ciriè) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Marietta.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n.
16705
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: MARIETTA BATTISTA N. IL 24/05/1942
- avverso la sentenza n. 17/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CIRIE', del 01/12/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gioacchino Izzo, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso
- Uditi il difensore Avv. 77 in sostituzione dell'avv. // che ha concluso per
l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione distaccata di Ciriè con sentenza del
20 gennaio 2010 ha condannato Marietta Battista, alla pena di euro 2.000 di
ammenda, pena interamente condonata, per il reato di cui all'art. 51, comma 1,
lett. a) D. Lgs. 22/97, perché nella qualità di legale rappresentante della
ditta omonima, avente come oggetto sociale attività di escavazione, costruzione,
demolizione, manutenzione strade e altro, aveva effettuato su un terreno
agricolo di proprietà un deposito di rifiuti speciali non pericolosi (materiale
bituminoso derivante da scarificazione, fresatura e demolizione del mando
stradale), in assenza di autorizzazione, accertato in Germagnano, il 26 ottobre
2005.
L'imputato a mezzo del proprio difensore ha proposto appello, poi qualificato
dalla Corte di appello come ricorso e trasmesso a questa Corte di cassazione per
i seguenti motivi:
1. insussistenza del fatto, in quanto il materiale rinvenuto non rientrerebbe
nella categoria di rifiuto, in quanto l'imputato non aveva alcuna intenzione di
disfarsi di esso, dovendolo riutilizzare per l'attività imprenditoriale svolta;
inoltre, anche a voler ritenere che si tratti di rifiuti, non si tratterebbe di
deposito ma di mero raggruppamento di essi in luogo diverso da quello in cui
sono prodotti;
2. assoluta carenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento
psicologico, in quanto nel reato ascritto è richiesto il dolo, ossia la
consapevolezza circa la qualità di rifiuto: il ricorrente aveva invece ottenuto
l'autorizzazione al deposito sul proprio fondo di inerti e aveva quindi ritenuto
che anche tale materiale fosse così qualificabile;
3. eccessività della pena.
In prossimità dell'udienza il difensore ha prodotto memoria con la quale ha
ribadito che il materiale bituminoso indicato nel capo di imputazione non può
essere qualificato rifiuto, ma sottoprodotto (ex art. 14 D.L. n. 138 del 2002)
ed ha evidenziato che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la
dichiarazione scritta dell'imputato e l'oggetto sociale della ditta individuale,
per cui la motivazione risulterebbe contraddittoria e non avrebbe fornito
risposta alle deduzioni della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, anche perché finisce per proporre censure
in punto di ricostruzione del fatto.
La sentenza impugnata ha fornito congrua ed esaustiva motivazione circa il fatto
che la dimostrata attività di raccolta di materiale bituminoso effettuata sul
terreno di proprietà del Marietta, materiale del quale è agevole desumere la
provenienza dall'attività di manutenzione delle strade svolta dalla ditta del
medesimo, integri il reato contestato all'imputato, richiamando la consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, n. 23788 del 19/6/2007, Arcuti, Rv.
236952 e n. 8936 del 25/2/2003, Pm in proc. Boscarato, Rv. 223742), che ha
stabilito che il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto
stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e
costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi,
giurisprudenza che questo Collegio ritiene di condividere.
Inoltre il giudice di merito ha preso atto che il Marietta era in possesso di
un'autorizzazione per realizzare un deposito temporaneo di materiali inerti, ma
ha osservato che non è possibile includere tra gli stessi, per le ragioni
anzidette, il fresato di asfalto.
Nè risulta invocabile il disposto di cui all'art. 14 del D.Igs n. 152 del 2006,
in quanto l'imputato non aveva fornito alcun sopporto probatorio all'affermato
riutilizzo di tale materiale. Su questo aspetto, deve essere richiamata la
sentenza della Sez. 3, n. 35138 del 10/9/2009, Bastone, Rv. 244784, che ha
affermato che "Al fine di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti
per i materiali provenienti da demolizioni stradali, è onere di colui che ne
afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto, non ravvisandosi sul
punto alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non
rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come
rifiuti in base al codice CER 1709". Quanto alla dosimetria della pena, è stata
comminata solo la pena pecuniaria, proprio per la modesta gravità dei fatti e
sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, anche tenuto conto
dell'incensuratezza, di talchè il motivo di ricorso sullo specifico punto
risulta del tutto ingiustificato ed infondato.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.
616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 APR. 2011
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