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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011) Sentenza n. 16727
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Materiali provenienti da demolizioni -
Assoggettamento a disposizioni più favorevoli - Dimostrazione della sussistenza
di tutti i presupposti di legge - Necessità. In tema di gestione dei
rifiuti, i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti
in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è
condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno
considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi.
L'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che
derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo
invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. (Annulla
con rinvio al Tribunale di Padova l'ordinanza emessa il 22/9/2010 dal Tribunale
di Padova) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Spinello. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011) Sentenza n. 16727
RIFIUTI - Sottoprodotti - Regime gestionale in condizioni di favore -
Sussistenza delle condizioni, criteri e requisiti indicate dalla norma. La
norma riguardante i sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di
un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che
l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge
incombe comunque su colui che l'invoca. Pertanto, la sussistenza delle
condizioni, criteri e requisiti indicate dalla norma per i sottoprodotti, deve
essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimane
soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Cass. Sez. III n. 47085, 19/12/2008).
(Annulla con rinvio al Tribunale di Padova l'ordinanza emessa il 22/9/2010 dal
Tribunale di Padova) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Spinello. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011) Sentenza n. 16727
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro probatorio - Motivazione per
relationem - Atti redatti dalla polizia giudiziaria - Richiami - Consegna
del verbale di sequestro - Notifica del provvedimento e successivo deposito -
Art. 324, c.6°, C.P.P.. E’ ritenuto sufficientemente argomentato il
provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai
fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del
sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di
riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del
diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro
e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito
ex art. 324, comma sesto C.P.P. (Cass. Sez. III n. 20769, 3/6/2010; Cass. Sez.
II n. 38603 18/10/2007; Cass. Sez. V n. 7278, 28/02/2006; Cass. Sez. V n. 2108,
8/6/2000). In definitiva, tranne nei casi in cui l'esigenza probatoria del "corpus
delicti" sia in "re ipsa" (Cass. Sez. IV n. 8662, 3/3/2010, relativa
ad un sequestro di stupefacenti) è necessario che il provvedimento di convalida
di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di
sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una
indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che
giustificano il vincolo. (Annulla con rinvio al Tribunale di Padova l'ordinanza
emessa il 22/9/2010 dal Tribunale di Padova) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric.
Spinello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011)
Sentenza n. 16727
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Claudia SQUASSONI
Presidente
Dott. Guicla I. MULLIRI
Consigliere
Dott. Giulio SARNO
Consigliere
Dott. Dott. Luca RAMACCI
Estensore Consigliere
Dottt. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova nel procedimento contro: SPINELLO Enrico nato a Curtarolo il 14/4/1967
- avverso l'ordinanza emessa il 22/9/2010 dal Tribunale di Padova
- Sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l'annullamento con rinvio
- Udito il difensore Avv. Fabio Anile del Foro di Roma che ha concluso per il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Padova proponeva ricorso per Cassazione
avverso l'ordinanza emessa il 222 settembre 2010 dal Tribunale di Padova quale
giudice del riesame che, in accoglimento del ricorso proposto da SPINELLO
Enrico, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio in data 7
agosto 2010, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente
diritto.
Il sequestro era stato effettuato nell'ambito di attività di indagine
concernente il reato di illecita gestione di rifiuti provenienti dalla
demolizione di manufatti già destinati ad uffici amministrativi del presidio
ospedaliero di Asiago effettuata dalla Brenta demolizioni srl, della quale
l'indagato è legale rappresentante.
Deducendo la violazione di legge, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava come
erroneamente il Tribunale avesse ritenuto che la convalida del sequestro fosse
inficiata dalla totale carenza di motivazione mentre, al contrario, lo stesso
provvedimento conteneva un legittimo rinvio per relationem alle
dettagliate indicazioni formulate dalla polizia giudiziaria circa le attività di
controllo espletate, le esigenze probatorie e gli elementi costituitivi del
reato.
Rilevava, inoltre, un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento
impugnato nella erronea qualificazione del materiale proveniente da demolizione
come sottoprodotto.
Specificava, a tale proposito, che trattavasi di rifiuti, peraltro non
sottoposti ad alcun trattamento diverso dall'adeguamento volumetrico e come tali
qualificati nel FIR dallo stesso produttore mediante l'attribuzione del codice
CER 17.09.94.
Mancavano pertanto i requisiti di legge tanto per la qualificazione degli stessi
come sottoprodotto, non derivando da un processo direttamente destinato alla
loro produzione, quanto per la classificazione come materie prime secondarie
perché non sottoposti ad un preventivo trattamento di riutilizzo, riciclo o
recupero.
Osservava, infine, che le indagini avevano evidenziato che i rifiuti venivano
trasportati con false indicazioni, sui formulari, circa la destinazione finale
in quanto la documentazione recava l'indicazione di un sito autorizzato in
Lendinara, mentre i rifiuti venivano stoccati nella sede operativa della azienda
in Villa del Conte, sito non autorizzato, per poi essere utilizzati come materie
prime secondarie senza alcun preventivo trattamento.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
In data 30 marzo 2011, la difesa dello SPINELLO depositava memoria con la quale
si chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del
Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la totale mancanza di motivazione nella convalida del
Pubblico Ministero, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, questi deve fornire il provvedimento con il quale dispone o convalida il
sequestro di adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità
perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. VI n. 21736, 29
maggio 2008).
Con riferimento a tale motivazione si è ritenuto però sufficientemente
argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per
relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle
ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza
necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale
lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale
di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal
successivo deposito ex art. 324, comma sesto C.P.P. (Sez. III n. 20769, 3 giugno
2010, citata anche dal ricorrente; Sez. II n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. V n.
7278, 28 febbraio 2006; Sez. V n. 2108, 8 giugno 2000).
In definitiva, tranne nei casi in cui l'esigenza probatoria del "corpus
delicti" sia in "re ipsa" (v. Sez. IV n. 8662, 3 marzo 2010, relativa
ad un sequestro di stupefacenti) è necessario che il provvedimento di convalida
di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di
sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una
indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che
giustificano il vincolo.
Tali principi, che il Collegio condivide, vanno pertanto riaffermati.
Nella fattispecie, risulta dagli atti che questa Corte è tenuta a consultare
quando, come nel caso in esame, il ricorso verte su questioni processuali
rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. SS. UU.
42792, 28 novembre 2001), che il provvedimento di convalida conteneva, come
affermato in ricorso, un richiamo agli atti della polizia giudiziaria con la
puntuale specificazione che gli stessi dovevano intendersi come parte integrante
del provvedimento.
Tale indicazione era pertanto più che sufficiente, contrariamente a quanto
affermato dal Tribunale del riesame, per l'assolvimento dell'onere motivazionale
che incombeva sul rappresentante dell'ufficio di Procura.
Altrettanto errato si palesa l'impugnato provvedimento in ordine alla
qualificazione dei materiali sequestrati come sottoprodotti.
A prescindere dal fatto che detti materiali erano qualificati come rifiuti dallo
stesso detentore, mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94 relativo a
"rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" e dalla evidente contraddizione in
cui incorre il Tribunale nell'indicare dapprima tali materiali come
sottoprodotti per poi affermare che "... il medesimo materiale destinato allo
smaltimento veniva invece conferito presso altra sede della medesima ditta", va
osservato che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti.
Invero, la disciplina relativa ai sottoprodotti vigente all'epoca del sequestro
(la normativa di riferimento, come è noto, ha recentemente subito modifiche ad
opera del D.Lv. 205\10) così li definiva (articolo 183 lettera p) D.Lv. 152\06):
"le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai
sensi dell'articolo 1831, lettera a)"
I sottoprodotti, inoltre, dovevano soddisfare tutti i seguenti criteri requisiti
e condizioni:
- dovevano essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro
produzione;
- il loro impiego doveva essere certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e doveva avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o
di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- dovevano soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati
per l'impianto dove erano destinati ad essere utilizzati;
- non dovevano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di
cui al punto precedente, ma dovevano possedere tali requisiti sin dalla fase
della produzione;
- dovevano avere un valore economico di mercato.
Inoltre, alla luce del tenore letterale della norma, la sussistenza delle
condizioni indicate doveva essere contestuale e, anche in mancanza di una sola
di esse, il residuo rimaneva soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Sez. III n.
47085, 19 dicembre 2008).
Ciò posto, deve rilevarsi che, come emerge chiaramente dalla disposizione in
esame, quella dei sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di
un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che
l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge
incombe comunque su colui che l'invoca.
Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte anche con
riferimento ad altre discipline derogatorie in tema di rifiuti (v. ad es. Sez.
III n. 9794, 8 marzo 2077: Cass. Sez. III n.37280, 1/10/2008; Cass. sez. n.
15680, 23/04/2010; Cass. Sez. III n. 21587, 17/03/2004; Cass. Sez. III, 30647,
15/06/2004 in materia di deposito temporaneo) che il Collegio condivide e dal
quale non intende discostarsi.
Nella fattispecie, nessuna indicazione in tal senso risultava fornita dall'indagato ed, anzi, gli elementi risultanti dal tenore del provvedimento impugnato depongono per una oggettiva qualificazione del materiale come rifiuto.
Va peraltro osservato che, in ogni caso, che anche alla luce delle disposizioni
introdotte dal D.Lv. n.205/10 i termini della questione non sarebbero mutati,
difettando comunque la sussistenza contestuale dei requisiti richiesti dalla
norma e la prova da parte di chi invoca l'applicazione della disciplina di
favore.
Correttamente il Pubblico Ministero ricorrente ha poi escluso che i materiali
sequestrati possano qualificarsi come materie prime secondarie.
L'articolo 181 bis D.Lv. 152\06 che disciplinava materie, sostanze e prodotti
secondari, stabiliva che tali materie non rientravano nella categoria dei
rifiuti a condizione che rispettassero determinati criteri, requisiti e
condizioni:
- dovevano essere prodotte da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di
recupero di rifiuti;
- la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si
possono produrre dovevano essere individuate;
- dovevano essere individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di
recupero che le producevano, con particolare riferimento alle modalità ed alle
condizioni di esercizio;
- dovevano essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti
merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio,
quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del
possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o
dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- dovevano avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
Pare superfluo osservare che, anche in questo caso, tutti i requisiti appena
indicati dovevano coesistere e che, nella fattispecie, manca qualsiasi elemento
che possa farli ritenere sussistenti.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i materiali
provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto
oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a
precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati,
comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale
assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano
alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca,
della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma il 13 aprile
2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011
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