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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728


DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Lottizzazione abusiva - Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e costruzione abusiva - Differenza ed effetti - Concorso nel reato - Sussistenza - Autonome ipotesi di reato. La lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro possono concorrere (Cass. Sez. III, 9/03/2011 n. 9307). In vero, la distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Cass. Sez. III, 10/3/2010, n. 9446; Cass. Sez. III, 11/5/2005, n. 17663). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728

DIRITTO URBANISTICO - Edificazione senza permesso - Pronuncia del G.I.P. di estinzione del reato - Effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva - Esclusione - Autonome ipotesi di reato. La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Sequestro (probatorio o preventivo) - Proponibilità - Limiti - Art.o 606 lett. e) C.P.P.. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) è proponibile esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Cass. Sez. V, 1/10/2010 n. 35532). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro - Termine di 48 - Decorrenza - Art. 321 c.3bis, C.P.P. - Scadenza del termine di 48 ore - Effetti - Inefficacia del provvedimento cautelare - Esclusione - Fondamento. Il termine di 48 ore previsto dal comma 3bis dell'articolo 321 C.P.P., entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del sequestro e non dall'adozione del provvedimento (Cass. Sez. III, 10/02/2005 n.4871). Tuttavia, l'eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 C.P.P. imponendo lui stesso il vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, poiché non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Cass. Sez. III, 15/04/2009 n. 15717; Cass. Sez. III, 4/11/2004 n. 42898; Cass. Sez. III, 7/4/2003 n. 16284; Cass. Sez. VI, 15/3/1996 n. 5023; Cass. Sez. V, 8/6/2010 n. 21920). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia SQUASSONI                                         Presidente
Dott. Guida I. MULLIRI                                               Consigliere
Dott. Giulio SARNO                                                   Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                                                 Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                                                Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) DI FAZIO Loreta nata a Gaeta il 20/11/1958;
2) TOSCANO Cosmo nato a Gaeta il 6/10/1954;
- avverso l'ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Uditi i difensori Avv. Vincenzo Macari del Foro di Formia e Ivan Montone del Foro di Napoli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.


RITENUTO IN FATTO


Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Latina rigettava le richieste di riesame proposte nell'interesse di DI FAZIO Loreta e TOSCANO Cosmo e relative al sequestro di alcuni edifici, in Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico. Entrambi venivano indagati anche per il reato di violazione di sigilli.

Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il sequestro preventivo era stato disposto d'urgenza dal Pubblico Ministero con decreto in data 16 giugno 2010, trasmesso al G.I.P. il giorno seguente con richiesta di convalida e di emissione del decreto di cui all'articolo 321, comma primo C.P.P..

Aggiungevano che il sequestro veniva portato ad esecuzione dalla polizia giudiziaria delegata in data 21 giugno 2010, mentre il G.I.P. emetteva, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il proprio decreto di sequestro il 28 giugno 2010.

Affermavano, conseguentemente, che da tale scansione temporale derivava l'inefficacia o l'inesistenza del provvedimento di sequestro, in quanto la richiesta di convalida del 16 giugno 2010 riguardava un sequestro non ancora eseguito, mentre all'esecuzione del 21 giugno 2010 non aveva fatto seguito alcuna autonoma richiesta di convalida al G.I.P., il cui decreto del 28 giugno successivo non sviluppava alcuna efficacia sanante rispetto alla precedente ablazione ormai priva di efficacia.

Osservavano che, sul punto, il provvedimento impugnato aveva omesso ogni considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il sequestro aveva ad oggetto l'intera area e sette diversi manufatti, uno dei quali già precedentemente sequestrato perché realizzato in assenza di permesso di costruire ed oggetto di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e revoca del relativo sequestro in data 18 dicembre 2009, con la conseguenza che l'esecuzione del nuovo sequestro per lottizzazione abusiva veniva a costituire un bis in idem con consequenziale caducazione del provvedimento di sequestro impugnato.

Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).

Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è fondato su una erronea lettura delle norme sostanziali e processuali applicate e che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la astratta configurabilità dei reati posti alla base del provvedimento di sequestro trattandosi, palesemente, di un ipotesi di lottizzazione abusiva, per di più eseguita in zona sottoposta a diversi vincoli, nonché di violazione di sigilli.

La stessa scansione temporale della vicenda processuale riportata in ricorso evidenzia il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 321 C.P.P. da parte del Pubblico Ministero e del G.I.P. e la conseguente legittimità del provvedimento impugnato.

Risulta infatti che il Pubblico Ministero ha emesso il decreto d'urgenza il 16 giugno 2010, chiedendo la convalida al G.I.P. il giorno seguente.

Si è già avuto modo di precisare che il termine di 48 ore previsto dal comma 3bis dell'articolo 321 C.P.P., entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del sequestro e non dall'adozione del provvedimento (Sez. III n.4871, 10 febbraio 2005).

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha rilevato che l'eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 C.P.P. imponendo lui stesso il vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, poiché non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Sez. III n. 15717, 15 aprile 2009; Sez. III n. 42898, 4 novembre 2004; Sez. III n. 16284, 7 aprile 2003; Sez. VI n. 5023, 15 marzo 1996. V, anche Sez. V n. 21920, 8 giugno 2010).

La legge, dunque, individua unicamente nella materiale esecuzione del sequestro disposto d'urgenza il momento in cui cominciano a decorrere le 48 ore per la richiesta di convalida, cosicché nulla logicamente impedisce al Pubblico Ministero di richiedere la convalida prima che detto termine inizi a decorrere.

I principi sopra richiamati vanno dunque ribaditi con l'ulteriore precisazione che in materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso.

Il termine di legge, pertanto, nella fattispecie risulta pienamente rispettato dal Pubblico Ministero ed il provvedimento impugnato risulta emesso dal giudice nei dicci giorni successivi.

La misura reale era stata pertanto legittimamente disposta.

La infondatezza caratterizza anche il secondo motivo di ricorso, poiché non viene considerato che la lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro possono concorrere (Sez. III n. 9307, 9 marzo 2011).

La distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Sez. III n. 9446, 10 marzo 2010; Sez. III n. 17663, 11 maggio 2005).

La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può dunque spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Va infine rilevato, con riferimento alle lamentate carenze motivazionali, che il ricorso presentato al Tribunale del riesame non contiene alcun riferimento alle vicende relative alla convalida del sequestro ed al rispetto dei termini, mentre la questione relativa al preteso bis in idem viene incidentalmente sollevata, unitamente ad altre considerazioni, per escludere l’attualità delle esigenze cautelari che, al contrario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti sotto il diverso e più ampio profilo della incidenza delle conseguenze antigiuridiche delle violazioni urbanistiche anche dopo la ultimazione dei lavori, assorbente rispetto ad ogni altra questione.

I lamentati vizi sono, pertanto, palesemente insussistenti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011



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