AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Lottizzazione abusiva -
Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo
paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal
pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di
sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il
termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice,
decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma
non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida
contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la
legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di
alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed
eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo
paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma
ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est.
Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC.
13/04/2011) n. 16728
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e costruzione abusiva -
Differenza ed effetti - Concorso nel reato - Sussistenza - Autonome ipotesi di
reato. La lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza
di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro
possono concorrere (Cass. Sez. III, 9/03/2011 n. 9307). In vero, la distinzione
tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza
che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che
comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo
edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto
territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse
collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova
costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e
per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di
autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la
riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Cass. Sez. III, 10/3/2010, n.
9446; Cass. Sez. III, 11/5/2005, n. 17663). (conferma ordinanza emessa il
29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO URBANISTICO - Edificazione senza permesso - Pronuncia del G.I.P. di
estinzione del reato - Effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva -
Esclusione - Autonome ipotesi di reato. La pregressa pronuncia del G.I.P.
relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può
spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al
quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte
della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina)
Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Sequestro (probatorio o
preventivo) - Proponibilità - Limiti - Art.o 606 lett. e) C.P.P.. Il ricorso
per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di
sequestro (probatorio o preventivo) è proponibile esclusivamente per violazione
di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'articolo 606 lettera
e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Cass. Sez. V,
1/10/2010 n. 35532). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di
Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro - Termine di 48 - Decorrenza - Art.
321 c.3bis, C.P.P. - Scadenza del termine di 48 ore - Effetti - Inefficacia del
provvedimento cautelare - Esclusione - Fondamento. Il termine di 48 ore
previsto dal comma 3bis dell'articolo 321 C.P.P., entro il quale il Pubblico
Ministero deve richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del
sequestro e non dall'adozione del provvedimento (Cass. Sez. III, 10/02/2005
n.4871). Tuttavia, l'eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la
convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina
l'inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi
delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 C.P.P. imponendo lui stesso il
vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce
presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da
parte del giudice, poiché non è possibile ritenere che l'esercizio del potere
attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla
sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Cass. Sez. III, 15/04/2009 n.
15717; Cass. Sez. III, 4/11/2004 n. 42898; Cass. Sez. III, 7/4/2003 n. 16284;
Cass. Sez. VI, 15/3/1996 n. 5023; Cass. Sez. V, 8/6/2010 n. 21920). (conferma
ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est.
Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC.
13/04/2011) n. 16728
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Claudia SQUASSONI
Presidente
Dott. Guida I. MULLIRI
Consigliere
Dott. Giulio SARNO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere
Dott. Santi GAZZARA
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) DI FAZIO Loreta nata a Gaeta il 20/11/1958;
2) TOSCANO Cosmo nato a Gaeta il 6/10/1954;
- avverso l'ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Sante Spinaci che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
- Uditi i difensori Avv. Vincenzo Macari del Foro di Formia e Ivan Montone del
Foro di Napoli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Latina rigettava le richieste
di riesame proposte nell'interesse di DI FAZIO Loreta e TOSCANO Cosmo e relative
al sequestro di alcuni edifici, in Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione
abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a
vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico. Entrambi venivano indagati anche
per il reato di violazione di sigilli.
Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di
motivazione, rilevando che il sequestro preventivo era stato disposto d'urgenza
dal Pubblico Ministero con decreto in data 16 giugno 2010, trasmesso al G.I.P.
il giorno seguente con richiesta di convalida e di emissione del decreto di cui
all'articolo 321, comma primo C.P.P..
Aggiungevano che il sequestro veniva portato ad esecuzione dalla polizia
giudiziaria delegata in data 21 giugno 2010, mentre il G.I.P. emetteva, in
accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il proprio decreto di
sequestro il 28 giugno 2010.
Affermavano, conseguentemente, che da tale scansione temporale derivava
l'inefficacia o l'inesistenza del provvedimento di sequestro, in quanto la
richiesta di convalida del 16 giugno 2010 riguardava un sequestro non ancora
eseguito, mentre all'esecuzione del 21 giugno 2010 non aveva fatto seguito
alcuna autonoma richiesta di convalida al G.I.P., il cui decreto del 28 giugno
successivo non sviluppava alcuna efficacia sanante rispetto alla precedente
ablazione ormai priva di efficacia.
Osservavano che, sul punto, il provvedimento impugnato aveva omesso ogni
considerazione.
Con il secondo motivo di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, lamentando che il sequestro aveva ad oggetto l'intera area e sette
diversi manufatti, uno dei quali già precedentemente sequestrato perché
realizzato in assenza di permesso di costruire ed oggetto di sentenza di non
luogo a procedere per intervenuta prescrizione e revoca del relativo sequestro
in data 18 dicembre 2009, con la conseguenza che l'esecuzione del nuovo
sequestro per lottizzazione abusiva veniva a costituire un bis in idem con
consequenziale caducazione del provvedimento di sequestro impugnato.
Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte
ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede
di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo)
esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di
cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di
legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).
Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è fondato su una erronea lettura delle
norme sostanziali e processuali applicate e che il Tribunale del riesame ha
correttamente valutato la astratta configurabilità dei reati posti alla base del
provvedimento di sequestro trattandosi, palesemente, di un ipotesi di
lottizzazione abusiva, per di più eseguita in zona sottoposta a diversi vincoli,
nonché di violazione di sigilli.
La stessa scansione temporale della vicenda processuale riportata in ricorso
evidenzia il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 321 C.P.P.
da parte del Pubblico Ministero e del G.I.P. e la conseguente legittimità del
provvedimento impugnato.
Risulta infatti che il Pubblico Ministero ha emesso il decreto d'urgenza il 16
giugno 2010, chiedendo la convalida al G.I.P. il giorno seguente.
Si è già avuto modo di precisare che il termine di 48 ore previsto dal comma
3bis dell'articolo 321 C.P.P., entro il quale il Pubblico Ministero deve
richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del sequestro e non
dall'adozione del provvedimento (Sez. III n.4871, 10 febbraio 2005).
Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha
rilevato che l'eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la
convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina
l'inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi
delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 C.P.P. imponendo lui stesso il
vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce
presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da
parte del giudice, poiché non è possibile ritenere che l'esercizio del potere
attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla
sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Sez. III n. 15717, 15 aprile
2009; Sez. III n. 42898, 4 novembre 2004; Sez. III n. 16284, 7 aprile 2003; Sez.
VI n. 5023, 15 marzo 1996. V, anche Sez. V n. 21920, 8 giugno 2010).
La legge, dunque, individua unicamente nella materiale esecuzione del sequestro
disposto d'urgenza il momento in cui cominciano a decorrere le 48 ore per la
richiesta di convalida, cosicché nulla logicamente impedisce al Pubblico
Ministero di richiedere la convalida prima che detto termine inizi a decorrere.
I principi sopra richiamati vanno dunque ribaditi con l'ulteriore precisazione
che in materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso
di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida
al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del
provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di
richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi
a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso.
Il termine di legge, pertanto, nella fattispecie risulta pienamente rispettato
dal Pubblico Ministero ed il provvedimento impugnato risulta emesso dal giudice
nei dicci giorni successivi.
La misura reale era stata pertanto legittimamente disposta.
La infondatezza caratterizza anche il secondo motivo di ricorso, poiché non
viene considerato che la lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile
in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che
tra loro possono concorrere (Sez. III n. 9307, 9 marzo 2011).
La distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata
sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti
giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto
territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse
collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova
costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e
per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di
autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la
riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Sez. III n. 9446, 10 marzo 2010;
Sez. III n. 17663, 11 maggio 2005).
La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di
edificazione senza permesso non può dunque spiegare i suoi effetti sul diverso
reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo
manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata
alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Va infine rilevato, con riferimento alle lamentate carenze motivazionali, che il
ricorso presentato al Tribunale del riesame non contiene alcun riferimento alle
vicende relative alla convalida del sequestro ed al rispetto dei termini, mentre
la questione relativa al preteso bis in idem viene incidentalmente sollevata,
unitamente ad altre considerazioni, per escludere l’attualità delle esigenze
cautelari che, al contrario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti sotto il
diverso e più ampio profilo della incidenza delle conseguenze antigiuridiche
delle violazioni urbanistiche anche dopo la ultimazione dei lavori, assorbente
rispetto ad ogni altra questione.
I lamentati vizi sono, pertanto, palesemente insussistenti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562