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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione - Anticipazione dei lavori di costruzione di
edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria -
Inadempimento della convenzione di lottizzazione - Artt. 44, e 30 T.U.E. n.
380/2001. L’anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici
residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione
di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico,
poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile
del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con
l'approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un
modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai
beni che ne formano oggetto (Cass., Sez. III, 9.2.1998, Svara ed altri).
(conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres.
Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III,
09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione autorizzata dall'autorità amministrativa
competente - Contrasto con prescrizioni contenute in leggi statali e regionali -
Illegittimità - Art. 30, 10 c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, la
trasformazione del territorio autorizzata dall'autorità amministrativa
competente è illegittima qualora si pone in contrasto con prescrizioni contenute
in leggi statali e regionali ovvero negli strumenti urbanistici (art. 3°, 10 c.,
T.U. n. 380/2001). (conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del
24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità -
Presupposti - Cc.dd. "concessioni in variante" - Effetti - Artt. 44, lett. a) e
30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 18 L. n. 47/1985. E’ configurabile il
reato di lottizzazione abusiva quando la trasformazione edilizia o urbanistica
dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali
e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l'area, rispetto al
progetto approvato dall'autorità amministrativa, da far ritenere l'opera non più
riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione (Cass., Sez. III,
9.8.2006, n. 28683, Saggese ed altri; 6.3.1996, n. 2408, Antonioli ed altro;
17.9.1991, n. 9633, Le Pira ed altro). Deve trattarsi, dunque, di una difformità
totale rispetto all'autorizzazione, mentre irrilevanti devono considerarsi le
ipotesi di difformità parziale, poiché si vuole impedire che siano vanificati il
preventivo controllo ed il consenso dell'autorità comunale che la legge intende
assicurare, laddove le piccole difformità e le non rilevanti violazioni
dell'iter procedurale potranno essere eventualmente sanzionate ai sensi
dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001. Inoltre, indipendentemente dal
nomen iuris, la natura di "variante" di precedente concessione edilizia può
riconoscersi soltanto al provvedimento introducente modifiche qualitative o
quantitative che, in riferimento alla valutazione complessiva dell'erigendo
edificio, risultino di modesta entità, in modo da potersi ritenere che la
costruzione sia regolata dall'originaria concessione che conserva la sua
efficacia ex tunc. Al contrario, deve ritenersi "nuova concessione" quella che
modifica, anche attraverso un'apprezzabile aumento della volumetria, elementi
essenziali del progetto originariamente assentito. (conferma ordinanza n.
98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric.
Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud.
25/01/2011) Sentenza n. 17834
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CIRO PETTI - Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. ALDO FIALE - Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASAMENTO GIUSEPPE N. IL 13/09/1951
2) MOLICA GIORGIO N. IL 29/04/1961
avverso l'ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott.
VIito D'Ambrosio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to Carmelo Damiano, il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 24.5.2010, rigettava l'appello
proposto nell'interesse di Casamento Giuseppe e Mollica Giorgio, ex art. 322 bis
c.p.p., avverso il provvedimento 16.4.2010 con cui il G.I.P. del Tribunale di
Patti aveva respinto l'istanza di dissequestro di un compendio immobiliare, sito
in agro di Patti (sequestrato il 21.12010), la cui realizzazione era stata
consentita con autorizzazione di lottizzazione del 30.12.1994.
La misura di cautela reale è stata disposta in relazione ad ipotizzati reati di
concorso in abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) e di lottizzazione abusiva,
per avere realizzato una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con
modalità attuative non consentite e con significativo aumento della volumetria
rispetto al piano lottizzatorio approvato ed alla relativa convenzione stipulata
con atto notarile del 26.9.1995 (art. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001).
Secondo l'impostazione dell'accusa, il rilascio della concessione edilizia n.
5/2004, per l'attuazione del piano, sarebbe avvenuto in violazione del disposto
dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 71/1978 (ove si prevede che il
rilascio di concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi),
nonché della clausola n. 4 della convenzione stipulata il 26.9.1995 (secondo cui
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria è condizione per il rilascio
della concessione edilizia nell'ambito dei lotti). Nella specie, invece, le
opere di urbanizzazione primaria non erano state realizzate per intero
anteriormente al rilascio della concessione edilizia.
Gli odierni ricorrenti (soci della s.r.l. "M&C Immobiliare"), con atto del
7.12.2006, avevano acquistato una porzione immobiliare, già parzialmente
edificata, ed avevano poi richiesto ed ottenuto, nell'anno 2009, concessioni
edilizie in variante alle quali "si trasmette" l'illegittimità dell'originaria
concessione n. 5/2004.
Con le concessioni edilizie del 2009, inoltre, sarebbe stata assentita una
volumetria edificatoria superiore a quella prevista nel piano di lottizzazione,
essendo state consentite modificazioni dei sottotetti e, ai fini del computo
dell'indice plano-volumetrico, non essendosi tenuto conto per intero dei volumi
di quelli che erano stati considerati "piani seminterrati" degli edifici mentre
non presentavano alcuna parete laterale interrata.
Il Tribunale, a fronte delle emergenze evidenziate dal GIP e delle relative
contestazioni difensive, rilevava che nella specie:
- non risulta violato il principio della riserva di legge statale in materia
penale, in quanto "è la disposizione incriminatrice statale a ricondurre
disvalore penale alla trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in
violazione di prescrizioni stabilite da leggi regionali";
- la realizzazione di opere di urbanizzazione dopo il rilascio della concessione
edilizia e coevamente all'esecuzione degli interventi di edificazione deve
ritenersi inidonea ad escludere la sussistenza dell'ipotizzato reato di
lottizzazione difforme dal titolo autorizzatorio;
- era stato sollecitato un approfondimento istruttorio della vicenda, anche a mezzo di accertamento tecnico peritale, non conciliabile, però, con le caratteristiche del procedimento di appello incidentale.
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati,
il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha lamentato che:
- è precluso al legislatore regionale di introdurre nelle norme penali elementi
materiali che sono invece esclusi con chiarezza dalla ipotesi legale di reato
configurata dalla legge statale. Nella vicenda in esame il 5° comma dell'art. 14
della legge n. 71/1978 della Regione siciliana subordina l'edificazione dei
singoli lotti del piano di lottizzazione alla compiuta previa realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria contemplate dal piano stesso; se si
ammettesse che la violazione di tale precetto valga ad integrare la fattispecie
del reato di lottizzazione abusiva si finirebbe per ricondurre a responsabilità
penale un fatto (l'esecuzione degli edifici contemporaneamente a tali opere
urbanizzative) che, invece, viene contemplato dal legislatore statale quale
ordinaria modalità di attuazione del piano di lottizzazione. Già l'art. 28 della
legge urbanistica n. 1150/1942 aveva disposto che il rilascio delle licenze
edilizie nell'ambito dei singoli lotti fosse subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione e questa norma troverebbe
riscontro nell'art.. 12, 2° comma, del T.U. n. 380/2001, ove si subordina il
permesso di costruire all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso;
- non vi sarebbe stato, nella
specie, alcun incremento illegittimo delle volumetrie, dovendo applicarsi, per
il computo delle stesse, non il Regolamento edilizio del 31.3.2004, vigente
all'epoca dell'accertamento, bensì quello del 24.2.1982, in vigore alla data di
approvazione del piano di lottizzazione, secondo il quale i "volumi
seminterrati" erano definibili dal rapporto fra il volume del terreno asportato
e quello dell'edificio senza che dovesse ricorrere il materiale interramento
dell'opera.", sicché non doveva computarsi l'intero volume del piano
seminterrato qualora il volume delle materie rimosse avesse ecceduto di due
terzi quello dell'intero piano, ovvero se il livello di copertura del piano
stesso non avesse superato di mt. 1,20 il piano viabile;
- le concessioni in variante rilasciate nel 2009, in particolare, non avevano
autorizzato alcun incremento di volumetria, avendo riguardato soltanto la
novazione soggettiva del titolo concessorio del 2004, "salva una insignificante
modifica nella pendenza di una falda del tetto in uno solo degli edifici";
- l'esercizio di poteri istruttori, richiesto dalla difesa, non é precluso dalla
legge processuale nelle ipotesi di appello ex art. 322-bis c.p.p.
E' stata depositata memoria difensiva dell' 11.1.2011.
**********
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Va ribadito anzitutto il principio - consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte - secondo il quale è configurabile il reato di lottizzazione
abusiva quando la trasformazione edilizia o urbanistica dei terreni sia
realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali e di
destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l'area, rispetto al progetto
approvato dall'autorità amministrativa, da far ritenere l'opera non più
riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione (vedi Cass.,
Sez. III, 9.8.2006, n. 28683, Saggese ed altri; 6.3.1996, n. 2408, Antonioli ed
altro; 17.9.1991, n. 9633, Le Pira ed altro).
Deve trattarsi, dunque, di una difformità totale rispetto all'autorizzazione,
mentre irrilevanti devono considerarsi le ipotesi di difformità parziale, poiché
si vuole impedire che siano vanificati il preventivo controllo ed il consenso
dell'autorità comunale che la legge intende assicurare, laddove le piccole
difformità e le non rilevanti violazioni dell'iter procedurale potranno essere
eventualmente sanzionate ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001.
2. Nella vicenda in esame si contesta:
a) (quale rilevante violazione dell'iter procedurale, riflettente i suoi effetti
sulla organizzazione del territorio) la realizzazione dell'edificazione
residenziale anteriormente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
- descritte nella convenzione lottizzatrice e rappresentate nei progetti
allegati al piano di lottizzazione - che, secondo quanto prescritto dall'art.
14, comma 5, della legge regionale n. 71/1978 e dalla clausola n. 4 della
convenzione medesima, si ponevano quali condizioni imprescindibili per lo stesso
rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti;
b) un significativo aumento della volumetria consentita, in violazione dei
parametri fissati con la lottizzazione convenzionale.
3. Quanto al primo degli anzidetti 'profili di illegittimità delineati
nell'impostazione accusatoria, deve evidenziarsi che la trasformazione del
territorio autorizzata dall'autorità amministrativa competente sarebbe
illegittima qualora si ponesse in contrasto con prescrizioni contenute in leggi
statali e regionali ovvero negli strumenti urbanistici (art. 30, 1° comma, T.U.
n. 380/2001).
Infondata è, al riguardo, la doglianza riferita in ricorso alla riserva di legge
statale in materia penale ed alla impossibilità, per la legge regionale, di
criminalizzare le condotte dei consociati, dovendosi rilevare che la Corte
Costituzionale - con la sentenza n. 487 del 25.10.1989 - ha in generale
riconosciuto che "alle leggi regionali non è precluso concorrere a precisare,
secundum legem, presupposti di applicazione di norme penali statali né
concorrere ad attuare le stesse norme e cioè non è precluso realizzare funzioni
analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali".
Nel caso del reato di lottizzazione abusiva la fattispecie incriminatrice (con
la quale la legge statale ha autonomamente operato le scelte fondamentali circa
l'opportunità di punire con sanzione penale determinate condotte) è integrata
dall'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, secondo il quale - attraverso una
descrizione testuale che ha riprodotto pedissequamente quella già formulata dal
1° comma dell'art. 18 della legge n. 47/1985 - "si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione
... ".
La Regione Siciliana (a statuto speciale), in un'ottica evidente di tutela del
proprio territorio, ed anche a fronte di una serie di situazioni
alternativamente previste dal 2° comma dell'art. 12 del T.U. n. 380/2001, ha
privilegiato la necessità della preesistenza effettiva di un adeguato stato di
urbanizzazione al momento dell'aggravio edilizio.
Nella specie, inoltre, la anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici
residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria poste a carico dei lottizzanti, integra altresì inadempimento della
convenzione di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo
civilistico, poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento
indefettibile del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si
conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse
configurano un modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un
determinato statuto ai beni che ne formano oggetto (così già Cass., Sez. III,
9.2.1998, Svara ed altri).
4. In relazione, poi, all'incremento della volumetria che, nella tesi
accusatoria, sarebbe stato illegittimamente autorizzato con le cc.dd.
"concessioni in variante" nn. 9, 10 e 12 del 2009, va rilevato che:
- indipendentemente dal nomen iuris, la natura di "variante" di
precedente concessione edilizia può riconoscersi soltanto al provvedimento
introducente modifiche qualitative o quantitative che, in riferimento alla
valutazione complessiva dell'erigendo edificio, risultino di modesta entità, in
modo da potersi ritenere che la costruzione sia regolata dall'originaria
concessione che conserva la sua efficacia ex tunc. Al contrario, deve
ritenersi "nuova concessione" quella che modifica, anche attraverso
un'apprezzabile aumento della volumetria, elementi essenziali del progetto
originariamente assentito;
- solo ove fossero in concreto ravvisabili le caratteristiche distintive della
concessione "in variante" rimarrebbero sussistenti tutti i diritti quesiti con
il provvedimento originario nel caso (corrispondente a ciò che assume la difesa)
di sopravvenienza di una nuova contrastante disciplina pianificatoria. Nella
vicenda che ci occupa, invece, una situazione siffatta appare tutt'altro che
evidente ictu oculi;
- il G.I.P., nell'ordinanza sottoposta alla valutazione del Tribunale, con
riferimento al fabbricato tipo "L", ha evidenziato la circostanza (non confutata
in ricorso) dell'intervenuta perdita di efficacia, per decorso dei termini,
della concessione n. 5/2004, sicché la c.d. "variante" riferita a tale
fabbricato appare configurabile quale "nuova concessione", totalmente
assoggettata alle prescrizioni di piano vigenti al momento del suo rilascio;
- il Tribunale chiamato a decidere sull'appello in materia di sequestro
preventivo ha il potere di escludere la prospettazione accusatoria quando essa
appaia ad evidenza giuridicamente infondata ma non può esercitare una verifica
in concreto della sua fondatezza, sicché il controllo di legalità non può
estendersi al compimento di indagini autonome.
5. Allo stato, dunque, può ritenersi senz'altro sussistente il fumus di
una edificazione intrapresa in zona che ancora non poteva considerarsi
adeguatamente urbanizzata e non conforme all'indice di edificabilità (rapporto
superficie-volume) consentito dalla pianificazione vigente.
La compiuta verifica spetta al giudice del merito ma, a fronte dei prospettati
elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le
contrarie argomentazioni svolte dai ricorrenti non valgono certo ad escludere la
legittimità della misura adottata.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento
delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli arti 607, 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cosi deliberato in ROMA, nella
camera di consiglio del 25.1.2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 09/05/2011
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