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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 17873
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Impianti di
distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato o zona
agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica - Limiti -
Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in materia di
governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità - Art. 2, e
c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La localizzazione di impianti di distribuzione
di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno
dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola.
L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura
compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e
non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua
localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, (Cons. St., sez.
V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V,
9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto,
Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non
sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo del
territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare
applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento
alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis,
del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici,
ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con rinvio
ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua, Est. Rosi,
Ric. Lucà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011),
Sentenza n. 17873
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuliana Ferrea
Presidente
Claudia Squassoni
Consigliere
Alfredo Maria Lombardi
"
Amedeo Franco
"
Elisabetta Rosi
"
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Lucà Girolamo, n. a Rizziconi il 27.3.1961, avverso
l'ordinanza in data 11.6.2010 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è
stato confermato il decreto di sequestro preventivo di due manufatti emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 11.5.2010.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino
Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza
e del provvedimento di sequestro;
- Udito il difensore dell'indagato Avv. Guido Contestabile, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di
giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di
un fabbricato in c.a. di due piani e di una pensilina in acciaio emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 11.5.2010 nei confronti di Lucà Girolamo,
indagato, unitamente ad altri, dei reati di cui agli art. 323 c.p. e 44 lett. b)
del DPR n. 380/2001.
Il Tribunale ha ribadito la valutazione del G.I.P. in ordine alla illegittimità
del permesso di costruire n. 18bis del 2006 rilasciato all'indagato per la
realizzazione di un impianto di distribuzione commerciale di carburanti, da
realizzarsi in zona qualificata agricola dagli strumenti urbanistici vigenti nel
Comune di Taurianova.
Si osserva che il permesso di costruire risulta in contrasto con l'art. 38 delle
norme di attuazione del PRG del Comune di Taurianova, come modificato con
determina n. 393 del 29.8.2003, a seguito della emanazione della legge
urbanistica regionale n. 19/02, che inibisce nella sottozona E l - agricola
produttiva del PRG del Comune di Taurianova - qualunque edificazione -
residenziale, infrastrutturale - non strettamente funzionale alle attività
agricole.
Si osserva inoltre che l’art. 73 della citata legge regionale n. 19/02
stabilisce espressamente che dalla data di entrata in vigore della medesima sono
abrogate tutte le norme in contrasto con essa.
Quanto alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle NTA e dei
regolamenti edilizi che non siano conformi si intenderanno sostituite da quelle
della presente legge.
Si deduce, quindi, che le previsioni del piano carburanti (che ha natura di atto
di pianificazione e quindi di strumento urbanistico) non conformi alle
disposizioni della legge regionale e delle successive norme di attuazione
adottate in ambito comunale devono intendersi caducate e sostituite dalle nuove
previsioni. Nella specie la determina n. 293/2003 vieta nella sottozona E1 ogni
attività che comporti trasformazione dell'uso del suolo tanto da renderlo
incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento....
Dalle norme e disposizioni citate si desume, quindi, che nella zona E 1 non é
consentita la installazione di impianti di carburante, trattandosi di intervento
palesemente non funzionale alle attività agricole.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per
violazione di legge.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha operato una interpretazione estensiva
della legge regionale n. 19/02, attribuendo ad essa una portata abrogatrice del
D. Lgs n. 32/98, che disciplina il sistema di distribuzione dei carburanti su
scala nazionale, demandando alle competenti autorità locali - province e comuni
- il compito di individuare i criteri ed i requisiti delle aree idonee alla
installazione di distributori di carburanti, anche in difformità dei vigenti
strumenti urbanistici.
Si osserva, poi, che ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs n. 32/98 i comuni
devono individuare nel termine di trenta giorni i criteri, requisiti e
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati tali impianti.
Decorso il termine previsto dalla norma, oggetto di successive proroghe e
riduzioni, senza che i comuni abbiano provveduto a quanto prescritto, provvedono
in via sostitutiva le regioni entro il termine di trenta giorni.
Nel caso in esame il commissario ad acta, nominato dalla giunta regionale
a seguito della inottemperanza del Comune Taurianova, ha approvato il piano di
localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione
con deliberazione n. 1 del 19.52003.
A conferma della legittimità della citata deliberazione si osserva che ai sensi
del comma 1 bis del D. Lgs n. 32 del 1998 "la localizzazione degli impianti di
carburante costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte
le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari
vincoli paesaggistici ed ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone
territoriali omogenee A".
L'art. 2. del D. Lgs n. 32/98, nel testo sostituito dall'art. I del D. Lgs n.
346/99, inoltre attribuisce agli enti locali la facoltà di consentire, in sede
di pianificazione della rete, la localizzazione di nuovi impianti anche nelle
zone del PRG soggette a diversa destinazione, alla sola condizione che le stesse
non siano soggette a particolari vincoli.
Sul punto vengono, poi, citate decisione della giustizia amministrativa, secondo
le quali la localizzazione di un impianto di carburanti, ai sensi dell'art. 2
del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde
attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti
costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione
urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di
piano, costituendo piuttosto la sua localizzaziione un mero adeguamento degli
strumenti urbanistici.
Si osserva, infine, che secondo quanto stabilito dal D.L. n. 112/2008,
convertito in L. n. 133/2008 le disposizioni regionali e degli enti locali,
qualora contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio per
l'attività di distribuzione carburanti, sono in contrasto con le disposizioni
statali sopravvenute e devono essere disapplicate dal momento della entrata in
vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 112/2008. Nel caso in
esame, pertanto, non doveva ritenersi caducato il piano carburanti per contrasto
con la legge regionale, ma doveva essere disapplicata quest'ultima, se ritenuta
in contrasto con le disposizioni statali dettate in materia di impianti di
carburanti.
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.
Nel caso in cui si ravvisi un conflitto tra la legislazione statale e quella
regionale, che disciplinino in termini differenti la stessa materia, tale
conflitto non può essere risolto sulla base del criterio meramente cronologico
della priorità dell'una o dell'altra legge, che riguarda le norme provenienti
dalla stessa fonte e di pari dignità, ma deve essere valutato con riferimento ai
parametri dettati dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3
della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, in tema di distribuzione della
competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni.
Ove, poi, si ritenga effettivamente sussistente un conflitto la soluzione dello
stesso va rimessa alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della non
manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'una o dell'altra
legge.
Con riferimento al decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, finalizzato alla
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59", si
osserva che lo stesso detta regole, in parte in materia riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, essendo, tra l'altro, ispirato da ragioni di
tutela dei consumatori e, quindi, della concorrenza (art. 117, comma 1 lett. e)
della Costituzione), ed in parte in materie di legislazione concorrente, quali
quelle afferenti alle reti di comunicazione, di distribuzione dell'energia,
governo del territorio (art. 117, comma secondo).
La legge della Regione Calabria 16.4.2002 n. 19, disciplina, invece, la
pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio in ambito locale, nonché
l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti
(art. 1).
Sicché, mentre quest'ultima legge detta disposizioni di carattere generale, da
valere nell'ambito dell'intera Regione per il governo del territorio in materia
di pianificazione urbanistica, la legge statale si riferisce ad uno specifico
settore, afferente alla dislocazione delle reti di distribuzione del carburante,
in cui gli interessi tutelati riguardano precipuamente la tutela dei
consumatori, la funzionalità delle reti di comunicazione e solo marginalmente si
intersecano con quelli relativi alla tutela del territorio.
La legge n. 32 del 1998, pertanto, ha innegabile carattere di specialità
rispetto alla normativa che, in ambito locale, detta regole generali per il
governo del territorio, sicché, per ritenere sussistente un conflitto tra
sistemi normativi solo parzialmente concorrenti, la legge regionale avrebbe
dovuto contenere uno specifico riferimento agli impianti di distribuzione di
carburante, per escluderne la dislocabilità in determinate aree territoriali in
contrasto con quanto previsto dalla legge statale; riferimento che nella specie
non sussiste.
Deve rilevarsi in proposito che gli impianti di distribuzione di carburante,
considerato il loro limitato impatto ambientale e la natura non residenziale
della struttura, non si palesano certamente idonei a snaturare la destinazione
impressa dall'ente locale a determinate aree, quali quelle agricole.
Peraltro, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente
salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul
territorio.
Va ancora rilevato che, in evidente applicazione degli indicati criteri
ermeneutici, la giurisprudenza amministrativa risulta assolutamente consolidata
nell'affermare che gli impianti di distribuzione di carburante sono compatibili
con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire in
relazione a ogni tipo di attività, sicché è stato affermato che la loro
localizzazione, ai sensi dell'ari 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa neppure
dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons.
St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887;
Cons. Stat., Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13
dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, I agosto 2007, n. 2626; Tar.
Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805).
Non appare, infine, priva di rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il
Piano comunale di distribuzione carburanti per il Comune di Taurianova è stato
deliberato ed approvato da un organo che costituisce emanazione dello stesso
ente regionale (Commissario ad acta all'uopo nominato dalla Regione).
Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, conflitto tra la legislazione in
materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione
statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo
quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura.
La valutazione della legittimità dei permesso di costruire rilasciato per la
installazione dell'impianto per la distribuzione di carburante oggetto di
sequestro deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di quanto disposto in
materia dal D. Lgs n. 32 del 1998 e successive modificazioni, valutando in
particolare se la struttura di cui è stata autorizzata nel suo complesso la
realizzazione rientra nelle previsioni della normativa in materia di
razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e ad essa si sia
uniformato lo stesso Piano comunale di distribuzione carburanti approvato per il
Comune di Taurianova.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annulla con rinvio per un nuovo
esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Reggio Calabria .
Cosa deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6.4.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 9 MAG. 2011
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