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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esistenza legale del
vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione - Assetto urbanistico del
territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale -
Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di lampioni con destinazione ad
impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001; Art 163, D.
L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004). La contestazione dell'esistenza
legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado
della zona oggetto di un intervento edilizio non è azionabile (tanto meno in
sede di legittimità), non potendo la situazione di fatto incidere sulla
operatività del vincolo paesaggistico, finché lo stesso non venga normativamente
eliminato. (conferma sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.4.2009, con
la quale, confermava Tribunale di Napoli sentenza del 21.4.2008) Pres. Ferrua,
Est. Lombardi, Ric.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011
Sentenza n. 1824
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana
- Presidente
Dott. PETTI Ciro
- Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria
- Consigliere
Dott. GENTILE Mario
- Consigliere
Dott. SARNO Giulio
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Della Pietra Emidio, difensore di fiducia di Of. Ra., n. a (Omissis);
avverso la sentenza in data 6.4.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la
quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli in data 21.4.2008, venne
condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda, quale
colpevole dei reati: a) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, articolo 44; b) di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999,
articolo 163; c) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, articoli 83 e 95 unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Of. Ra. in ordine ai reati: a) di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44; b) di cui al
Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163; c) di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 83 e 95 a lui ascritti per
avere posto in opera undici putrelle in ferro di sezione di cm. 20x20 e
dell'altezza di metri sei, posizionate verticalmente, in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante
aveva dedotto che la installazione di lampioni per illuminazione non poteva
determinare una modifica dell'assetto del territorio; aveva contestato
l'esistenza del vincolo, deducendo che la zona era degradata da cumuli di
rifiuti e chiesto la riduzione della pena infinta, nonche' la conversione di
quella detentiva. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando la
violazione ed errata applicazione delle norme incriminatici e dell'articolo 530
c.p.p., deduce che la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza del vincolo
paesaggistico sull'area interessata dall'intervento posto in essere, in quanto
fatto notorio, senza indicare la fonte normativa di tale vincolo. Si contesta
inoltre che la posa in opera di lampioni abbia natura di manufatto che determina
una modificazione dell'assetto urbanistico del territorio. Si denuncia infine
per carenza di motivazione la determinazione della pena, fondata sulla generica
affermazione della gravita' del fatto, senza che siano indicate le ragioni della
ritenuta gravità.
Il ricorso non e' fondato.
In ordine alla prima censura osserva la Corte che l'esistenza legale del vincolo
paesaggistico non ha formato oggetto di contestazione nella sede di merito,
sicche' non puo' essere denunciata in sede di legittimita' la carenza di
motivazione della sentenza impugnata sul punto. In effetti nei motivi di appello
era stata contestata l'esistenza del vincolo paesaggistico esclusivamente in
considerazione del degrado della zona oggetto dell'intervento edilizio; motivo
manifestamente infondato, non potendo la situazione di fatto incidere sulla
operativita' del vincolo paesaggistico, finche' lo stesso non venga
normativamente eliminato.
Correttamente inoltre la sentenza impugnata ha osservato che la installazione di
putrelle delle caratteristiche e rilevanti dimensioni indicate in imputazione
determina una modificazione dell'equilibrio edilizio del territorio, peraltro in
zona vincolata, mentre a nulla rileva la loro destinazione ad impianto di
illuminazione, trattandosi di infrastrutture che comportano la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato (del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e3)).
Anche sul punto della determinazione della pena la sentenza risulta
correttamente motivata, essendo stata commisurata la sanzione alla gravita' del
fatto ed alla personalita' dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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