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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esistenza legale del vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione - Assetto urbanistico del territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di lampioni con destinazione ad impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001; Art 163, D. L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004). La contestazione dell'esistenza legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto di un intervento edilizio non è azionabile (tanto meno in sede di legittimità), non potendo la situazione di fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finché lo stesso non venga normativamente eliminato. (conferma sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.4.2009, con la quale, confermava Tribunale di Napoli sentenza del 21.4.2008) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana                                          - Presidente
Dott. PETTI Ciro                                                     - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                                - Consigliere
Dott. GENTILE Mario                                              - Consigliere
Dott. SARNO Giulio                                                - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Avv. Della Pietra Emidio, difensore di fiducia di Of. Ra., n. a (Omissis);

avverso la sentenza in data 6.4.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli in data 21.4.2008, venne condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44; b) di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163; c) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 83 e 95 unificati sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Of. Ra. in ordine ai reati: a) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44; b) di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163; c) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 83 e 95 a lui ascritti per avere posto in opera undici putrelle in ferro di sezione di cm. 20x20 e dell'altezza di metri sei, posizionate verticalmente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che la installazione di lampioni per illuminazione non poteva determinare una modifica dell'assetto del territorio; aveva contestato l'esistenza del vincolo, deducendo che la zona era degradata da cumuli di rifiuti e chiesto la riduzione della pena infinta, nonche' la conversione di quella detentiva. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando la violazione ed errata applicazione delle norme incriminatici e dell'articolo 530 c.p.p., deduce che la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza del vincolo paesaggistico sull'area interessata dall'intervento posto in essere, in quanto fatto notorio, senza indicare la fonte normativa di tale vincolo. Si contesta inoltre che la posa in opera di lampioni abbia natura di manufatto che determina una modificazione dell'assetto urbanistico del territorio. Si denuncia infine per carenza di motivazione la determinazione della pena, fondata sulla generica affermazione della gravita' del fatto, senza che siano indicate le ragioni della ritenuta gravità.

Il ricorso non e' fondato.

In ordine alla prima censura osserva la Corte che l'esistenza legale del vincolo paesaggistico non ha formato oggetto di contestazione nella sede di merito, sicche' non puo' essere denunciata in sede di legittimita' la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. In effetti nei motivi di appello era stata contestata l'esistenza del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto dell'intervento edilizio; motivo manifestamente infondato, non potendo la situazione di fatto incidere sulla operativita' del vincolo paesaggistico, finche' lo stesso non venga normativamente eliminato.

Correttamente inoltre la sentenza impugnata ha osservato che la installazione di putrelle delle caratteristiche e rilevanti dimensioni indicate in imputazione determina una modificazione dell'equilibrio edilizio del territorio, peraltro in zona vincolata, mentre a nulla rileva la loro destinazione ad impianto di illuminazione, trattandosi di infrastrutture che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e3)).

Anche sul punto della determinazione della pena la sentenza risulta correttamente motivata, essendo stata commisurata la sanzione alla gravita' del fatto ed alla personalita' dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


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