AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893
CACCIA - Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima
generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30
lett. b) L. n. 157/92. In materia di tutela della fauna, per esemplari di
specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica,
mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività
questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^
26.9.1997 n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in
tema di detenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi
capo vaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può
trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino
nella fauna selvatica. (annulla senza rinvio sentenza emessa il 20/6/2009 dal
Tribunale di Enna) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Ardizzoni. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. TERESI Alfredo
Presidente
2. Dott. SQUASSONI Claudia
Consigliere
3. Dott. GRILLO Renato
(est.) Consigliere
4. Dott. MULLIRI Guida
Consigliere
5. Dott. RAMACCI Luca
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: ARDIZZONI Giovanni, nato a Catania il 18.12.1952;
- avverso la sentenza emessa il 20 giugno 2009 dal Tribunale di Enna;
- udita nella udienza pubblica del 2 febbraio 2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 30 giugno 2009 il Tribunale di Enna dichiarava ARDIZZONI
Giovanni, originariamente imputato dei reati previsti dagli artt. 1 comma 1 °
lett. t) e 5 comma 6 in relazione all'art. 5 comma 6 della L. n.150/97
(imputazioni dalle quali veniva mandato assolto rispettivamente perché il fatto
non sussiste e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) nonché del
reato di cui all'art. 30 lett. b) L. n.157/92, colpevole di quest'ultimo reato
e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di €
1.000 di ammenda. Il Tribunale individuava la responsabilità dell'imputato sulla
base della univoca circostanza che i due esemplari di volatili detenuti
rientravano (anche) nello speciale elenco di cui all'art. 2 della L 157/92,
trattandosi di uccelli rapaci diurni rientranti nella fauna selvatica oggetto di
tutela ai sensi della L. 157/92.
Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore
denunciando falsa e/o erronea applicazione della legge penale (art. 30 lett. b)
della L. 157/92), e rilevando che, in applicazione del principio di specialità -
vertendosi in tema di concorso apparente di norme - avrebbe dovuto trovare
applicazione il disposto di cui all'art. 1 comma 1 della L. 150/92 sanzionante
la condotta della detenzione di specie faunistiche protette, rispetto a quella
contemplata all'interno della L. 157/92, con l'ulteriore rilievo che la prima,
rispetto alla seconda, che assume portata più generale, prevede una tutela
mirata per alcune specie di volatili inserite nelle appendici della CITES e
negli allegati del regolamento CEE.
Con altro motivo la difesa del ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità
della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della
fondamentale circostanza che i due esemplari di rapaci rinvenuti in suo possesso
erano nati e cresciuti in allevamento.
Con l'ultimo motivo la difesa deduce violazione della legge penale (artt. 163 e 164 c.p.) avendo il giudice negato il beneficio della sospensione condizionale a causa di un precedente penale ostativo alla sospensione, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 164 il cui divieto di operatività vale per il delitti, ma non per le contravvenzioni (pena riportata con la condanna precedente ritenuta preclusiva).
Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
Va certamente disatteso il primo motivo riguardante la qualificazione della
condotta penalmente rilevante come ritenuta dal Tribunale.
Secondo il ricorrente, infatti, la detenzione di due esemplari di volatili
appartenenti a specie protette avrebbe dovuto essere sanzionata soltanto alla
stregua delle disposizioni di cui alla legge 150/92 e non di quelle contemplate
nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92, norma definita dal ricorrente di portata
più generale rispetto alla prima, contenente, a suo giudizio, molteplici
elementi specializzanti.
Correttamente il Tribunale, muovendo dalla premessa in fatto (non contestata dal
ricorrente) della appartenenza dei due volatili (si trattava di due esemplari di
avvoltoi capovaccai facenti parte della specie dei rapaci notturni) alla fauna
selvatica oggetto di tutela specifica ai sensi della L. 157/92, ha ritenuto
applicabile tale ultima normativa che opera su piani totalmente diversi rispetto
a quella delineata nella L. 150/92, individuando poi un secondo profilo di
responsabilità - penalmente non più rilevante stante l'intervenuta
depenalizzazione - nella mancata denuncia della detenzione di tali animali al
Corpo Forestale dello Stato (condotta per la quale il Tribunale ha prosciolto
l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
La disciplina invocata dal ricorrente mira, infatti, a sanzionare il commercio
di esemplari appartenenti a specie protette o in via di estinzione laddove
attuato al di fuori di regole e controlli stabiliti al livello internazionale,
in attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione sottoscritta a Washington il 3 marzo
1973.
Nel caso in esame correttamente il Tribunale ha inquadrato la condotta
dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 30 lett. b) della L. 157/92
ritenendo condivisibilmente che tale normativa operasse su un piano diverso
rispetto a quella ipotizzata dall'imputato.
E' per contro fondato il secondo motivo di ricorso, non ravvisandosi nel caso in
esame - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - la sussistenza del
presupposto punitivo. Invero sulla base degli elementi rassegnati dalla difesa
nel corso del giudizio di merito era stata raggiunta la prova - incombente
sull'imputato - della provenienza legittima delle due specie di avvoltoi nati ed
allevati in cattività: conseguentemente il Tribunale, non avendo l'accusa
dimostrato il contrario, avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per assenza del
presupposto punitivo basato proprio sul divieto di detenzione di esemplari di
fauna selvatica. Versandosi in tema di detenzione di esemplari di prima
generazione nati in cattività, la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della
L. 157/92 non poteva trovare applicazione, dovendosi quindi escludere che i
volatili rientrassero nella fauna selvatica.
Invero come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per
esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine
selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in
cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass.
Sez. 4^ 26.9.1997 n. 3062, Pagliai, Rv. 210176; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877,
Muz, Rv. 209368).
L'accoglimento di tale specifico motivo di ricorso assorbe ogni residua censura
sollevata con riferimento al terzo motivo.
La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma 2/2/2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 13 MAG. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562