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CCORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315
DIRITTO URBANISTICO - Sportello unico - Mancata istituzione - Interventi
edilizi - Regime autorizzatorio - Effetti - Disciplina urbanistica ed edilizia -
Applicazione - Art. 5 D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). In materia urbanistica, lo
Sportello Unico per l'edilizia previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/01
(testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione
procedimentale ed organizzativa. Di conseguenza la mancata istituzione da parte
dell'amministrazione comunale dello sportello unico per l'edilizia non ha alcuna
incidenza sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia e non esonera dal
conseguimento dei necessari titoli abilitativi. (conferma sentenza emessa il
16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre)
Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sportello unico edilizia -
Amministrazioni comunali - Mancata istituzione - Poteri delle Regioni.
L'articolo 5 del D.P.R. 380/01, stabilisce che le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla
costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, destinato
a curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Ciò posto,
deve rilevarsi che la mancata istituzione è del tutto indifferente per quanto
riguarda il conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la
definizione delle pratiche inerenti la disciplina urbanistica ed edilizia. Lo
sportello unico costituisce, pertanto, il tramite tra il privato e
l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su
quello già previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998
n. 447. Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono
tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione
ed inoltre, la natura di norma regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il
riferimento dello sportello unico alla disciplina di "governo del territorio"
determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le Regioni di
disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di
organizzarne la gestione e l'organizzazione. E' di tutta evidenza che la mancata
istituzione dello Sportello Unico non incide in alcun modo sul regime
autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche disposizioni
normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione competente. (conferma
sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione
Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315
DIRITTO URBANISTICO - Reato urbanistico-edilizio - Natura dei lavori -
Irrilevanza - Destinatari del precetto - Chiunque commette, dirige e in qualità
di costruttore, esegue le opere - Art. 53, D.P.R. 380/01. Ai fini della
configurazione del reato urbanistico-edilizio, la natura dei lavori è
irrilevante (Cass. Sez. III n. 46081, 15/12/2008) anche se, sulla base della
definizione dell'articolo 53, del D.P.R. 380/01, la disciplina è applicabile
quando le opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio (Cass. Sez. III
n. 38405, 9/10/2008). La disposizione individua i destinatari del precetto,
prevedendo l'applicazione delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e,
in qualità di costruttore, esegue le opere. (conferma sentenza emessa il
16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre)
Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315
DIRITTO URBANISTICO - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione -
Pubblica incolumità - Nozione - Violazione - Normativa speciale. La
disciplina antisismica, si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle
quali sia dichiarata la sismicità. Rientra nel concetto di "pubblica incolumità"
anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso
proprietario del manufatto, con conseguente applicabilità della disciplina anche
nel caso in cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata
(Cass. Sez. III n. 14432, 8/4/2008). (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal
Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti,
Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud.
27/04/2011) Sentenza n. 19315
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Erronea presentazione dell’atto di appello -
Effetti - Fattispecie: appello convertito in ricorso per cassazione.
L'erronea presentazione di un atto di appello avverso una sentenza inappellabile
ne ha determinato la conversione in ricorso per cassazione e come tale,
pertanto, andrà trattato e deciso con la inevitabile e conseguente
inammissibilità di tutte le doglianze riferibili a questioni di fatto, stante
l'effetto devolutivo limitato di tale mezzo di impugnazione. Fattispecie:
appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di impugnazione
relativa a sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e, conseguentemente,
inappellabile. (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di
Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci,
Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011)
Sentenza n. 19315
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ciro PETTI
Presidente
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Aldo FIALE
Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1. MANERA Giuseppa nata a Tortorici il 30/7/1959
- avverso la sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania
- Sezione Distaccata di Giarre
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
-Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 novembre 2009, il Tribunale di Catania - Sezione
Distaccata di Giarre, condannava MANERA Giuseppa per violazione della disciplina
antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio relativamente alla
realizzazione di interventi eseguiti in difformità totale dal permesso di
costruire rilasciato per lavori di ampliamento di un preesistente garage,
dichiarando non doversi procedere per essere il reato urbanistico estinto per
sanatoria ed assolvendola dai reati di cui agli articoli 734 C.P. e 181 D.Lv.
42\2004 rispettivamente perché il fatto non sussiste e perché il fatto non
costituisce reato.
Avverso tale decisione la predetta proponeva appello, poi convertito in ricorso
per cassazione trattandosi di impugnazione relativa a sentenza di condanna alla
sola pena pecuniaria e, conseguentemente, inappellabile.
Nell'atto di impugnazione la predetta deduceva, in primo luogo, la mancata
istituzione dello Sportello Unico presso l'amministrazione comunale di Riposto e
la conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni.
Rilevava, inoltre, che tutte le opere realizzate, tranne un solaio in cemento
armato realizzato al di sopra del locale garage, non avevano comportato
l'utilizzazione di cemento armato né avevano alcuna incidenza sulla staticità
dell'edifico e, conseguentemente, sulla pubblica incolumità.
Aggiungeva che, dall'esame delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, la
data di ultimazione dei lavori era da collocarsi diversamente nel tempo, con
conseguente maturazione del termine massimo di prescrizione dei reati.
Richiedeva, infine, la concessione delle attenuanti generiche.
In data 12 aprile 2011 faceva pervenire in cancelleria motivi nuovi con i quali
sottolineava ancora una volta l'intervenuta prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che l'erronea presentazione di un atto di appello
avverso una sentenza inappellabile ne ha determinato la conversione in ricorso
per cassazione e come tale, pertanto, andrà trattato e deciso con la inevitabile
e conseguente inammissibilità di tutte le doglianze riferibili a questioni di
fatto, stante l'effetto devolutivo limitato di tale mezzo di impugnazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la mancata istituzione dello sportello unico per
l'edilizia è del tutto indifferente per quanto riguarda il conseguimento dei
titoli abilitativi ed, in ogni caso, la definizione delle pratiche inerenti la
disciplina urbanistica ed edilizia.
L'articolo 5 del D.P.R. 380/01 stabilisce, infatti, che le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V,
Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla
costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, destinato
a curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
Lo sportello unico costituisce pertanto il tramite tra il privato e
l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su
quello già previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998
n. 447.
Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono
tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione
ed inoltre, come osservato da autorevole dottrina, la natura di norma
regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il riferimento dello sportello unico
alla disciplina di "governo del territorio" determinano, quali eventuali
conseguenze, la possibilità per le Regioni di disciplinarlo con proprie leggi o
addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di organizzarne la gestione e
l'organizzazione.
E' dunque di tutta evidenza che la mancata istituzione dello Sportello Unico non
incide in alcun modo sul regime autorizzatorio degli interventi edilizi
disciplinato da specifiche disposizioni normative che sarà comunque gestito
dall'amministrazione competente.
Deve pertanto affermarsi il principio secondo il quale lo Sportello Unico per
l'edilizia previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 380/01 (testo unico per
l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed
organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte
dell'amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio
dell'attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari
titoli abilitativi.
Nella fattispecie, per quel che qui interessa, la competenza alla trattazione
della pratica relativa alla denuncia dei lavori di realizzazione di opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
ed alla denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche di cui trattano, rispettivamente, gli articoli 65 e seguenti e 94 e
seguenti del D.P.R. 380/01, resta comunque dell'ufficio tecnico regionale,
rispetto al quale lo sportello unico funge da mero tramite, come emerge
chiaramente dal tenore delle disposizioni richiamate.
Per quanto attiene, invece, alla violazione della disciplina sulle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
deve osservarsi che l'articolo 71, primo comma sanziona l'esecuzione di lavori
in violazione del disposto dell'articolo 64, commi secondo, terzo e quarto che
prevede la redazione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e
la direzione dei lavori da parte di soggetto qualificato.
La disposizione contiene un riferimento generico all'esecuzione di lavori, senza
che sia quindi necessaria una loro specifica caratterizzazione, ad esempio, come
manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione.
La natura dei lavori, ai fini della configurazione del reato è, pertanto,
irrilevante (Sez. III n. 46081, 15 dicembre 2008) anche se, sulla base della
definizione dell'articolo 53, la disciplina è applicabile quando le opere
costituiscano elementi strutturali dell'edificio (Sez. III n. 38405, 9 ottobre
2008).
La disposizione individua i destinatari del precetto, prevedendo l'applicazione
delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e, in qualità di
costruttore, esegue le opere.
E' di tutta evidenza, alla luce delle considerazioni appena esposte, che la
realizzazione di lavori quali quelli contestati alla ricorrente (ampliamento di
un garage mediante eliminazione di locali, realizzazione di muro perimetrale
esterno, realizzazione di un solaio, realizzazione di 4 locali con aperture
esterne, eliminazione di parete di chiusura con accesso a vano non utilizzabile,
ampliamento del solaio dell'ultimo piano con realizzazione di nuovo locale e
apertura di finestre su sottotetto non accessibile) assolvono ad una funzione
statica e risultano pertanto pienamente soggetti al regime imposto dalle
disposizioni richiamate.
A conclusioni analoghe deve giungersi per quanto attiene al reato di omessa
denuncia dei lavori, contemplato dall'articolo 72, che individua come
destinatario il costruttore che ritardi od ometta la denuncia prevista
dall'articolo 65.
Per quanto riguarda, invece, la violazione della disciplina antisismica, deve
ricordarsi che tale speciale normativa si applica a tutte le costruzioni, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone
delle quali sia dichiarata la sismicità.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, rientra
nel concetto di "pubblica incolumità" anche il possibile danno al singolo
individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto, con conseguente
applicabilità della disciplina anche nel caso in cui la costruzione si trovi
all'interno di una proprietà privata (Sez. III n. 14432, 8 aprile 2008).
Anche in questo caso la natura degli interventi in precedenza descritta elimina
ogni dubbio circa l'applicabilità delle disposizioni richiamate alla fattispecie
in esame.
Parimenti infondata appare, inoltre, la questione inerente la maturata
prescrizione dei reati.
Non potendo questa Corte prendere in considerazione gli elementi fattuali posti
a sostegno del gravame la cui valutazione non è consentita in sede di
legittimità, deve osservarsi che avuto riguardo all'unico dato valutabile,
consistente nella data dell'accertamento dei reati (11 luglio 2007), deve
ritenersi applicabile la disciplina attualmente vigente in materia di
prescrizione introdotta dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251 con la conseguenza
che, considerato il termine massimo attualmente fissato per i reati
contravvenzionali, la data di prescrizione degli stessi deve essere individuata
nel 11 luglio 2012.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 17 MAG. 2011
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