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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316



DIRITTO URBANISTICO - Area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale - Attività edilizia libera - Art. 6 D.P.R. n. 380/01 - Applicazione - Limiti - Contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici - Fattispecie - Art. 5 D.L. n. 40/2010 (conv. L. n. 73/2010).
La particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 D.P.R. 380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Nella specie, la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale è avvenuta in area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area. (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO URBANISTICO - Regime delle pertinenze - Presupposti per la qualificazione. Affinché un manufatto presenti la caratteristica di pertinenza si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (Cass. Sez. III n. 39067, 8/10/2009; Cass. Sez. III n. 37257, 1/10/2008). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Difetto dei requisiti di condonabilità - Sospensione del procedimento - Esclusione - Fattispecie: realizzazione in area agricola, di piazzali da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio di un'attività commerciale. Deve escludersi che il giudice debba procedere alla sospensione del procedimento, in pendenza di una domanda di condono, quando riscontri il difetto dei requisiti di condonabilità dell'opera che, nella specie, era riconducibile ad una ipotesi di nuova costruzione non avente destinazione residenziale e, come tale, non condonabile (Cass. Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO PROCESSALE PENALE - Ricorso di legittimità - Vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie - Presupposti - Onere dei ricorrente - Autosufficienza dell'atto probatorio - Cc.d. prova dichiarativa - Criterio di valutazione. In tema di vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Cass. Sez. VI n. 18491, 14/5/2010; Cass. Sez. III n. 39729, 12/10/2009; Cass. Sez. V n. 39048, 23/10/2007). E' inoltre, onere dei ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. Sez. I n. 6112, 12/02/2009; Cass. Sez. VI n. 20059, 20/5/2008). Infine, con specifico riferimento alla prova dichiarativa, si è affermato che il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Ciro PETTI                                 Presidente
Dott. Mario GENTILE                          Consigliere
Dott. Aldo FIALE                                Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                          Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da FERRARO Michele nato a Sala Consilina il 27/5/1956
- avverso la sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno

- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 19 marzo 2010, la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Sala Consilina aveva condannato, il 1 aprile 2008, FERRARO Michele per il reato di cui all'articolo 44 D.P.R. 380\01 relativamente alla realizzazione, in area classificata come agricola ed in assenza di permesso di costruire, di due piazzali, rispettivamente di mq 1.700 e 740, a servizio di un'attività commerciale dallo stesso gestita e concernente il deposito di mezzi meccanici e la riparazione di veicoli industriali.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.


Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli articoli 3, 10 e 6 del D.P.R. 380\01, osservando che le opere realizzate dovevano ritenersi di natura pertinenziale e, come tali, soggette a d.i.a. (denuncia di inizio attività).


Aggiungeva che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del D.L. 40\2010 (convertito nella Legge 73\2010) all'articolo 6 del D.P.R. 380\01, le opere realizzate rientravano ora nell'attività edilizia libera in forza del disposto del comma secondo, lettera c) del menzionato articolo 6 il quale contempla tra gli interventi soggetti a mera comunicazione "le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati".


Prevedendo tale disposizione, in caso di violazione, la sola sanzione amministrativa pecuniaria, doveva ritenersi disposizione più favorevole che andava, conseguentemente, applicata.


Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione, rivendicando la natura pertinenziale delle opere realizzate erroneamente non considerata dalla Corte territoriale la quale, pur dando atto della relazione "di servizio" sussistente tra le opere e la costruzione principale, l'aveva poi esclusa ritenendo l'intervento come intervento di nuova costruzione.


Con un terzo motivo di ricorso rilevava il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie conseguente alla errata valutazione delle dichiarazioni di un teste da parte del giudice di prime cure che la Corte territoriale aveva ratificato senza pronunciarsi sul punto specifico.


Con un quarto motivo di ricorso lamentava la violazione dell'articolo 45 D.P.R. 380\01, in quanto era stata rifiutata la sospensione del procedimento in attesa dell'esito del procedimento amministrativo di sanatoria giustificata dalla notifica di un preavviso di diniego con invito a formulare controdeduzioni entro il termine di legge, che venivano prodotte facendo riferimento all'intenzione di realizzare sul piazzale un impianto fotovoltaico, perfettamente compatibile con la destinazione dell'area e rientrante nell'attività edilizia libera di cui al menzionato articolo 6 D.P.R. 380\01.


Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato.


Occorre osservare, con riferimento all'attività edilizia libera disciplinata dall'articolo 6 D.P.R. 380\01, che la stessa riguarda alcune tipologie di opere che si ritiene non abbiano alcun impatto sull'assetto territoriale e, come tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo.


In tale categoria rientrano alcuni interventi specificamente indicati dall'articolo 6 del dpr 380\01, ai quali vanno aggiunte altre tipologie individuate dalla giurisprudenza.


L'articolo 6 è stato profondamente modificato ad opera della menzionata legge 73/2010 che ne ha sostituito il testo originario.


La disposizione, tuttavia, già nella primitiva versione poneva alcuni limiti al libero esercizio dell'attività edilizia, che ora sono stati indicati in modo più dettagliato nel testo attualmente in vigore.


Si specifica, infatti, che vengono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e non si prescinde dal rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lv. 42\2004.


Dal tenore letterale del testo deve ritenersi che l'elencazione non sia tassativa ma esemplificativa, con la conseguenza che deve ritenersi richiesto il rispetto di tutta la normativa di settore, ancorché non menzionata, che abbia comunque rilevanza nell'ambito dell'attività edilizia.


Dovranno pertanto essere esclusi dall'applicazione di tale particolare regime di favore tutti gli interventi eseguiti in contrasto con le disposizioni precettive degli strumenti urbanistici comunali ed in violazione delle altre disposizioni menzionate.


Può quindi affermarsi, in definitiva, il principio secondo il quale la particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 D.P.R. 380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.


Alla luce del principio appena formulato deve pertanto escludersi l'applicabilità della richiamata normativa nel caso posto all'esame della Corte territoriale.


Come infatti emerge chiaramente dal contenuto del capo di imputazione, la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale del ricorrente, come indicato in sentenza e nel ricorso, è avvenuta in area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E ed è pertanto in evidente contrasto con la destinazione urbanistica dell' area.


Tale evidente contrasto con lo strumento urbanistico rileva anche con riferimento alla rivendicata natura pertinenziale degli interventi.


Prescindendo infatti dal considerare la sussistenza degli altri requisiti che la legge e l'elaborazione giurisprudenziale hanno enucleato con riferimento al regime delle pertinenze, deve ricordarsi che affinché un manufatto presenti tale caratteristica si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (Sez. III n. 39067, 8 ottobre 2009; Sez. III n. 37257, 1 ottobre 2008).


Tali principio, che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi, deve pertanto essere nuovamente affermato.


Con riferimento al dedotto vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. VI n. 18491, 14 maggio 2010; Sez. III n. 39729, 12 ottobre 2009; Sez. V n. 39048, 23 ottobre 2007).


E' inoltre onere dei ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. I n. 6112, 12 febbraio 2009; Sez. VI n. 20059, 20 maggio 2008 ed altre prec. conf.)


Con specifico riferimento alla prova dichiarativa, si è inoltre affermato che "il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante" (Sez. VI n. 18491\10 cit.).


Ciò posto, deve rilevarsi come l'indicazione della prova che si assume travisata si risolva nella generica indicazione del solo cognome di un teste e nella mera affermazione che le sue dichiarazioni sarebbero diverse da quelle considerate dal giudice di prime cure.


Di tali dichiarazioni viene inoltre fornita la sola indicazione dei temi trattati, gran parte dei quali attengono a dati ricavabili dalla documentazione relativa al procedimento amministrativo (esito della richiesta di permesso di costruire) oppure a valutazioni di natura personale (natura pertinenziale delle opere, compatibilità con il PRG).


Non vi è alcun elemento, ricavabile dalla sentenza impugnata, che consenta inoltre di ritenere che le dichiarazioni del teste così sommariamente indicato abbiano assunto un valore decisivo e determinante ai fini della decisione.


Altrettanto evidente appare, inoltre, l'infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso.


Viene a tale proposito denunciata la violazione dell'articolo 45 del D.P.R. 380\01 che concerne la sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36 per accertamento di conformità.


Nella sentenza impugnata, richiamando il contenuto dell'atto di appello, si fa invece riferimento ad una richiesta di condono edilizio in ordine alla quale la Corte territoriale aveva rilevato la mancanza dei presupposti di legge e l'esistenza di un parere contrario al rilascio della sanatoria.


Si tratta, pertanto, di un riferimento errato ad una disposizione (l'articolo 45 D.P.R. 380\01) che non poteva essere comunque applicata, in quanto l'azione penale era già stata esercitata al momento della richiesta di sospensione e che non poteva in ogni caso riferirsi alla procedura di condono.


La valutazione della Corte territoriale appare comunque giuridicamente corretta laddove esclude che debba procedersi, in ogni caso, alla sospensione del procedimento in pendenza di una domanda di condono quando il giudice riscontri, come nella fattispecie, il difetto dei requisiti di condonabilità dell'opera che, nella fattispecie, era riconducibile ad una ipotesi di nuova costruzione non avente destinazione residenziale e, come tale, non condonabile (v. Sez. III n. 8067, 27 febbraio 2007; Sez. III n. 21679, 7 maggio 2004; Sez. III n. 14436, 24 marzo 2004; Sez. III n. 3358, 29 gennaio 2004)


Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.


Così deciso in Roma il 27 aprile 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17/5/2011



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