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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed
urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata - Estinzione
dei reati - Effetti, presupposti e limiti - Art. 181, c. 1 quinquies
D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 -
Art. 44, D.P.R. n. 380\01 - Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed
urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata
effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e,
comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato
paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non
produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente
concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice
penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un
danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n.
3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008,
18/9/2007). (annulla con rinvio sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di
Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. PG in proc. Medici ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ciro PETTI
Presidente
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Aldo FIALE
Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Brescia nel procedimento contro:
1. MEDICI Ettore nato a Polla il 9/7/1928
2. FACCHIN Augusta nata a San Bonifacio il 4/6/1928
- avverso la sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosia che ha
concluso per l'annullamento con rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Bergamo dichiarava non
doversi procedere nei confronti di MEDICI Ettore e FACCHIN Augusta per essere i
reati relativi alla violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica loro
ascritti estinti ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quinquies D.Lv.
n.42\2004.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo, con un unico
motivo di ricorso, la erronea applicazione dell'articolo 181, comma 1
quinquies D.Lv. n. 42\04, in quanto tale disposizione produceva effetti
estintivi solo con riferimento al reato di cui all'articolo 181 D.Lv. n. 42\04 e
non anche a quello sanzionato dall'articolo 44 D.P.R. n. 380\01 e ciò anche nel
caso in cui, come nella fattispecie, venga applicato l'articolo 81 C.P.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è noto, tra le modifiche al D.Lv. n. 42\04 apportate dalla "legge delega
ambientale" n. 308\04, va annoverata l'introduzione del comma l quinquies
all'articolo 181 con la previsione di una forma di estinzione del reato
paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore,
prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque,
prima che intervenga la condanna.
Tale rimessione in pristino deve essere spontanea e non eseguita coattivamente
su impulso dell'autorità amministrativa (Sez. III n. 3064, 21 gennaio 2008; Sez.
III n. 3945, 1 febbraio2006) e, considerato l'esplicito riferimento al "reato di
cui al comma l", non produce effetti riguardo al delitto di cui al comma 1 bis.
Si tratta, inoltre, di una causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti
i suoi elementi essenziali, la cui sussistenza deve essere dimostrata
dall'imputato (Sez. III n. 37271, 1 ottobre 2008).
La chiara formulazione della disposizione porta inoltre ad escludere che la
spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento
alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti (ad esempio nel caso in
cui vengano abusivamente realizzati, in zona vincolata, nuovi volumi aventi
misura inferiore a quelli indicati dal comma 1-bis dell'articolo 181).
Del resto, la irrilevanza della demolizione dell'immobile abusivo, spontanea o
indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato
urbanistico è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.
L'efficacia estintiva della demolizione è stata infatti invocata in più
occasioni richiamando il disposto dell'articolo 8 quater l. 21
giugno1985, n. 298 (di conversione del d.l. 13 aprile 1985, n. 146) che,
testualmente, recita: "non sono perseguibili in qualunque sede coloro che
abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" ed è stato precisato, a tale
proposito, che detta disposizione è testualmente riferita e limitata sotto il
profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di
entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (Sez. III n. 17535, 7 maggio 2010; Sez. III 18
maggio 2006, n. 17078; Sez. III n. 10199, 29 settembre 1998. V. anche Corte
Costituzionale 29 marzo 1989, n. 167).
La demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, può essere
comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un
danno penalmente rilevante e della buona fede dell'imputato (Sez. III n. 35008,
18 settembre 2007).
I principi sopra ricordati, che il Collegio condivide, vanno pertanto ribaditi
con l'ulteriore precisazione che la spontanea demolizione dell'intervento
abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna,
comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1
dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle
violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di
valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e
relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede
dell'imputato.
Ne consegue, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con le
consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma il 27 aprile
2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 17 MAG. 2011
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