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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata - Estinzione dei reati - Effetti, presupposti e limiti - Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 - Art. 44, D.P.R. n. 380\01 - Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). (annulla con rinvio sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. PG in proc. Medici ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Ciro PETTI                                       Presidente

Dott. Mario GENTILE                                Consigliere
Dott. Aldo FIALE                                      Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                         Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                                Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento contro:
1. MEDICI Ettore nato a Polla il 9/7/1928
2. FACCHIN Augusta nata a San Bonifacio il 4/6/1928
- avverso la sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosia che ha concluso per l'annullamento con rinvio


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di MEDICI Ettore e FACCHIN Augusta per essere i reati relativi alla violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica loro ascritti estinti ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quinquies D.Lv. n.42\2004.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo, con un unico motivo di ricorso, la erronea applicazione dell'articolo 181, comma 1 quinquies D.Lv. n. 42\04, in quanto tale disposizione produceva effetti estintivi solo con riferimento al reato di cui all'articolo 181 D.Lv. n. 42\04 e non anche a quello sanzionato dall'articolo 44 D.P.R. n. 380\01 e ciò anche nel caso in cui, come nella fattispecie, venga applicato l'articolo 81 C.P.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato.

Come è noto, tra le modifiche al D.Lv. n. 42\04 apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04, va annoverata l'introduzione del comma l quinquies all'articolo 181 con la previsione di una forma di estinzione del reato paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna.

Tale rimessione in pristino deve essere spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa (Sez. III n. 3064, 21 gennaio 2008; Sez. III n. 3945, 1 febbraio2006) e, considerato l'esplicito riferimento al "reato di cui al comma l", non produce effetti riguardo al delitto di cui al comma 1 bis.

Si tratta, inoltre, di una causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'imputato (Sez. III n. 37271, 1 ottobre 2008).

La chiara formulazione della disposizione porta inoltre ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti (ad esempio nel caso in cui vengano abusivamente realizzati, in zona vincolata, nuovi volumi aventi misura inferiore a quelli indicati dal comma 1-bis dell'articolo 181).

Del resto, la irrilevanza della demolizione dell'immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.

L'efficacia estintiva della demolizione è stata infatti invocata in più occasioni richiamando il disposto dell'articolo 8 quater l. 21 giugno1985, n. 298 (di conversione del d.l. 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, recita: "non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" ed è stato precisato, a tale proposito, che detta disposizione è testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (Sez. III n. 17535, 7 maggio 2010; Sez. III 18 maggio 2006, n. 17078; Sez. III n. 10199, 29 settembre 1998. V. anche Corte Costituzionale 29 marzo 1989, n. 167).

La demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, può essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell'imputato (Sez. III n. 35008, 18 settembre 2007).

I principi sopra ricordati, che il Collegio condivide, vanno pertanto ribaditi con l'ulteriore precisazione che la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

 

Così deciso in Roma il 27 aprile 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 17 MAG. 2011



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