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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19328
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Installazione pannelli solari - Autorizzazione
dell'ente preposto alla tutela del vincolo - Assenza - Reato paesaggistico -
Configurabilità - Natura di reato formale e di pericolo - Art. 146, c. 9, D.
L.vo n. 42/2004 - D.P.R. n. 139/2010 - Art. 2 D.M. n. 1444/1968 - D. L.vo n.
115/2008 - Art. 1, c. 289, L. n. 244/2007 - Dir. 2006/32/CE. L'installazione
di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere
negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente
preposto alla tutela del vincolo. La mancanza di autorizzazione è idonea a
configurare il reato paesaggistico che, ha natura di reato formale e di pericolo
(Cass., Sez. III n. 2903, 22/01/2010). La necessità di tale autorizzazione è
esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, a norma dell'articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad
autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e
fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione
non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle
aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lv.
42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma
289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Annulla l'ordinanza emessa il
6/6/2010 con rinvio al Tribunale di Gorizia) Pres. Petti Est. Ramacci Ric.
Cuzzolin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011)
Sentenza n. 19328
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Ciro PETTI
Presidente
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: CUZZOLIN Fiorello nato a Pravisdomini il 1/9/1947
- avverso l'ordinanza emessa il 6/6/2010 dal Tribunale di Gorizia
- sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luca Ramacci
- udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosia che ha
concluso per l'annullamento con rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 26 giugno 2010, il Tribunale di Gorizia rigettava la
richiesta di riesame, proposta nell'interesse di CUZZOLIN Fiorello, avverso il
decreto di sequestro preventivo di un fabbricato in relazione ai reati di cui
all'articolo 44 lettera c) D.P.R. n.380/01, 142,181 D.Lv. n. 42/04 disposto dal
G.I.P. del Tribunale di Gorizia.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso deduceva che le opere realizzate consistevano
nell'installazione sul tetto del manufatto di un pannello fotovoltaico di
ridotte dimensioni, avvenuta peraltro in sostituzione di pannelli
precedentemente installati.
Assumeva che l'attività svolta non richiedeva alcuna autorizzazione, rientrando
in ipotesi di normale manutenzione e non era comunque modificativa
dell'originario assetto del territorio.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato da' atto che
l'installazione di pannelli fotovoltaici era avvenuta su immobile integralmente
abusivo ed oggetto di diverse ordinanze di demolizione (l'ultima delle quali
risalente al 14 novembre 2007) e che l'installazione dei pannelli sul tetto
risultava aver modificato l'aspetto esteriore dell'edificio.
Tali circostanze, osservano correttamente i giudici del riesame, evidenziano la
piena sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e del periculum in
mora, in quanto la installazione dei pannelli solari appare funzionale alla
utilizzazione dell'immobile abusivo, aggravando le conseguenze dell'attività
edilizia eseguita in assenza di titolo abilitativo.
Date tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è argomentato quasi
esclusivamente in fatto e propone una valutazione delle allegazioni in atti non
consentita in sede di legittimità.
Ciò premesso deve rilevarsi che l'installazione di pannelli solari è
inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto
paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del
vincolo.
La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9
luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi
soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari,
termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la
disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse
assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere
b) e c), del D.Lv. 42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1,
comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)".
La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che,
come indicato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ha natura
di reato formale e di pericolo (v., da ultimo, Sez. III n. 2903, 22 gennaio
2010).
Va tuttavia aggiunto che l'impugnato provvedimento, ineccepibile per quanto
riguarda gli aspetti inerenti alla normativa paesaggistica, risulta carente
nella motivazione con riferimento alla violazione urbanistica.
Non viene infatti specificato se l'installazione dell'impianto fotovoltaico
abbia o meno costituito una prosecuzione dell'intervento edilizio abusivo il
quale, per quanto è possibile ricavare dal tenore del testo, non avendo questa
Corte accesso agli atti del procedimento, sembrerebbe risalente nel tempo,
considerato che l'ultima ordinanza demolitoria emessa dall'autorità comunale
competente viene indicata come risalente al 2007.
La verifica di tale circostanza consentirebbe di apprezzare la rilevanza delle
esigenze cautelari e, conseguentemente, di considerare la necessità che la
misura reale sia estesa all'intero fabbricato o limitata al solo impianto
fotovoltaico di nuova installazione.
Tale lacuna motivazionale potrà dunque essere colmata nel successivo giudizio di
rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame
Così deciso in Roma il 27 aprile 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG. 2011
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