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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19328



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Installazione pannelli solari - Autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo - Assenza - Reato paesaggistico - Configurabilità - Natura di reato formale e di pericolo - Art. 146, c. 9, D. L.vo n. 42/2004 - D.P.R. n. 139/2010 - Art. 2 D.M. n. 1444/1968 - D. L.vo n. 115/2008 - Art. 1, c. 289, L. n. 244/2007 - Dir. 2006/32/CE.
L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo. La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, ha natura di reato formale e di pericolo (Cass., Sez. III n. 2903, 22/01/2010). La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lv. 42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Annulla l'ordinanza emessa il 6/6/2010 con rinvio al Tribunale di Gorizia) Pres. Petti Est. Ramacci Ric. Cuzzolin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19328


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. Ciro PETTI                                     Presidente
Dott. Mario GENTILE                              Consigliere

Dott.  Aldo FIALE                                   Consigliere

Dott. Silvio AMORESANO                       Consigliere

Dott. Luca RAMACCI                              Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: CUZZOLIN Fiorello nato a Pravisdomini il 1/9/1947
- avverso l'ordinanza emessa il 6/6/2010 dal Tribunale di Gorizia

- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito D'Ambrosia che ha concluso per l'annullamento con rinvio


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ordinanza in data 26 giugno 2010, il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di CUZZOLIN Fiorello, avverso il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato in relazione ai reati di cui all'articolo 44 lettera c) D.P.R. n.380/01, 142,181 D.Lv. n. 42/04 disposto dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia.


Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva che le opere realizzate consistevano nell'installazione sul tetto del manufatto di un pannello fotovoltaico di ridotte dimensioni, avvenuta peraltro in sostituzione di pannelli precedentemente installati.


Assumeva che l'attività svolta non richiedeva alcuna autorizzazione, rientrando in ipotesi di normale manutenzione e non era comunque modificativa dell'originario assetto del territorio.


Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è in parte fondato.


Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato da' atto che l'installazione di pannelli fotovoltaici era avvenuta su immobile integralmente abusivo ed oggetto di diverse ordinanze di demolizione (l'ultima delle quali risalente al 14 novembre 2007) e che l'installazione dei pannelli sul tetto risultava aver modificato l'aspetto esteriore dell'edificio.


Tali circostanze, osservano correttamente i giudici del riesame, evidenziano la piena sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e del periculum in mora, in quanto la installazione dei pannelli solari appare funzionale alla utilizzazione dell'immobile abusivo, aggravando le conseguenze dell'attività edilizia eseguita in assenza di titolo abilitativo.


Date tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è argomentato quasi esclusivamente in fatto e propone una valutazione delle allegazioni in atti non consentita in sede di legittimità.


Ciò premesso deve rilevarsi che l'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.


La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lv. 42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".


La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, come indicato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ha natura di reato formale e di pericolo (v., da ultimo, Sez. III n. 2903, 22 gennaio 2010).


Va tuttavia aggiunto che l'impugnato provvedimento, ineccepibile per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla normativa paesaggistica, risulta carente nella motivazione con riferimento alla violazione urbanistica.


Non viene infatti specificato se l'installazione dell'impianto fotovoltaico abbia o meno costituito una prosecuzione dell'intervento edilizio abusivo il quale, per quanto è possibile ricavare dal tenore del testo, non avendo questa Corte accesso agli atti del procedimento, sembrerebbe risalente nel tempo, considerato che l'ultima ordinanza demolitoria emessa dall'autorità comunale competente viene indicata come risalente al 2007.


La verifica di tale circostanza consentirebbe di apprezzare la rilevanza delle esigenze cautelari e, conseguentemente, di considerare la necessità che la misura reale sia estesa all'intero fabbricato o limitata al solo impianto fotovoltaico di nuova installazione.


Tale lacuna motivazionale potrà dunque essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame


Così deciso in Roma il 27 aprile 2011


DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG. 2011



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