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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
DIRITTO AMBIENTALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Circolare della pubblica
amministrazione - Effetti non vincolanti - Natura ed efficacia delle circolari -
Uffici gerarchicamente sottordinati - Vincolo - Esclusione. La circolare
interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un
mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per
il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque
porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Pertanto, va sottolineata
la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono
esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il
destinatario, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il
giudice. Sicché, la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che,
peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il
provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo
"per violazione della circolare". La circolare non vincola, il Giudice (e, a
maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto
impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e
ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in
quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare
la norma (Cass. SS. UU. civili n. 23031, 2/11/2007 in materia tributaria).
(conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres.
Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di
demolizione con sentenza passata in giudicato - Domanda di sospensione
dell'esecuzione - Presupposti. L'ordine di demolizione delle opere abusive
emesso con la sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando
sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un
breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale
un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione (Cass. Sez. III n. 16686, 20/4/2009; Cass. Sez. III n. 42978,
21/11/2007; Cass. Sez. III n. 23702, 18/06/2007). Pertanto, al giudice chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per intervenuta
presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare l'esistenza delle
seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile
di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione
richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza
dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A.
contrastante con l'ordine di demolizione. (conferma ordinanza emessa il
9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric.
Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011)
Sentenza n. 19330
DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Applicabilità del condono - Limiti
- Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. n. 326/03. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003,
convertito nella legge n. 326/03, limita l'applicabilità del condono edilizio,
con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione
residenziale ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce
espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi
per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione
che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (Cass.
Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III
n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma ordinanza
emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci,
Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud.
27/4/2011) Sentenza n. 19330
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ciro PETTI
Presidente
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Aldo FIALE
Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: SANTORIELLO Maria nata a Cava de' Tirreni il
2/12/1934
- avverso l'ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmine
Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 9 ottobre 2010, la Corte d'Appello di Salerno rigettava
l'istanza presentata nell'interesse di SANTORIELLO Maria e finalizzata ad
ottenere la revoca o la sospensione del provvedimento con il quale la Procura
Generale della Repubblica presso la Corte medesima ingiungeva la demolizione di
opere edilizie abusivamente realizzate.
Avverso tale provvedimento la predetta proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione del D.L. 269\2003,
convertito nella legge 326\03, rilevando di aver presentato regolare domanda di
condono edilizio per le opere realizzate, ricadenti in zona non sottoposta a
vincolo e che la pendenza del relativo procedimento avrebbe dovuto indurre la
Corte territoriale ad accogliere l'istanza che, invece, era stata rigettata
sull'erroneo presupposto della non condonabilità delle opere stante la loro
natura non residenziale.
Aggiungeva che tale opzione ermeneutica doveva ritenersi errata in quanto la
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2005
n. 2699 espressamente ammetteva la condonabilità degli interventi aventi
destinazione non residenziale.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è
unanime nel ritenere che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con
la sentenza passata in giudicato non possa essere sospeso se non quando sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve
lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione (Sez. III n. 16686, 20 aprile 2009; Sez. III n. 42978, 21 novembre
2007; Sez. III n. 23702, 18 giugno 2007 ed altre precedenti conformi).
La giurisprudenza appena richiamata ha altresì evidenziato che al giudice
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per
intervenuta presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare
l'esistenza delle seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono
edilizio all'immobile di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di
soggetto legittimato; procedibilità e proponibilità della domanda, con
riferimento alla documentazione richiesta; insussistenza di cause di non
condonabilità assoluta dell'opera; eventuale avvenuta emissione di una
concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di
cause ostative); attuale pendenza dell'istanza di condono; non adozione di un
provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione.
Tra le condizioni richieste rientra dunque, come si è appena visto, la
sussistenza dei requisiti di condonabilità delle opere tra i quali figura,
inequivocabilmente, la destinazione non residenziale dei manufatti.
Anche sul punto questa Corte si è più volte espressa, chiarendo che l'art. 32
del citato D.L. 269\2003 limita l'applicabilità del condono edilizio, con
riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale
(Sez. III n. 8067, 27 febbraio 2007; Sez. III n. 21679, 7 maggio 2004; Sez. III
n. 14436, 24 marzo 2004; Sez. III n. 3358, 29 gennaio 2004) ciò in quanto
l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove
costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione
non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
Va inoltre rilevato come nessuna rilevanza possa assumere il contenuto della
circolare menzionata in ricorso.
Sulla natura ed efficacia delle circolari va ricordato che si sono già
pronunciate le Sezioni Unite Civili di questa Corte evidenziandone, con
riferimento a quelle interpretative in materia tributaria, la natura di atti
meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un
parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli
uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice (SS. UU. civili
n. 23031, 2 novembre 2007).
Osservavano, in particolare, sul punto le SS. UU. civili che "la circolare
emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta
pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena
coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente
sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata
(almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da
corrispondere) direttamente al contribuente. La circolare nemmeno vincola, a ben
vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di
disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella
pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio
(atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo
"per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta
nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla
legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta,
l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non
vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera
di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione
adottata... La circolare non vincola, infine ... il Giudice tributario (e, a
maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto
impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e
ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in
quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare
la norma (del resto, al Giudice tributario è attribuita, nella materia
tributaria, la giurisdizione esclusiva)".
Tale principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve pertanto essere ribadito
osservando, anche con riferimento alla fattispecie in esame, che la circolare
interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un
mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per
il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque
porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo.
Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte appare chiaro che il
provvedimento impugnato è del tutto conforme a legge e la infondatezza delle
censure mosse in ricorso è di macroscopica evidenza in quanto la Corte
territoriale ha correttamente considerato come non suscettibili di condono gli
interventi realizzati perché rientranti nel novero delle nuove costruzioni a
destinazione non residenziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 17 MAG. 2011
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