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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una
pista in terra battuta - Titoli abilitativi - Necessità - Casi di esenzione -
Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art. 44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. Nei
casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra battuta possa
rientrare in uno dei casi esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, non trattandosi né di manutenzione, restauro o consolidamento
statico di edifici, né di intervento inerente l'esercizio di attività
agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono
necessari i titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello
paesaggistico, la cui mancanza integra i reati di cui agli artt. 44, lett. c),
d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (conferma
sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est.
Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 19568
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada
- Permessi - Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004.
Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è
necessario il permesso di costruire, anche qualora l'allargamento o la
modificazione avvengano su una precedente pista in terra battuta o strada,
trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la
costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona
paesisticamente vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche
l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione
ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle
autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico
e paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano).
(conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua,
Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 19568
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva -
Sentenza di condanna, subordinata al beneficio della sospensione condizionale
della pena. In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di
condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena
alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione
di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. Sez. III, 19.9.2007, n.
38071, Terminiello). (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di
Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott.ssa Giuliana Ferrua
Presidente
2. Dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco
Consigliere (est.)
4. Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
5. Dott.ssa Elisabetta Rosi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sui ricorsi proposti da Chiuri Emanuele, nato a Tricase il 9.7.1.951, e da
Cosi Loreta Rosaria, nata a Tricase il 10.10.1956;
- avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2009 dalla corte d'appello di Lecce;
- udita nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott.
Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- udito il difensore avv. Pietro Nicolardi;
Svolgimento del processo
La corte d'appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe ridusse la pena alla
Cosi, le concesse la non menzione e confermò nel resto la sentenza 21.10.2008
del giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, che aveva
dichiarato Chiuri Emanuele e Cosi Loreta Rosaria colpevoli dei reati di cui agli
artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, per avere costruito, in zona sottoposta a vincolo e senza i necessari
titoli abilitativi, una strada mediante riempimento con materiale tufaceo avente
lunghezza di m. 200 e larghezza di m. 7, per una superficie complessiva di circa
mq. 1.400, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
La Cosi propone ricorso per cassazione deducendo:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 22 d.p.R. 6 giugno 2001,
n. 380; violazione e falsa applicazione dell'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42; carenza di motivazione; violazione degli artt. 125, 546 e 605 cod. proc.
pen.. Lamenta che la corte d'appello ha omesso di valutare le risultanze
processuali dalle quali risultava che sul posto già nel 1997 esisteva una
strada, sulla quale erano stati eseguiti solo lavori di riempimento delle buche
con spargimento di materiale precario. Del resto la presunta differenza di
dimensioni tra la strada preesistente e l'attuale non è stata neppure
documentata dalla autorità che ha fatto il sopralluogo. Vi è inoltre carenza
motivazionale in ordine al materiale utilizzato per la sistemazione della strada
che era materiale precario e quindi per sua natura temporaneo e modificabile.
Sul punto la corte d'appello non ha risposto alle puntuali eccezioni sollevate
con l'atto di appello, sebbene la circostanza di avere usato materiale precario
dimostrava che la finalità era di rendere più agevoli ed usufruibili le opere
già esistenti. Lamenta poi che è erronea la conclusione che si trattava di
un'opera nuova. In realtà si trattava di attività di finitura di opere che non
comportavano stravolgimento urbanistico, anche perché a servizio di una
abitazione privata, né inducevano modifica stabile allo stato dei luoghi perché
la strada preesisteva, sicché non vi era bisogno di titolo abilitativi. Tutt'al
più si poteva parlare di un intervento di manutenzione straordinaria, eseguibile
in forza di DIA e senza la necessità di autorizzazione ambientale.
2) violazione e falsa applicazione dei principi in tema di concorso nel reato.
Lamenta che erroneamente e con vizio di motivazione è stato ritenuto che essa
avesse concorso nel reato senza alcuna prova in proposito.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 533 e 535 cod.
proc. pen. Lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
pena, eccessiva e sproporzionata.
4) lamenta la illegittimità dell'ordine di demolizione e dell'ordine di
rimes-sione in pristino dello stato dei luoghi e della subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla esecuzione di detti ordini.
Il Chiuri propone separato ricorso per cassazione basato su due motivi del tutto
analoghi al primo ed al quarto motivo della Cosi.
Motivi della decisione
Il primo motivo si risolve in gran parte in una censura in punto di fatto
della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa
valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non
consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato avendo la
corte d'appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni
per le quali ha ritenuto sussistente sia il reato edilizio sia quello
ambientale.
La corte ha invero accertato in punto di fatto che la strada in questione (di
lunghezza di metri 200 circa, larghezza di m. 7 circa, per una superficie di mq
1.400 circa) era stata realizzata ex novo mediante la colmatura del dislivello
con materiale tufaceo e con considerevole riempimento del suolo, su terreno di
pro-prietà degli imputati, coniugi conviventi, in area sottoposta a vincolo
paesaggistico e conduce alla loro abitazione. La corte ha quindi correttamente
ritenuto che si trattava di un intervento di nuovo costruzione, che aveva
comportato una definitiva trasformazione del territorio. In particolare, la
corte ha accertato che il preesistente viottolo della larghezza di circa tre
metri e della lunghezza di non oltre 80 metri, era stato integralmente
sostituito dalla nuova strada, che non era una sistemazione di quella
precedente, ma un'opera nuova e ben più estesa. La corte ha altresì
motivatamente escluso che l'opera potesse rientrare in uno dei casi esenti
contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non trattandosi né di
manutenzione, restauro o consolidamento statico di edifici, né di intervento
inerente l'esercizio di attività agro-silvio-pastorale senza permanente
alterazione dello stato dei luoghi.
Del tutto correttamente, pertanto, la corte d'appello ha ritenuto che
occor-ressero i titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto
quello paesaggistico, la cui mancanza integrava i reati contestati.
La corte ha quindi fatto esatta applicazione dei principi più volte affermati da
questa Corte, che ha ritenuto che per la costruzione o l'allargamento o la
mo-dificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione
av-vengano su una precedente pista o strada, è necessaria la concessione
edilizia (ora permesso di costruire), trattandosi di una trasformazione edilizia
del territorio e che quando poi la costruzione o l'allargamento o la
modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata,
occorre, oltre la concessione edilizia, anche l'autorizzazione paesistica,
poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende
indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al
controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico
ambientale (Sez. III, 3 giugno 2004, n. 33186, Spano, m. 229130, ed altre ivi
citate); e che la realizzazione di una pista in terra battuta richiede una
trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto è necessario il rilascio
della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufatto quale
strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta
l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito di
persone o mezzi (Sez. III, 3.6.2004, n. 30594, Lai, m. 230152).
E' poi evidente che l'opera non aveva sicuramente carattere precario.
E' infondato il motivo concernente il concorso della Cosi nel reato, dal momento
che la corte d'appello, con congrua ed adeguata motivazione, lo ha ri-tenuto
sussistente non già sulla base del solo titolo di comproprietà del terreno, ma
la Cosi era stata anch'essa committente delle opere abusive, come si deduceva
dal fatto che era coniuge convivente del Chiuri, che la strada era posta su un
terreno anche di sua proprietà, che la strada conduceva anche alla sua
abitazione, che essa era stata presente non solo al momento dell'accertamento
del reato ma anche al momento della esecuzione del sequestro, che essa aveva a
suo tempo chiesto ed ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di
quella casa colonica in cui abitava con il marito nel periodo estivo, che essa
pertanto condivideva con il marito l'interesse a rendere meglio servita la sua
abitazione estiva.
Il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato, sia perché
si risolve in una censura in fatto sia perché il giudice del merito ha
con-gruamente ed adeguatamente motivato sull'esercizio del proprio potere
discre-zionale in ordine alla determinazione della pena, che peraltro la corte
d'appello ha ridimensionato in favore della Così, in considerazione del suo
limitato apporto rispetto al marito.
E' infine infondato anche il quarto motivo della Cosi (e secondo motivo del
Chiuri) perché sono pienamente legittimi sia l'ordine di demolizione della
manufatto abusivo sia quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi,
sia infine la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata
alla detta demolizione ed alla detta rimessione in pristino, da eseguirsi nel
termine di due mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. E
difatti, «In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla
demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato» (da ultimo, Sez. III, 19.9.2007, n.
38071, Terminiello, m. 237825).
I ricorsi devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna di cia-scuno
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio
2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 18 MAG. 2011
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