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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivo - Pregiudizio al
territorio - Sequestro o demolizione - Cessione a terzi di manufatto abusivo -
Esecuzione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità. In tema di
reati edilizi, l'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un
immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a
terzi del manufatto, operando la demolizione nei confronti di chiunque abbia la
disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio
(Cass. n. 48925/2009, Cass. n. 22853/2007: Cass. n. 3679/2003). Invero l'ordine
di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale
e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto
essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene
e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si
tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. n.22853/2007;
Cass. n. 16687/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale
di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n.
19736
DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria edilizia - Oblazione intervenuta dopo il
giudicato di condanna - Effetti - L. n. 724/1994 - Art. 38 L. n. 47/1985. In
materia di sanatoria edilizia, il legislatore non ha compreso l'estinzione della
pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti
dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso
intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del
condono edilizio fino alle sentenza definitiva come risulta dal comma terzo
dell'articolo 38 della legge n 47 del 1985. Solo il rilascio del permesso in
sanatoria può determinare la revoca dell'ordine di demolizione contenuto in una
sentenza passata in giudicato. Pertanto, il pagamento completo e nei termini
della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito
edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile,
né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione
(Cass. sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009). (dich. inamm. il ricorso
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres.
De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736
DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo - Effetti
- Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione -
Sentenza irrevocabile. La sospensione del processo nell'attesa della
definizione della domanda di condono può essere disposta solo allorquando sia
ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo
l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che
si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n.
11051 del 30/1/2003). Il raccordo tra il procedimento amministrativo e
l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un contemperamento
tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e
l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in
presenza di una situazione giuridica suscettibile di essere modificata. Il
giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di prognosi sui tempi di
definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In
tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con
sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera
pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda
di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la possibilità dell'eventuale
emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili
(Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). (dich. inamm. il ricorso
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres.
De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Ciro Petti
Consigliere
Dott. Alfredo Teresi
Consigliere
Dott Silvio Amoresano
Consigliere
Dott. Santi Gazzarra
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal difensore di Seiello Raffaele, nato a Qualiano il 13
marzo del 1964, avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata
di Marano;
- Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- Letta la requisitoria del Procuratore generale nella persona del dott.
Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con sentenza del 24 giugno
del 2002 condannava Seiello Raffaele alla pena ritenuta di giustizia, quale
responsabile, in concorso con Marino Ciro e Valentino Rosaria, proprietari e
committenti,di abuso edilizio. Con la medesima sentenza il Tribunale ordinava la
demolizione del manufatto abusivo. La decisione era impugnata dai soli
proprietari committenti i quali in appello ottenevano il proscioglimento dal
reato edilizio per essersi lo stesso estinto per prescrizione.
Divenuta irrevocabile la decisione nei confronti del solo Seiello il Procuratore
della Repubblica ha ingiunto la demolizione.
Il Seiello ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca
dell' ingiunzione a demolire assumendo di essere stato un mero esecutore dei
lavori.
La tesi è stata respinta dal tribunale con ordinanza del 23 aprile del 2010. A
fondamento della decisione il tribunale ha osservato che il Seiello non era un
mero esecutore dei lavori in quanto lo stesso aveva dichiarato nella domanda di
condono che una parte dell'immobile sarebbe stata destinata a sua abitazione.
Inoltre era stato nominato custode del manufatto. Successivamente alla
edificazione del primo piano, accertata il 10 febbraio del 1997, era stato
stipulato un atto di compravendita con cui tale Raimondo Antonio,che si era
qualificato esecutore dei lavori, aveva ceduto l'immobile ai coniugi Marino Ciro
e Valentino Rosaria. Il Tribunale ha rilevato altresì che le opere non erano
state condonate e comunque non erano condonabili come emergeva dalla sentenza di
merito.
Ricorre per cassazione l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:
violazione di legge per avere il giudice omesso di apprezzare l'attestazione
rilasciata il 7 luglio del 1998 dall'Ufficio tecnico del Comune di Villaricca da
cui emergeva che l'immobile era stato condonato a norma della legge n 724 del
1994 nonché la circostanza che il manufatto era stato alienato a soggetti
prosciolti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
L'immobile non può essere stato condonato a norma della legge n 724 del 1994
perché è stato ultimato in epoca successiva a tale legge. Il giudice
dell'esecuzione ha accertato e dato atto che nel procedimento di cognizione non
era stato prodotto alcun provvedimento di condono e peraltro l'opera non era
condonabile per la volumetria.
In ogni caso, secondo l'orientamento costante di questa Suprema Corte (v., tra
le molte, sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009), il pagamento completo e nei
termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione
dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna
irrevocabile, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine
di demolizione. In materia di sanatoria edilizia, infatti, il legislatore non ha
compreso l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le
conseguenze derivanti dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna,
in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare
l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva come
risulta dal comma terzo dell'articolo 38 della legge n 47 del 1985 .Solo il
rilascio del permesso in sanatoria può determinare la revoca dell'ordine di
demolizione contenuto in una sentenza passata in giudicato.
La sospensione del processo nell'attesa della definizione della domanda di
condono può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente
prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella
giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto
con l'ordine di esecuzione (Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003, Rv. 224347).Il
raccordo tra il procedimento amministrativo e l'esecuzione penale viene, quindi,
effettuato sulla base di un contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida
riparazione del bene giuridico violato e l'interesse privato del condannato ad
evitare l'irreparabilità del danno in presenza di una situazione giuridica
suscettibile di essere modificata. Il giudice, perciò, deve effettuare una
valutazione di prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del
procedimento amministrativo pendente; in tale prospettiva, secondo Cass. sez. 3,
sentenza n. 16686 del 05/03/2009, che si riporta ad un indirizzo
giurisprudenziale consolidato, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo,
impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla
base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il
rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la
possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi
lontani o non prevedibili.
Ciò precisato va rilevato altresì che secondo l'orientamento di questa Corte
(Cass. n. 48925 del 2009, n 22853 del 2007: n 3679 del 2003) l'esecuzione di un
sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato
non è preclusa dall'intervenuta cessione a terzi del manufatto, operando la
demolizione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che
continui ad arrecare pregiudizio al territorio. Invero l'ordine di demolizione
delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di
sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere
eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e
vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti
di soggetti estranei alla commissione del reato (cfr per tutte Cass. n.22853 del
2007; n. 16687 del 2009).
Nella fattispecie, come accertato dai giudici del merito, il Seiello non era un
mero esecutore dei lavori, ma aveva realizzato in proprio la costruzione.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 ,
in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza
di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità
secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186
del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14/04/2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 19 MAG. 2011
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