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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 28/01/2011 Ordinanza n. 2064
RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Pagamento della Tariffa di Igiene
Ambientale (T.I.A.) - Restituzione delle maggiori somme indebitamente
corrisposta a titolo di IVA - Controversia tra soggetti privati - Diritto di
rivalsa - Giurisdizione del giudice ordinario - Contemporanea pendenza giudizio
tributario - Art. 10, D. L.vo n. 546/1992 - Art. 295 c.p.c.. In tema di IVA,
spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal
consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che
abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere
la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto
dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla
legge: poiche', infatti, soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui
che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in
questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed
Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti
privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare
dell'imposta applicata in misura contestata" (Cass. SS.UU. 2775/2007; conf.
6632/2003, 1147/2000). Il principio resta valido anche quando, come nella
specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di
una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere
impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto
tributario" (Cass. SS.UU. 15031/2009). Ne' rileva la circostanza che il giudizio
sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se
l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA.
Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di
rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla
controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al Decreto
Legislativo articolo 10 n. 546 del 1992), il giudice ordinario competente ha
sempre il potere "di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto
impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la
sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in caso di
contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009). Pres.
De Luca, Rel. Merone, Ric. Bo. Gi. C. V. S.P.A.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite, 28/01/2011 Ordinanza n. 2064
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cass. Sez. Unite Civile
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele
- Primo Presidente f.f.
Dott. PROTO Vincenzo
- Presidente di Sezione
Dott. MERONE Antonio
- Consigliere rel.
Dott. PICCIALLI Luigi
- Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio
- Consigliere
Dott. RORDORF Renato
- Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi
- Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo
- Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2946/2010 proposto da:
BO. GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio
dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente 2010
all'avvocato CORNELIO ENRICO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
V. S.P.A. - VE. EN. RI. ID. TE. AM. SE., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso
lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA, per delega a margine del
controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1546/2009
del GIUDICE DI PACE di VENEZIA;
uditi gli avvocati Enrico CORNELIO, Andrea PASQUALIN; udita la relazione della
causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2010 dal Consigliere Dott.
ANTONIO MERONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo
FEDELI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la
giurisdizione del giudice tributario con le pronunce di legge.
FATTO
Il sig. Bo.Gi. ha proposto ricorso dinanzi al giudice di Pace di Venezia perche'
ingiungesse alla Ve. S.p.a. la restituzione, in suo favore, della somma
indebitamente corrisposta a titolo di IVA, in occasione del pagamento della
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
Il Bo. sostiene che la natura di obbligazione tributaria della TIA, riconosciuta
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, esclude che il
pagamento di tale tributo possa essere gravato da altro tributo.
Lo stesso Bo. ricorre oggi dinanzi a queste SS.UU., ai sensi dell'articolo 41
c.p.c., e chiede che venga risolta preventivamente la questione di
giurisdizione, difendendo la scelta operata a favore del giudice ordinario.
La Ve. S.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce che, trattandosi di un
rimborso di imposta (iva nella specie), la giurisdizione appartiene al giudice
tributario.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.. Il
P.G. ha concluso come in atti.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere giudicata dal giudice
ordinario.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'e' motivo di
discostarsi, "In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in
ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del
professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o
la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme
addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota
asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiche', infatti,
soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui che effettua la cessione
di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad
oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria,
ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero
accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in
misura contestata" (Cass. SS.UU. 2775/2007; conf. 6632/2003, 1147/2000). Il
principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga
totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati,
alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello
schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS.UU.
15031/2009). Ne' rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di
rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta e
quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA. Infatti, nelle controversie
tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che
si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte (non
identificabile in uno dei soggetti di cui al Decreto Legislativo n. 546 del
1992, articolo 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere "di
sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia
presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio,
ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del
giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009).
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le controversie relative
all'indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla
giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare
uno degli atti previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, e,
di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nel
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10. Quando la controversia si
svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia
impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario si
riappropria della giurisdizione e non rileva che la composizione della lite
debba passare attraverso la interpretazione di una norma tributaria. L'odierna
controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato
dalla Ve. s.p.a. "il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma
tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto
tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere
impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà -
soggezione" (Cass. 15031/2009). In definitiva, "Se manca un soggetto investito
di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto
tributario, cosi come se manca un provvedimento che sia espressione di tale
potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce
dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva"
(idem).
Il Collegio non ignora che con ordinanza n. 18721/2010, la quinta sezione civile
di questa Corte ha rimesso al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, ai sensi degli articoli 267 del Trattato istitutivo dell'Unione e
articolo 295 c.p.c., la questione della compatibilità del disallineamento dei
termini entro i quali il consumatore finale ed il soggetto iva possono agire per
ottenere il rimborso: termine decennale per il primo e biennale per il secondo,
con la conseguenza che quest'ultimo resta definitivamente inciso ove il primo
agisca per il rimborso dopo il biennio, violando i principi di effettività, di
non discriminazione e di neutralità fiscale.
Ritiene il Collegio che non sia necessario sospendere l'odierno giudizio in
attesa della decisione della CGUE.
Infatti, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata dinanzi al giudice
comunitario, pur potendo involgere profili processuali, non può determinare un
ampliamento dei limiti delle giurisdizioni speciali, fissati in maniera
inderogabile dalla Costituzione. Su tali limiti, quando non sorga un problema di
incostituzionalità, la competenza a decidere in via esclusiva appartiene a
questo Collegio.
Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese
di questo giudizio vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni
giurisprudenziali registrate prima della formazione della recente giurisprudenza
applicata nella specie.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese.
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