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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 28/01/2011 Ordinanza n. 2064



RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) - Restituzione delle maggiori somme indebitamente corrisposta a titolo di IVA - Controversia tra soggetti privati - Diritto di rivalsa - Giurisdizione del giudice ordinario - Contemporanea pendenza giudizio tributario - Art. 10, D. L.vo n. 546/1992 - Art. 295 c.p.c.. In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiche', infatti, soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata" (Cass. SS.UU. 2775/2007; conf. 6632/2003, 1147/2000). Il principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS.UU. 15031/2009). Ne' rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA. Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al Decreto Legislativo articolo 10 n. 546 del 1992), il giudice ordinario competente ha sempre il potere "di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009). Pres. De Luca, Rel. Merone, Ric. Bo. Gi. C. V. S.P.A.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 28/01/2011 Ordinanza n. 2064


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cass. Sez. Unite Civile



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele                                     - Primo Presidente f.f.
Dott. PROTO Vincenzo                                      - Presidente di Sezione
Dott. MERONE Antonio                                      - Consigliere rel.
Dott. PICCIALLI Luigi                                          - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio                                    - Consigliere
Dott. RORDORF Renato                                     - Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi                                         - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo                                  - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano                              - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso 2946/2010 proposto da:
BO. GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente 2010 all'avvocato CORNELIO ENRICO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -


contro


V. S.P.A. - VE. EN. RI. ID. TE. AM. SE., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA, per delega a margine del controricorso;


- controricorrente -


per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1546/2009 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA;
uditi gli avvocati Enrico CORNELIO, Andrea PASQUALIN; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario con le pronunce di legge.


FATTO


Il sig. Bo.Gi. ha proposto ricorso dinanzi al giudice di Pace di Venezia perche' ingiungesse alla Ve. S.p.a. la restituzione, in suo favore, della somma indebitamente corrisposta a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
Il Bo. sostiene che la natura di obbligazione tributaria della TIA, riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, esclude che il pagamento di tale tributo possa essere gravato da altro tributo.
Lo stesso Bo. ricorre oggi dinanzi a queste SS.UU., ai sensi dell'articolo 41 c.p.c., e chiede che venga risolta preventivamente la questione di giurisdizione, difendendo la scelta operata a favore del giudice ordinario.
La Ve. S.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce che, trattandosi di un rimborso di imposta (iva nella specie), la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.. Il P.G. ha concluso come in atti.


DIRITTO


Ritiene il Collegio che la controversia debba essere giudicata dal giudice ordinario.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'e' motivo di discostarsi, "In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiche', infatti, soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata" (Cass. SS.UU. 2775/2007; conf. 6632/2003, 1147/2000). Il principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS.UU. 15031/2009). Ne' rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA. Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere "di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare uno degli atti previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, e, di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario si riappropria della giurisdizione e non rileva che la composizione della lite debba passare attraverso la interpretazione di una norma tributaria. L'odierna controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dalla Ve. s.p.a. "il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà - soggezione" (Cass. 15031/2009). In definitiva, "Se manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva" (idem).

Il Collegio non ignora che con ordinanza n. 18721/2010, la quinta sezione civile di questa Corte ha rimesso al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 267 del Trattato istitutivo dell'Unione e articolo 295 c.p.c., la questione della compatibilità del disallineamento dei termini entro i quali il consumatore finale ed il soggetto iva possono agire per ottenere il rimborso: termine decennale per il primo e biennale per il secondo, con la conseguenza che quest'ultimo resta definitivamente inciso ove il primo agisca per il rimborso dopo il biennio, violando i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale.

Ritiene il Collegio che non sia necessario sospendere l'odierno giudizio in attesa della decisione della CGUE.

Infatti, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata dinanzi al giudice comunitario, pur potendo involgere profili processuali, non può determinare un ampliamento dei limiti delle giurisdizioni speciali, fissati in maniera inderogabile dalla Costituzione. Su tali limiti, quando non sorga un problema di incostituzionalità, la competenza a decidere in via esclusiva appartiene a questo Collegio.

Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese di questo giudizio vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali registrate prima della formazione della recente giurisprudenza applicata nella specie.


P.Q.M.


La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese.



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