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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento
soggettivo della contravvenzione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. La
contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, può
essere commessa anche per colpa [Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta;
3.2.2011, n. 3886, Latito; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008,
n. 37472, Belloi ed altri; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982,
Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica
ed altri]. Infatti, non è ravvisabile, alcuna eccezione al principio generale
stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.. (conferma
ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres.
Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud.
27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento
soggettivo della contravvenzione – Venditore e compratore - Art. 44, lett. b),
D.P.R. n. 380/2001. In tema di lottizzazione abusiva, il venditore, non può
predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di
alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui
gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e
diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e
pianificatone di zona. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in
una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante
contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III,
2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB.
LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Concorso di persone
nel reato - Condotta dell'acquirente e del sub-acquirente - Semplice adesione al
disegno criminoso – Nesso causale - Configurabilità del reato – Presupposti -
Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. Il reato di lottizzazione abusiva,
nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto
in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che
regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione
del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente
costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla
verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza
che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Di conseguenza, la
lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo,
poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un
'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti
dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione
territoriale [Cass., sez. lII, 8.10.2009, n. 39078]. La condotta
dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez.
Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente
nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il
venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno
criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione
(deliberante o per trascuratezza) di specifici doveri dì informazione e
conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale nella
sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi,
solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva,
ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -
pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti
doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di
illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole
dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale
diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del
venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si
collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed
indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato
lottizzatorio. Le posizioni, sono separabili se risulti provata la malafede dei
venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni [Cass., Sez. III, 10.7.1990, n. 10162, Oranges e
5.3.1998, n. 292, Cusimano]. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere
considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia
di lottizzazione negoziale [Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi].
(conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010)
Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III,
1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo -
Qualsiasi bene a chiunque appartiene – Presupposti - Facoltà di uso
dell'immobile sequestrato - Utilizzazione residenziale del manufatto –
Esclusione - Art. 321 c.p.p.. In tema di lottizzazione, oggetto del
sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere
qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al
reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove
lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o
di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della
commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass., n. 3919/2010; n.
1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n.
29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Quanto alla
possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve ritenersi che la
concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto con le stesse
finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e
vanificandole [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri;
13.1,2009, n. 825, Violante]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di
VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CIRO PETTI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DUDA WOJCIECH MATEUSZ N. IL 17/04/1986
avverso l'ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott.
Vito D'Ambrosio il quale ha richiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Francesco Loiacono, il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Vibo Valentia - con ordinanza del 2.4.2010 - rigettava l'istanza
di riesame proposta nell'interesse di Duda Wojciech Mateusz avverso il
provvedimento 1.2.2010 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva
convalidato il sequestro preventivo di un villino di proprietà del Duda sito in
località Judice della frazione Coccorino del Comune di loppolo, ipotizzando nei
confronti dell'indagato il concorso nel delitto di abuso di ufficio correlato
all'illecito rilascio del permesso di costruire (art. 323 cod. pen.) e la
contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, stante la
ritenuta illegittimità del titolo abilitativo rilasciato; nonché ipotizzando,
nei confronti di persone diverse, il concorso nel reato di lottizzazione
abusiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Duda, il quale ha
eccepito che:
- il proprio assistito sarebbe completamente estraneo agli ipotizzati reati di
abuso di ufficio e di edificazione abusiva, poiché la concessione edilizia
considerata illegittima è stata rilasciata il 10.1.2006 a soggetto diverso e
l'indagato non ha realizzato alcuna attività di edificazione, avendo soltanto
acquistato, con atto notarile del 24.4.2008, un immobile già da tempo realizzato
e già in precedenza abitato da altri;
- al Duda (cittadino polacco che non conosce la lingua italiana e che si è
avvalso, per la stipula dell'atto di acquisto, di procuratrice speciale
anch'essa straniera), quale mero acquirente dell'immobile, Il P.M. non ha
contestato il reato di lottizzazione abusiva ed egli, comunque, avrebbe agito in
assoluta buona fede, avendo fatto razionale affidamento nella concessione
edilizia rilasciata e nella legittimità dei provvedimenti e degli elementi
evidenziati nell'atto di vendita rogato dal notaio;
- non sarebbe ravvisabile il preteso "periculum in mora", in relazione
all'art. 321, 1° comma, c.p.p., perché non potrebbe ipotizzarsi alcun pericolo
"concreto ed attuale" di aggravamento delle conseguenze dannose di alcun reato;
- incongruamente sarebbe stato mantenuto il divieto di utilizzabilità del
fabbricato.
Le doglianze anzidette sono state ulteriormente illustrate con memoria
depositata il 29.10.2010, alla quale il difensore ha allegato copia dell'atto di
acquisto dell'immobile.
**************
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Gli aspetti essenziali della vicenda;
La vicenda che ci occupa si inquadra nella complessiva realizzazione di una
pluralità di manufatti in una "zona agricola" della località Judice di Coccorino
di Ioppolo.
L'art. 51 della legge 16.4.2002, n. 19 della Regione Calabria prevede:
- al comma 3, che "Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con I'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
c) la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua
destinazione";
- al comma 5, che "E' consentito l'asservimento dì lotti non contigui ma
funzionalmente legati per il raggiungimento dell' unità colturale minima ... ".
L'art. 52 della stessa legge regionale n. 19/2002 subordina, poi, il rilascio
del permesso di costruire "per nuove costruzioni rurali"' alla condizione "che
l'azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino la
dimensione dell'unità aziendale minima" [prevista dal precedente art. 50, comma
5, "per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività
agricola"].
Secondo la prospettazione accusatoria, nella zona agricola omogenea in oggetto
la natura degli insediamenti edilizi progressivamente assentiti ha in fatto
determinato, anche attraverso la complicità di organi ed uffici comunali, uno
stravolgimento della destinazione di piano, poiché quella zona risulta oggi
variamente occupata da insediamenti di tipo esclusivamente residenziali;
assentiti sulla base di progettazioni dissimulanti la realizzazione di residenze
agricole previo asservimento di particelle fondiarie anche non contigue ai fini
del conseguimento dell'indice di fabbricabilità correlato ai parametri fissati
dalla legge n. 19/2002 della Regione Calabria.
Le costruzioni poste in essere - mancando ogni presupposto diretto, connesso e
dipendente dal processo di coltivazione agricola dei terreni e viceversa
integrando un complesso residenziale completamente avulso da tale processo -
hanno conferito un assetto urbanistico differente alla porzione di territorio
preso in esame, in violazione agli strumenti pianificatori, concretizzando
sostanzialmente un cambio della destinazione di zona, definitivamente
trasformata da agricola in residenziale.
L'immobile acquistato dal Duda, in particolare, è stato realizzato con
concessione edilizia riferita ad una "casa di legno" definita `fabbricato
rurale"; esso è dotato di piscina per la quale risulta rilasciato permesso in
sanatoria in data 4.8.2007.
2. La posizione del Duda
Il Tribunale del riesame, nella specie, non ha indicata alcun elemento da cui
possa dedursi il fumus del concorso del Duda nel delineato reato di cui
all'art. 323 cod. pen. e, quanto alla contravvenzione edilizia a lui contestata,
va rilevato che il mero acquisto di un immobile abusivamente costruito non
comporta la configurabilità, nei confronti dell'acquirente, del reato di
costruzione illecita. Con l'ultimazione della costruzione, infatti, l'illecito
si è esaurito e, in mancanza di qualsiasi proprio intervento sull'immobile, il
compratore, per il solo fatto di possedere un fabbricato illegittimo, non compie
alcun reato.
Nella vicenda in esame, però, il Duda - pur non risultando allo stato indagato
per il reato di lottizzazione abusiva - non può. per tale sola circostanza,
essere considerato "terzo" rispetto a tale reato che attualmente è ascritto a
persone da lui diverse, in quanto ben potrebbe assumere, in seguito ad ulteriori
e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non riveste.
La misura di cautela reale applicata all'immobile da lui acquistato, pertanto,
ben si giustifica in relazione alla ipotizzata fattispecie lottizzatoria.
3. I possibili soggetti attivi nel reato di lottizzazione abusiva
Il reato di lottizzazione abusiva, infatti, secondo concorde interpretazione
giurisprudenziale, nella molteplicità di forme che esso può assumere in
concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in
base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono
partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse
da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un
contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli
diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita
complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente
plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti
verso un 'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i
comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di
programmazione territoriale [vedi Cass., sez. III, 8.10.2009, n. 39078].
La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto
ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante
contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello
[vedi Cass., Sez_ Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric_ Fogliani] e, per la
cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o
un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una
semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere
anche attraverso la violazione (deliberante o per trascuratezza) di specifici
doveri dì informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [vedi, sul
punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli
soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi
dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente
anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela
giuridica].
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega
con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo
convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei
venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni [vedi già Cass., Sez. III: 10.7.1990, n. 10162,
Oranges e 5.3.1998, n. 292, Cusimano].
Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con
valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità,
allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto
successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente
finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione
negoziale [vedi Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi].
4. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la
contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa
essere commessa anche per colpa [vedi, tra le molteplici pronunzie in tal senso,
Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Latito;
29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri;
7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940,
Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri].
Non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per
le contravvenzioni dall'art. 42, 4' comma, cod. pen.
Il venditore, come si è detto, non può predisporre l'alienazione degli immobili
in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che
acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle
previsioni urbanistiche e pianificatone di zona: "Il compratore che omette di
acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone
colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un
determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [cosi
testualmente Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri].
Va rilevato, inoltre, che oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma
dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e,
quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche
indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità,
idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze
del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente
rilevanti [vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005,
n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n.
156/1993, n. 2296/1992].
Alla stregua di detto principio il Tribunale - tenuto conto dei limiti della
cognizione ad esso demandata nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il
riesame di provvedimenti di sequestro [vedi Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, ric.
P.M. in proc. Bassi] - non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni
di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti.
Nella specie, comunque, la pretesa buona fede del ricorrente non è stata
affermata ed anzi:
- dall'atto notarile di acquisto dell'immobile e dal certificato di destinazione
urbanistica ad esso allegato, nonché dalla stessa concessione edilizia, emergeva
con assoluta evidenza la destinazione agricola sia del fabbricato sia dell'area
interessata dall'intervento edificatorio;
- è impensabile che, anche chi sia completamente ignorante in materia, possa
ritenersi in buona fede allorquando vada ad acquistare un villino che intende
destinare ad uso residenziale in un'area classificata, invece, come destinata ad
usi agricoli.
5. Il contestato pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del
reato (art. 321,10 comma, c.p.p.)
La vicenda che ci occupa appare inerire ad un fenomeno speculativo di ampia
portata, che ha un forte impatto sul territorio sotto il profilo dell'assetto
urbanistico di esso, in quanto pregiudica le autonome scelte della
programmazione edificatoria e condiziona la pubblica Amministrazione
nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In raffronto agli anzidetti beni tutelati e suscettibili di compromissione deve
essere valutata - conseguentemente - la situazione di pericolo di aggravamento o
di protrazione delle conseguenze del reato, che l'adozione del sequestro
preventivo è finalizzata ad impedire.
Nella specie - tenuto conto dei criteri direttivi generali enunciati dalle
Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 29.1.2003, n. 2, Innocenti
- risulta adeguatamente e razionalmente evidenziata la concretezza ed attualità
della compromissione dei beni giuridici protetti, poiché il godimento e la
disponibilità attuale degli immobili implica una effettiva ulteriore lesione
degli interessi tutelati in quanto:
- appare evidente l'aggravamento del c.d. carico urbanistico (sotto i profili
del necessario adeguamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria), in quanto
il singolo villino costituisce parte di un complesso edilizio residenziale
realizzato ex novo, che va integrato con l'aggregato urbano preesistente;
- si pone, per il Comune, la necessità di provvedere ad una nuova complessiva
organizzazione del proprio territorio (da attuarsi, in sede di ripianificazione,
con il coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le loro possibili
relazioni, e con l'assegnazione ad ogni singola destinazione d'uso di
determinate qualità e quantità di servizi);
- l'aumento esponenziale del rapporto di copertura urbana rispetto all'abitato originario (secondo la relazione redatta dal consulente tecnico del P.M., confutata però da una consulenza di parte con argomentazioni che non possono essere adeguatamente valutate in questa sede incidentale) metterebbe in pericolo l'equilibrio idrogeologico del suolo, "con dissesti gravitativi anche per la mancanza di controllo del deflusso idrico superficiale, nonché di travaso delle acque ricollegabile ai massicci interventi di sbancamento e splateamento di ampie superfici".
La persistente disponibilità del bene comporta, dunque, perduranti effetti
lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento
neutro sotto il profilo dell'offensività" nel senso illustrato dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 12878/2003.
6. La facoltà di uso dell'immobile sequestrato
Quanto alla possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve
ritenersi che la concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto
con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate,
contraddicendole e vanificandole [vedi Cass., Sez. ÌII: 21.12.2009, n. 48924,
Tortora ed altri; 13.1,2009, n. 825, Violante].
7. AI rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di
consiglio del 27.4.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'1 GIU. 2011
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