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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853



DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento soggettivo della contravvenzione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001.
La contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, può essere commessa anche per colpa [Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Latito; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri]. Infatti, non è ravvisabile, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento soggettivo della contravvenzione – Venditore e compratore - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001.
In tema di lottizzazione abusiva, il venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Concorso di persone nel reato - Condotta dell'acquirente e del sub-acquirente - Semplice adesione al disegno criminoso – Nesso causale - Configurabilità del reato – Presupposti - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. Il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Di conseguenza, la lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un 'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale [Cass., sez. lII, 8.10.2009, n. 39078]. La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberante o per trascuratezza) di specifici doveri dì informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni [Cass., Sez. III, 10.7.1990, n. 10162, Oranges e 5.3.1998, n. 292, Cusimano]. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo - Qualsiasi bene a chiunque appartiene – Presupposti - Facoltà di uso dell'immobile sequestrato - Utilizzazione residenziale del manufatto – Esclusione - Art. 321 c.p.p..
In tema di lottizzazione, oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass., n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Quanto alla possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve ritenersi che la concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; 13.1,2009, n. 825, Violante]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI                            - Presidente
Dott. MARIO GENTILE                     - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                           - Consigliere Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO              - Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI                      - Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) DUDA WOJCIECH MATEUSZ N. IL 17/04/1986
avverso l'ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha richiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Francesco Loiacono, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


FATTO E DIRITTO


Il Tribunale di Vibo Valentia - con ordinanza del 2.4.2010 - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Duda Wojciech Mateusz avverso il provvedimento 1.2.2010 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo di un villino di proprietà del Duda sito in località Judice della frazione Coccorino del Comune di loppolo, ipotizzando nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di abuso di ufficio correlato all'illecito rilascio del permesso di costruire (art. 323 cod. pen.) e la contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, stante la ritenuta illegittimità del titolo abilitativo rilasciato; nonché ipotizzando, nei confronti di persone diverse, il concorso nel reato di lottizzazione abusiva.


Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Duda, il quale ha eccepito che:
- il proprio assistito sarebbe completamente estraneo agli ipotizzati reati di abuso di ufficio e di edificazione abusiva, poiché la concessione edilizia considerata illegittima è stata rilasciata il 10.1.2006 a soggetto diverso e l'indagato non ha realizzato alcuna attività di edificazione, avendo soltanto acquistato, con atto notarile del 24.4.2008, un immobile già da tempo realizzato e già in precedenza abitato da altri;
- al Duda (cittadino polacco che non conosce la lingua italiana e che si è avvalso, per la stipula dell'atto di acquisto, di procuratrice speciale anch'essa straniera), quale mero acquirente dell'immobile, Il P.M. non ha contestato il reato di lottizzazione abusiva ed egli, comunque, avrebbe agito in assoluta buona fede, avendo fatto razionale affidamento nella concessione edilizia rilasciata e nella legittimità dei provvedimenti e degli elementi evidenziati nell'atto di vendita rogato dal notaio;
- non sarebbe ravvisabile il preteso "periculum in mora", in relazione all'art. 321, 1° comma, c.p.p., perché non potrebbe ipotizzarsi alcun pericolo "concreto ed attuale" di aggravamento delle conseguenze dannose di alcun reato;
- incongruamente sarebbe stato mantenuto il divieto di utilizzabilità del fabbricato.


Le doglianze anzidette sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 29.10.2010, alla quale il difensore ha allegato copia dell'atto di acquisto dell'immobile.


**************

 

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

 

1. Gli aspetti essenziali della vicenda;


La vicenda che ci occupa si inquadra nella complessiva realizzazione di una pluralità di manufatti in una "zona agricola" della località Judice di Coccorino di Ioppolo.
L'art. 51 della legge 16.4.2002, n. 19 della Regione Calabria prevede:
- al comma 3, che "Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con I'allevamento e valorizzazione dei prodotti;

b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione";
- al comma 5, che "E' consentito l'asservimento dì lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell' unità colturale minima ... ".

L'art. 52 della stessa legge regionale n. 19/2002 subordina, poi, il rilascio del permesso di costruire "per nuove costruzioni rurali"' alla condizione "che l'azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima" [prevista dal precedente art. 50, comma 5, "per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola"].


Secondo la prospettazione accusatoria, nella zona agricola omogenea in oggetto la natura degli insediamenti edilizi progressivamente assentiti ha in fatto determinato, anche attraverso la complicità di organi ed uffici comunali, uno stravolgimento della destinazione di piano, poiché quella zona risulta oggi variamente occupata da insediamenti di tipo esclusivamente residenziali; assentiti sulla base di progettazioni dissimulanti la realizzazione di residenze agricole previo asservimento di particelle fondiarie anche non contigue ai fini del conseguimento dell'indice di fabbricabilità correlato ai parametri fissati dalla legge n. 19/2002 della Regione Calabria.


Le costruzioni poste in essere - mancando ogni presupposto diretto, connesso e dipendente dal processo di coltivazione agricola dei terreni e viceversa integrando un complesso residenziale completamente avulso da tale processo - hanno conferito un assetto urbanistico differente alla porzione di territorio preso in esame, in violazione agli strumenti pianificatori, concretizzando sostanzialmente un cambio della destinazione di zona, definitivamente trasformata da agricola in residenziale.


L'immobile acquistato dal Duda, in particolare, è stato realizzato con concessione edilizia riferita ad una "casa di legno" definita `fabbricato rurale"; esso è dotato di piscina per la quale risulta rilasciato permesso in sanatoria in data 4.8.2007.


2. La posizione del Duda


Il Tribunale del riesame, nella specie, non ha indicata alcun elemento da cui possa dedursi il fumus del concorso del Duda nel delineato reato di cui all'art. 323 cod. pen. e, quanto alla contravvenzione edilizia a lui contestata, va rilevato che il mero acquisto di un immobile abusivamente costruito non comporta la configurabilità, nei confronti dell'acquirente, del reato di costruzione illecita. Con l'ultimazione della costruzione, infatti, l'illecito si è esaurito e, in mancanza di qualsiasi proprio intervento sull'immobile, il compratore, per il solo fatto di possedere un fabbricato illegittimo, non compie alcun reato.


Nella vicenda in esame, però, il Duda - pur non risultando allo stato indagato per il reato di lottizzazione abusiva - non può. per tale sola circostanza, essere considerato "terzo" rispetto a tale reato che attualmente è ascritto a persone da lui diverse, in quanto ben potrebbe assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non riveste.


La misura di cautela reale applicata all'immobile da lui acquistato, pertanto, ben si giustifica in relazione alla ipotizzata fattispecie lottizzatoria.


3. I possibili soggetti attivi nel reato di lottizzazione abusiva


Il reato di lottizzazione abusiva, infatti, secondo concorde interpretazione giurisprudenziale, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.


La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un 'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale [vedi Cass., sez. III, 8.10.2009, n. 39078].


La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [vedi Cass., Sez_ Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric_ Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberante o per trascuratezza) di specifici doveri dì informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica].


L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.


Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.


Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni [vedi già Cass., Sez. III: 10.7.1990, n. 10162, Oranges e 5.3.1998, n. 292, Cusimano].


Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [vedi Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi].


4. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.


La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa [vedi, tra le molteplici pronunzie in tal senso, Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Latito; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri].
Non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4' comma, cod. pen.
Il venditore, come si è detto, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [cosi testualmente Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri].
Va rilevato, inoltre, che oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992].


Alla stregua di detto principio il Tribunale - tenuto conto dei limiti della cognizione ad esso demandata nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro [vedi Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi] - non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti.


Nella specie, comunque, la pretesa buona fede del ricorrente non è stata affermata ed anzi:
- dall'atto notarile di acquisto dell'immobile e dal certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, nonché dalla stessa concessione edilizia, emergeva con assoluta evidenza la destinazione agricola sia del fabbricato sia dell'area interessata dall'intervento edificatorio;
- è impensabile che, anche chi sia completamente ignorante in materia, possa ritenersi in buona fede allorquando vada ad acquistare un villino che intende destinare ad uso residenziale in un'area classificata, invece, come destinata ad usi agricoli.


5. Il contestato pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (art. 321,10 comma, c.p.p.)


La vicenda che ci occupa appare inerire ad un fenomeno speculativo di ampia portata, che ha un forte impatto sul territorio sotto il profilo dell'assetto urbanistico di esso, in quanto pregiudica le autonome scelte della programmazione edificatoria e condiziona la pubblica Amministrazione nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.


In raffronto agli anzidetti beni tutelati e suscettibili di compromissione deve essere valutata - conseguentemente - la situazione di pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, che l'adozione del sequestro preventivo è finalizzata ad impedire.


Nella specie - tenuto conto dei criteri direttivi generali enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 29.1.2003, n. 2, Innocenti - risulta adeguatamente e razionalmente evidenziata la concretezza ed attualità della compromissione dei beni giuridici protetti, poiché il godimento e la disponibilità attuale degli immobili implica una effettiva ulteriore lesione degli interessi tutelati in quanto:
- appare evidente l'aggravamento del c.d. carico urbanistico (sotto i profili del necessario adeguamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria), in quanto il singolo villino costituisce parte di un complesso edilizio residenziale realizzato ex novo, che va integrato con l'aggregato urbano preesistente;
- si pone, per il Comune, la necessità di provvedere ad una nuova complessiva organizzazione del proprio territorio (da attuarsi, in sede di ripianificazione, con il coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le loro possibili relazioni, e con l'assegnazione ad ogni singola destinazione d'uso di determinate qualità e quantità di servizi);

- l'aumento esponenziale del rapporto di copertura urbana rispetto all'abitato originario (secondo la relazione redatta dal consulente tecnico del P.M., confutata però da una consulenza di parte con argomentazioni che non possono essere adeguatamente valutate in questa sede incidentale) metterebbe in pericolo l'equilibrio idrogeologico del suolo, "con dissesti gravitativi anche per la mancanza di controllo del deflusso idrico superficiale, nonché di travaso delle acque ricollegabile ai massicci interventi di sbancamento e splateamento di ampie superfici".


La persistente disponibilità del bene comporta, dunque, perduranti effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività" nel senso illustrato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12878/2003.


6. La facoltà di uso dell'immobile sequestrato


Quanto alla possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve ritenersi che la concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole [vedi Cass., Sez. ÌII: 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; 13.1,2009, n. 825, Violante].


7. AI rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 27.4.2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'1 GIU. 2011



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