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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Cc. 3/05/2011) Sentenza n. 21863
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - RIFIUTI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
ed a Protezione Speciale - Impianto di smaltimento rifiuti - Autorizzazione
integrata ambientale - Nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo
ambientale - Necessità - D.L.vo n. 152/06 - Artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05 - L.
n. 394/91 - Art. 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di Autorizzazione Integrata
Ambientale, l’assunto secondo cui la stessa sostituisce ai fini della
realizzazione di laghetti artificiali connessi ad un impianto di smaltimento
rifiuti anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo
ambientale è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli
artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale,
sostituisce ed assorbisce tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione
ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di
cui al D.L.vo n. 152/06, ma non sostituisce il nulla-osta richiesto dalla L. n.
394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta
a tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica
peculiarità. (conferma Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 20/09/010) Pres.
Squassoni, Est. Gentile, Ric. Baroni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Cc. 3/05/2011) Sentenza n. 21863
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Claudia Squassoni Presidente
1. Dott. Mario Gentile Consigliere
2. Dott. Giulio Sarno Consigliere
3. Dott. Elisabetta Rosi Consigliere Est.
4. Dott. Alessandro Marte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
Baroni Alessandro, nato il 19/10/1947
Sanna Marco, nato il 31/03/1959
- Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 20/09/010
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
- Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Salzano che ha
concluso per Rigetto del ricorso
- Udito il difensore Avv. Dario De Blasis, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, Baroni Alessandro e Sanna Marco.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20/09/010 - provvedendo sulla
richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Baroni Alessandro e Sanna Marco
avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di
Civitavecchia in data 14/07/010 - rigettava il gravame limitatamente al reato di
cui al capo e) della contestazione, ex art. 3 L. n. 394/91
Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cpp.
In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non ricorrevano il
fumus commissi delicti relativo al reato di cui all'art. 30 L. 394/91 [capo
c) della rubrica] - posto a base del sequestro preventivo de quo - poiché
le opere in questione erano state autorizzate mediante il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; il tutto ai sensi della Legge Reg.
21/2004.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerate del 03/05/011, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso il 14/07/010 -
nell'ambito del procedimento penale n. 4030/2010 RGNR pendente nei confronti di
Baroni Alessandro (quale rappresentante legale della società `Bracciano Ambiente
S.p.A.") e Sauna Marco (quale progettista e direttore dei lavori) - disponeva il
sequestro preventivo delle opere di movimento terra e di scavo per la
realizzazione di laghetti artificiali come indicati in atti, ubicati in
Bracciano località Cupinoro, il tutto in ordine ai reati di cui agli artt. 44
lett. c) D.P.R. n. 380/01 [capo a) della rubrica]; 181 D.L.vo n. 42/04 [capo
b)]; 30 L. n. 394/91 [capo c)], trattandosi di zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ed a Protezione Speciale ai sensi delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 651 del 19/07/05.
Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza emessa il 20/9/010, confermava il
decreto impugnato limitatamente al reato di cui all'art. 30 L. n.394/91 [capo e)
della rubrica].
Baroni Alessandro e Sanna Marco proponevano l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del riesame ha evidenziato - per quanto attiene alla
imputazione di cui all'art. 30 L. n. 394/91 - che l'Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 46 del 25/05/07, come rilasciato in atti, ai sensi degli artt. 5 e
7 D.L.vo 18/02/05 n. 59, non era titolo abilitativo sufficiente ai fini della
realizzazione di laghetti artificiali (per un totale di mq 900,00 circa)
connessi all'impianto di smaltimento di rifiuti, gestito dalla S.p.A. "Bracciano
Ambiente".
In particolare i laghetti erano finalizzati alla raccolta del percolato.
Detti invasi erano opere da realizzare all'interno della zona a Protezione
Speciale denominata "Comprensorio Tolfetano - Cerite-Manziate" (ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 19/07/05) - per cui era
necessario anche il nulla-osta del competente Ente Parco preposto alla gestione
del citato comprensorio, ex art. 30 L. 394/91.
Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non
censurabili in sede di legittimità.
L'assunto difensivo - secondo cui l'Autorizzazione Integrata Ambientale
sostituiva, ai fini della realizzazione delle opere in esame anche il nulla-osta
dell'Ente preposto alla gestione del citato comprensorio è errato in diritto,
poiché non conforme alla disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del citato D.L.vo
59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed
assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l'installazione ed il
funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al
D.L.vo n.152/06, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. 394/91,
stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione, diretta a
tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica peculiarità.
Né risulta, peraltro, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/07, come
rilasciata in concreto a favore della "Bracciano Ambiente S.p.A.", prevedeva
esplicitamente che la stessa sostituiva o assorbiva anche il nulla-osta
dell'Ente preposto alla gestione della citata Zona a Protezione Speciale di cui
al "Comprensorio Tolfetano -Cerite-Manziate".
Quanto poi all'ulteriore assunto difensivo - secondo cui i laghetti o invasi in
esame non erano destinati a contenere il percolato, bensì acqua demineralizzata
che del processo di bonifica del percolato era il risultato - si rileva che lo
stesso costituisce censura in punto di fatto inerente alla fondatezza in
concreto dell'accusa.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure
cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola
verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un
soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato
della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata
e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n.153 del
04/05/07].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Baroni Alessandro e Sanna Marco,
con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 03/05/2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'1 GIU. 2011
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