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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA CIVILE, 31/01/2011, Sentenza n. 2199
RIFIUTI - Accertamento T.A.R.S.U. - Annullamento delibera tariffaria -
Effetto demolitorio della pronuncia del TAR - Conseguenza invalidante sull'atto
impositivo comunale - Applicazione del regime tariffario precedente - Principio
della retroattivitą - Poteri decisori del giudice tributario. L'affermazione
dei giudici di merito, secondo cui l'annullamento della delibera tariffaria da
parte del giudice amministrativo non avrebbe alcuna conseguenza invalidante
sull'atto impositivo del comune costituisce violazione della regola fondamentale
che regola gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti
amministrativi, che quella della retroattivita'. La pronuncia del TAR comporta,
quindi, un effetto di invalidita' derivata dell'atto impositivo, del quale la
tariffa costituiva presupposto regolatore. L'effetto demolitorio della pronuncia
del TAR non poteva essere, quindi, disconosciuto dal giudice tributario che,
nella specie, non poteva neppure, stante l'immediata efficacia erga omnes
di tale decisione, avente ad oggetto un atto a contenuto generale, conoscere
incidenter tantum dell'atto tariffario, ai fini dell'esercizio del potere di
disapplicazione. (conf. Cass. sentenza n. 16937/07). Inoltre, non ha alcun
rilievo il fatto che l'utente abbia comunque usufruito del servizio, e che il
ricorso introduttivo non contenesse alcuna domanda di applicazione del regime
tariffario precedente. I poteri decisori del giudice tributario non si
esauriscono, infatti, col mero annullamento dell'atto impugnato, dovendo il
giudice applicare la disciplina che regola il rapporto tributario; nella specie,
quindi, individuare il regime tariffario applicabile, ove ripristinato
dall'annullamento giurisdizionale. (Cass. Sez. Trib. sentenza n. 18123/09).
(riforma sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria sez. 2 ,
n. 54, dep. il 26/05/2006) Pres. Altieri, Est. Polichetti, Ric. Pa. Gi. Pa. C.
COMUNE di GENOVA. CORTE DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA CIVILE, 31/01/2011,
Sentenza n. 2199
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Tributaria
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico
- Presidente
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio
- Consigliere
Dott. PERCICO Mariaida
- Consigliere
Dott. PARMEGGIANI Carlo
- Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PA. Gi. Pa., rappresentato e difeso, in virtu' di
procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati ODINO Luigi e prof.
Gianni Marongiu del foro di Genova, e dal prof. Francesco D'Ayala Valva,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale dei
Marioli, 43;
- ricorrente -
contro
COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ODDONE Edda e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della
Liguria sez. 2 , n. 54, depositata il 26 maggio 2006, notificata il 6 novembre
2006;
- Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del Consigliere
relatore Dott. Polichetti;
- Udito, per il Comune controricorrente, l'Avv. Gabriele Pafundi, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso;
- Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI
Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Genova notificava il 13 maggio 2003 a Pa. Gi. Pa. accertamento
ta.r.s.u. per il 2003 in relazione a un'area qualificata come magazzino. La
commissione tributaria provinciale di Genova respingeva il ricorso. Il Pa.
proponeva appello, deducendo che la Delib. Comunale n. 316 del 2003, la quale
fissava la tariffa per l'anno in contestazione, era stata annullata dal TAR
Liguria; che, inoltre, per quanto riguardava la determinazione della superficie
imponibile, la commissione provinciale aveva accolto acriticamente le
affermazioni del Comune, senza tener conto della documentazione prodotta da esso
stesso ricorrente.
La commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza
impugnata osservando:
- la riduzione ex articolo 11, comma 3 regolamento comunale esigeva una
specifica richiesta, nonche' la dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti
assimilati;
- l'addizionale era prevista per legge;
- il funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo era stato regolarmente
autorizzato dal sindaco a sostituire il funzionario responsabile del settore;
- la sentenza TAR era irrilevante, perche' successiva all'atto impositivo e chi
ha goduto di un servizio deve pagarne il corrispettivo in base alla tariffa
all'epoca vigente; l'eventuale credito potra' essere fatto valere mediante
domanda di rimborso ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo
75;
- sulla misurazione locali, la stessa era avvenuta da parte agenti comunali; non
era rilevante la planimetria prodotta, che non contiene l'indicazione delle
diverse dimensioni.
Nella memoria di udienza il Comune fa riferimento alle decisioni del Consiglio
di Stato, con le quali, in sede di appello, sarebbe stata parzialmente annullata
la decisione del TAR Liguria; tali decisioni venivano prodotte in copia.
p. 2. I motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione del Decreto
Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62, 65, e 69, sostiene che le delibere con
cui era stata approvata la tariffa erano state annullate dal TAR e che
dall'annullamento da annullamento discendeva la rimozione degli atti impositivi.
Era errato, quindi, affermare che gli atti erano stati emessi prima
dell'annullamento, che opera ex tunc. Non e' vero che le prestazioni restavano
prive di corrispettivo: si applicava, infatti, la tariffa previdente, per la
quale operava la proroga prevista dall'articolo 69, che pero' non era stata
prorogata. In ogni caso la proroga, non poteva sanare vizio rilevato da TAR.
(Cass., 16937/07).
Nel controricorso si obietta che il contribuente non aveva proposto domanda di
riduzione del tributo.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 507
del 1993, articolo 71 bis e omessa motivazione, il ricorrente lamenta che la
commissione regionale non si sarebbe pronunciata sulla censura di difetto di
motivazione dell'atto impugnato, il quale riportava soltanto l'indicazione
dell'ammontare accertato e in contestazione.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo
n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1; Decreto Legislativo n. 507 del 1993,
articolo 71, comma 2 e articolo 74, nonche' omessa motivazione.
Lamenta che la commissione tributaria regionale abbia dichiarato inammissibile
(per mancanza di specificita') la censura sulla non attribuibilita' della firma
a un funzionario, e la abbia anche rigettata. La prima statuizione avrebbe
dovuto, quindi, considerarsi come irrilevante.
Svolge, inoltre, questioni su istanze volte ad accertamento non riferibilita'.
2.4. Col quarto motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 504
del 1992, articolo 19 e omessa motivazione, il ricorrente deduce che nei gradi
di merito era stata contestata l'applicazione della pretesa addizionale e
tributo provinciale. articolo 19 non attribuirebbe al comune potere
accertamento, ma solo riscossione.
2.5. Col quinto motivo, denunciando violazione degli articoli 115 e 116 cod.
proc. civ.; articoli 2697 e 2702 cod. civ., nonche' omessa e/o insufficiente
motivazione; vizio motivazione, si lamenta l'insufficienza delle ragioni a
conferma dell'estensione della superficie tassabile. Si deduce, in particolare,
che il documento del comune non sia ascrivibile ad alcun autore, recando solo
due sigle illeggibili e non contenendo alcun riferimento al compimento di un
sopralluogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Il primo motivo merita accoglimento. L'affermazione dei giudici di merito,
secondo cui l'annullamento della delibera tariffaria da parte del giudice
amministrativo non avrebbe alcuna conseguenza invalidante sull'atto impositivo
del comune costituisce violazione della regola fondamentale che regola gli
effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi, che quella
della retroattivita'. La pronuncia del TAR comporta, quindi, un effetto di
invalidita' derivata dell'atto impositivo, del quale la tariffa costituiva
presupposto regolatore. L'effetto demolitorio della pronuncia del TAR non poteva
essere, quindi, disconosciuto dal giudice tributario che, nella specie, non
poteva neppure, stante l'immediata efficacia erga omnes di tale
decisione, avente ad oggetto un atto a contenuto generale, conoscere
incidenter tantum dell'atto tariffario, ai fini dell'esercizio del potere di
disapplicazione. Il Collegio si uniforma pienamente, quindi, ai principi
enunciati nella sentenza della Sezione n. 16937/07.
Ne' aveva alcun rilievo il fatto che, l'utente aveva comunque usufruito del
servizio, e che il ricorso introduttivo non conteneva alcuna domanda di
applicazione del regime tariffario precedente. I poteri decisori del giudice
tributario non si esauriscono, infatti, col mero annullamento dell'atto
impugnato, dovendo il giudice applicare la disciplina che regola il rapporto
tributario; nella specie, quindi, individuare il regime tariffario applicabile,
ove ripristinato dall'annullamento giurisdizionale. Il Collegio si uniforma al
principio affermato da questa Sezione nella sentenza n. 18123/09.
3.2. Il terzo motivo e', invece, manifestamente infondato. La sentenza impugnata
ignora un fondamentale principio che regola l'ordine della decisione delle
questioni, e precisamente che, ove sia stata ritenuta l'inammissibilita' di una
domanda (nella specie, di un motivo d'appello) la motivazione nel merito e'
inutiliter data, e quindi insuscettibile di svolgere una valenza decisoria
ed acquistare efficacia di giudicato. Cio' in quanto, con la pronuncia d'inammissibilita',
il giudice ha esaurito la sua potestas judicandi. Il Collegio si conforma
al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3840/2007.
Pertanto, la statuizione della commissione si esauriva nella declaratoria d'inammissibilita'
del motivo d'appello, e contro la stessa il ricorrente non ha formulato alcuna
censura, salvo il rilievo che tale declaratoria sarebbe stata travolta dalla
pronuncia sul merito. Sono, pertanto, inammissibili le questioni svolte sulla
ritualita' della sottoscrizione dell'atto, non costituendo le stesse autonoma
ratio decidendi.
3.3. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza
impugnata, con assorbimento del secondo, del quarto e del quinto motivo, con
rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria.
I giudici di rinvio dovranno, pertanto, individuare il regime tariffario
applicabile, tenendo conto degli effetti della decisione del TAR Liguria e delle
decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in appello. Ai giudici di rinvio e'
affidata anche la decisione sulle questioni svolte nel secondo, quarto e quinto
motivo, nonche' sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il primo motivo e rigetta il terzo; dichiara assorbiti gli altri
motivi; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di
questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della
Liguria
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