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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA CIVILE, 31/01/2011, Sentenza n. 2201
RIFIUTI - Delibera tariffaria TA.R.S.U. - Annullamento a seguito di pronuncia
del g.a. - Effetti - Rimborso della parte di tributo non dovuto - Potere
impositivo del Comune - Limiti. La caducazione della delibera tariffaria a
seguito di pronuncia del giudice amministrativo comporta la necessità di
applicare il regime impositivo precedentemente in vigore. L'annullamento della
delibera, infatti, non fa venir meno il potere impositivo del Comune. Non si
tratta, quindi, di un inammissibile esercizio di pretesa da indebito
arricchimento, che può verificarsi soltanto in totale assenza del potere
impositivo. Pertanto, i giudici di rinvio dovranno applicare il regime
impositivo previgente alle delibere tariffarie annullate del giudice
amministrativo osservando le regole in materia di ripartizione dell'onere
probatorio, disponendo il rimborso della parte di tributo non dovuto, e decidere
anche sulle spese di questa fase. (riforma Sentenza commissione provinciale
regionale della Liguria n. 67, dep. il 4/12/2006) Pres. Altieri, Est. Polichetti,
Ric. Te. s.r.l. c. COMUNE DI GENOVA. CORTE DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA
CIVILE, 31/01/2011, Sentenza n. 2201
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Tributaria
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico
- Presidente
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio
- Consigliere
Dott. PERCICO Mariaida
- Consigliere
Dott. PARMEGGIANI Carlo
- Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TE. s.r.l., con sede in (Omissis), rappresentata
e difesa, in virtù di procura speciale, dagli Avvocati ODINO Luigi e prof.
Gianni Marongiu del Foro di Genova, e dal prof. Francesco D'Ayala Valva,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale dei
Parioli, 43;
- ricorrente - controricorrente a ricorso incidentale -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ODONE Edda e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, sc. A, int. 4;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
per la cassazione della sentenza della commissione provinciale regionale della
Liguria n. 67, depositata il 4 dicembre 2006;
- Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del consigliere
relatore Dott. Renato Polichetti;
- Udito, per la società controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avv.
Pafundi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento
di quello incidentale;
- Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI
Pietro, il quale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso principale
e per il rigetto dell'incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Te. s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza della commissione tributaria
provinciale di Genova, con la quale era stato respinto il ricorso, nei confronti
del Comune di Genova, avverso il diniego di rimborso di ta.r.s.u. relativa a
locali adibiti ad attività artigianali, per gli anni 2002 e 2003.
In appello la società depositava sentenze del T.A.R. Liguria, con le quali erano
state annullate delibere di determinazione della tariffa applicata.
Disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, la commissione tributaria
regionale della Liguria rigettava il gravame, con la seguente motivazione:
- contrariamente a quanto sostenuto dalla Te., l'area doveva ritenersi
tassabile;
- quanto alle conseguenza dell'annullamento pronunciato dal TAR, l'effetto
retroattivo di tale annullamento non comportava l'obbligo di restituzione
dell'intero tributo versato, stante l'esistenza dello stesso ma, al più quella
parte dovuta in più in forza delle delibere annullate;
- la domanda di restituzione delle intere somme pagate doveva, quindi, essere
rigettata, ne' poteva disporsi il rimborso della differenza non dovuta, non
essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
Avverso tale sentenza la Te. ha proposto ricorso per cassazione, al quale il
Comune ha resistito con controricorso, proponendo, altresi', ricorso
incidentale, al quale ha, a sua volta, resistito la Te. con controricorso.
p. 2. I motivi del ricorso principale.
2.1. Col primo motivo, denunciando omessa o contraddittoria motivazione;
violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993,
articolo 69; in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la
ricorrente deduce che erroneamente la commissione regionale ha dichiarato dovuta
la tassa, nonostante l'annullamento degli atti presupposti. La "esistenza della
tassa" sarebbe un concetto di dubbia correttezza giuridica: infatti, nel ricorso
introduttivo e dinanzi al TAR si discuteva soltanto della legittimità di
specifici atti amministrativi.
Deduce, inoltre, la ricorrente che erroneamente il giudice d'appello avrebbe
ritenuto che avrebbe potuto spettare al contribuente solo la parte in più di
tributo dovuta in forza delle delibere annullate. In realtà, essendo stata
l'intera tassa pretesa quantificata in base alla tariffa annullata, l'intera
somma pagata avrebbe dovuto essere rimborsata.
A conclusione del motivo viene formulato il seguente principio di diritto:
"Si chiede pertanto a codesta Ecc.ma Corte di chiarire se l'annullamento della
tariffa sulla base della quale il comune ha determinato nei confronti del
contribuente, in forza dell'articolo 69 cit., la propria pretesa tributaria a
titolo di Tarsu, sia idonea ad inficiare la pretesa stessa facendo pertanto
venir meno il relativo obbligo di pagamento".
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli
articoli 99 e 112 cod. proc. civ., e omessa pronuncia; in relazione all'articolo
360 cod. proc. civ., n. 4, la ricorrente lamenta che la commissione non abbia
ritenuto di poter accogliere parzialmente la domanda di rimborso, e cioe'
limitatamente alla differenza in più dovuta in forza delle tariffe annullate,
limitandosi a prospettare in modo ipotetico tale possibilità. Cio' perche', in
base ai principi generali, nella domanda di rimborso dell'intero doveva
considerarsi compresa quella di rimborso parziale, a meno che lo stesso
ricorrente non vi avesse espressamente rinunziato. D'altra parte, tale
possibilità rientrava nella competenza delle commissioni tributarie, le quali si
devono sostituire all'amministrazione nell'esercizio dei poteri impositivi.
In ogni caso, non era necessaria una specifica domanda della ricorrente.
Sotto il predetto profilo la sentenza e', quindi, viziata da omessa pronuncia.
Viene, pertanto, enunciato il seguente quesito di diritto:
"Si chiede pertanto a codesta Ecc.ma Corte di chiarire se, nei caso di acclarata
illegittimità della determinazione del tributo (nella specie per l'annullamento
della relativa tariffa), l'onere di allegare eventuali fatti o criteri che
legittimerebbero una quantificazione diversa (e inferiore) ricada, in base alle
norme processuali e, segnatamente, al principio della domanda, sul contribuente
ovvero sull'ente impositore".
3.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo
n. 507 del 1993, articolo 67, comma 3; omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione; in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Lamenta che, nel giudizio di merito, era stata invocata la previsione
regolamentare che annoverava i rifiuti prodotti da lavorazione industriale tra i
rifiuti speciali tossici o nocivi, e che tali rifiuti non erano soggetti a
tassazione, dovendo essere smaltiti a cura e spese del contribuente, a meno che
non vi sia stata assimilazione ai rifiuti ordinari urbani (Decreto Legislativo
n. 22 del 1997, articolo 22). Sul punto la commissione tributaria regionale si
era limitata ad affermare che il fatto di produrre rifiuti speciali era
irrilevante, senza porsi il problema dell'assimilazione.
Viene pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
"Si chiede pertanto se le aree ove si producono rifiuti speciali (nella specie
industriali) rientrino nel presupposto della Tarsu indipendentemente dalla
legittima assimilazione di tali rifiuti a quelli urbani".
p. 3. Il motivo del ricorso incidentale.
Denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17,
comma 1, articolo 51, comma 1 e articolo 330 cod. proc. civ., comma 1, il Comune
ripropone la questione d'inammissibilità dell'appello, essendo lo stesso
pervenuto al domicilio eletto oltre il termine perentorio, mentre era avvenuta
nei termini solo la notifica presso l'Avvocatura civica, e non nel domicilio
eletto. Quindi erroneamente la commissione regionale aveva ritenuto la validità
della notifica "presso la sede legale del Comune".
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, proposti nei
confronti della stessa sentenza.
4.2. Il primo motivo del ricorso principale e' infondato. La caducazione della
delibera tariffaria a seguito di pronuncia del giudice amministrativo comporta
la necessità di applicare il regime impositivo precedentemente in vigore.
L'annullamento della delibera, infatti, non fa venir meno il potere impositivo
del Comune. Non si tratta, quindi, di un inammissibile esercizio di pretesa da
indebito arricchimento, che puo' verificarsi soltanto in totale assenza del
potere impositivo. Il Collegio richiama le sentenze della Sezione n. 18123/09 e
8870/2010 e, per un'ipotesi di annullamento giurisdizionale di un atto
presupposto dal quale consegua una carenza di potere impositivo, la sentenza n.
16937/07.
4.3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo. L'applicabilità del regime
impositivo vigente al momento della delibera tariffaria sulla quale gli atti
impugnati si sono fondati comportava il dovere del giudice tributario di
dichiarare dovuto il rimborso della differenza in più versata in base al nuovo
regime. Si richiama, anche in proposito, la già citata sentenza n. 15123/09. La
domanda di rimborso dell'intero tributo pagato doveva, infatti, ritenersi
comprensiva del diritto al rimborso della minore somma, una volta che il
ricorrente aveva invocato, quale causa pretendi, l'annullamento giurisdizionale
della delibera tariffaria. Non era necessaria, pertanto, una specifica domanda.
Più in generale si deve osservare che - secondo una consolidata giurisprudenza
della Corte - il processo tributario non e' di mero annullamento, essendo
attribuiti al giudice anche poteri decisori sul rapporto tributario. Nella
specie, quindi, s'impone al giudice di individuare la disciplina applicabile,
osservando le regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia di
ta.r.s.u. (sentenza n. 17703/04 e successiva, conforme giurisprudenza).
4.4. Il terzo motivo e' inammissibile, avendo la commissione tributaria
regionale richiamato, sul punto, la statuizione del giudice di primo grado,
nella quale si prendeva atto dell'avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali
quelli urbani, statuizione che non viene censurata dalla ricorrente.
4.5. Quanto alla censura svolta nel ricorso incidentale, la stessa e'
inammissibile, non avendo la difesa del Comune formulato il prescritto quesito
di diritto, come stabilito dall'articolo 366 bis cod. proc. civ..
4.6. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della commissione tributaria
regionale della Liguria. I giudici di rinvio dovranno applicare il regime
impositivo previgente alle delibere tariffarie annullate del giudice
amministrativo osservando le regole in materia di ripartizione dell'onere
probatorio, disponendo il rimborso della parte di tributo non dovuto, e decidere
anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta
il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo; rigetta il ricorso
incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
di questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della
Liguria
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