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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
DIRITTO URBANISTICO - Utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del
certificato di collaudo - Responsabilità del direttore dei lavori - Sussistenza
- Art. 75, D.P.R. n.380/01. Il Direttore dei lavori, in quanto primo garante
della sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte
dall'art. 75 del D.P.R. n. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire
l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.
(annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres.
Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
DIRITTO URBANISTICO - Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in
assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori -
Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità.
Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri -
anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez.
3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di
una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali
il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in
correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale
mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza
emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo
Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud.
15/02/2011) Sentenza n. 22291
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. TERESI Alfredo
Presidente
2. Dott. SQUASSONI Claudia
Consigliere
3. Dott. FIALE Aldo
Consigliere
4. Dott. GRILLO Renato
Consigliere Est.
5. Dott. ROSI Elisabetta
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) FERRANTI Maria Chiara, nata a Novafeltria il 14.09.1966
2) MARCHETTI Ambrogio, nato a
Verucchio il 29.12.1970
- avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro
- udita nella udienza pubblica del 15 febbraio 2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Dr. Gabriele MAZZOTTA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. Giovanna FIORE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 9 marzo 2009, dichiarava FERRANTI Maria
Chiara e MARCHETTI Ambrogio imputati - unitamente a CELI Piergiacinto
(successivamente assolto) - del reato di cui all'art. 75 del D.P.R. 380/01
[fatto accertato il 19 ottobre 2004], colpevoli del suddetto reato,
condannandoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla
pena di € 200,00 di ammenda ciascuno.
Avverso la detta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei
rispettivi difensori denunciando violazione della legge penale ed illogicità
della motivazione in quanto La norma incriminatrice non poteva trovare
applicazione nei confronti di soggetti diversi dal proprietario della
costruzione, ovvero dal committente o dal progettista.
In via subordinata eccepivano l'intervenuta prescrizione, asseritamente maturata
in data 29 aprile 2009.
Va, in via preliminare, esaminata la questione sollevata nel corso dell'udienza
dal difensore della ricorrente FERRANTI Maria Chiara, relativa alla nullità
derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza
dinnanzi a questa Corte effettuata nei confronti del difensore del ricorrente (e
coimputato) MARCHETTI.
Si tratta di censura inammissibile in questa sede in quanto, pur dandosi atto
della circostanza che effettivamente l'avviso nei riguardi del difensore del
ricorrente MARCHETTI Ambrogio è stato notificato in data 26 gennaio 2011 -
dunque tardivamente rispetto al termine di giorni trenta previsto dall'art. 610
comma 5 c.p.p. - la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata dal
difensore del ricorrente, non comparso, e non dal difensore dell'altra
ricorrente che non ha alcuno specifico interesse.
Trattasi, invero, di nullità di tipo intermedio disciplinata dall'art. 182
c.p.p. per la quale occorre l'interesse del soggetto che la eccepisce (in questo
senso, Cass. Sez. 3^ 18.101994 n. 11263 Rv. 200279; cass. Sez. 5^ 28.11.2007 n.
1765, Rv. 239097): la mancata comparizione del difensore interessato che avrebbe
potuto eventualmente far valere la causa di nullità implica, quindi, la
manifesta infondatezza della questione oggi sollevata.
Detto questo e passando al merito dei ricorsi, la tesi difensiva ivi esposta -
sostanzialmente comune nel suo nucleo essenziale, divergendo solo in relazione
alla diversa qualifica dei due ricorrenti - non può essere accolta.
A ciascuno di essi è stato fatto carico, nelle rispettive qualità di direttore
dei lavori (la FERRANTI) e di costruttore quale Presidente del C.d.A. della
"M.V. COSTRUZIONI s.r.l." (il MARCHETTI) di avere consentito ad un gruppo di
famiglie l'utilizzazione della costruzione multifamiliare realizzata nella
lottizzazione sita in Via del Raggio, Comune di Novafeltria, prima che venisse
rilasciato il certificato di collaudo.
Correttamente il giudice ha ritenuto applicabile la normativa contestata ad
entrambi gli imputati desumendola, anzitutto, dal riferimento contenuto all'art.
67 del D.P.R. 380/01 relativo alla necessità del collaudo statico per tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e, ancora,
dalla sostanziale posizione di garanzia rivestita da entrambi i soggetti in
questione in quanto comunque deputati a garantire nel corso dei lavori e prima
del loro collaudo, la sicurezza dell'edificio.
La tesi difensiva muove dall'erroneo convincimento che la norma in parola abbia
quali destinatari soggetti ben determinati e che la loro enunciazione, come
figurante nel testo, sia tassativa: si tratta di una interpretazione non
consentita, in quanto non in linea con lo scopo perseguito dal legislatore.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il reato di cui
all'art. 75, D.P.R. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del
costruttore, del committente o del proprietario (da ultimo Cass. Sez. 3^
24.11.2010 n. 1802, Marrocco, Rv. 249133). Tale tesi giustifica anche - pur in
assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a
soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo
normativo: tanto, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma
urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo
assoluto.
Ne consegue che il Direttore dei lavori, in quanto primo garante della
sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte
dall'art. 75 del D.P.R. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire
l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo
(rilascio avvenuto, come ricordato dalla difesa dei due ricorrenti, il 29
ottobre 2004).
Non risultando il motivo manifestamente infondato va, tuttavia, osservato che
alla data del 29 aprile 2009 è certamente maturato il termine massimo
prescrizionale - in assenza di sospensioni del corso della prescrizione - pari
ad anni quattro e mesi sei, dovendo trovare applicazione l'art. 157 c.p. nel
testo antecedente alla L. 251/05 (entrata in vigore l'8 dicembre 2005) avuto
riguardo al tempus commissi delicti (29 ottobre 2004) e dovendo detta
norma applicarsi in quanto più favorevole.
Solo per completezza, si rileva che la soluzione qui adottata non sarebbe in
ogni caso mutata quand'anche avessero trovato applicazione i nuovi termini di
prescrizione introdotti dalla L. 251/05.
Conseguentemente va disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio per estinzione del reato a seguito di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 GIU. 2011
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