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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 23076
DIRITTO URBANISTICO - Carattere precario della costruzione (tettoia) -
Disciplina antisismica - Applicazione - Configurabilità dei reati connessi -
Fattispecie - Artt. 93 e 94 T.U.E. n. 380/2001. A norma dell'art. 93 del
T.U.E. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con
comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico
autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del
successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali
usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle
zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele
prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi
rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass., Sez. III, 24.10.2001, n.
38142). Sicché, ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni
delle disposizioni anzidette non assume rilievo, l’eventuale carattere precario
della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di
sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass.,
Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12 2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n.
33158). (Fattispecie: realizzazione in zona sismica, una tettoia- porticato di
circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto
all'autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto,
nonché in violazione della normativa tecnica). (riforma sentenza n. 2211/2008
TRIBUNALE - DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del 11/12/2009) Pres. Petti, Est.
Fiale, Ric. Coppa. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011)
Sentenza n. 23076
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CIRO PETTI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALLO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COPPA MASSIMILIANO N. IL 14/10/1967
avverso la sentenza n. 2211/2008 TRIBUNALE- DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del
11/12/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.VITO D'AMBROSIO ha concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coppa Massimiliano veniva tratto a giudizio del Tribunale di Paola - Sezione
distaccata di Scalea, per rispondere dei reati di cui:
- all'art. 95 D.P.R. n. 380/200l (per avere realizzato, in zona sismica, una
tettoia- porticato di circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza
darne preavviso scritto all'autorità competente e senza depositare previamente
il relativo progetto, nonché in violazione della normativa tecnica - acc. in
Sangineto, il 27.10.2006).
Quel Tribunale monocratico, con sentenza dell' 11.12.2009, affermava la
responsabilità penale dell'imputato in ordine alle contravvenzioni di cui:
- agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato il manufatto
anzidetto senza darne preavviso scritto all'autorità competente e senza
depositare previamente il relativo progetto);
- agli artt. 94, comma I, e 95 D.P.R. n. 380/2001 (per averlo realizzato in
assenza di preventiva autorizzazione);
- agli artt. 94, comma 4, e 95 D.P.R. n. 380/2001 (per averlo realizzato senza
che i lavori fossero stati diretti da un tecnico autorizzato)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel
vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena
complessiva di euro 1.200,00 di ammenda, concedendo il beneficio della
non-menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dei Coppa, il quale ha
eccepito: - la insussistenza dei reati, in quanto egli avrebbe realizzato una
struttura precaria, al solo fine "di verificare la utilità dell'opera":
all'esito positivo di detta verifica egli avrebbe rimosso la copertura
temporanea ed avrebbe installato quella definitiva previa presentazione di
apposita DIA;
- la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il giudice
incongruamente revocato l'ammissione di alcuni testi indicati dalla difesa, i
quali avrebbero potuto riferire in merito alla temporaneità dell'opera
realizzata, in una situazione di lavori ancora in corso;
- la incongrua applicazione delle norme per le costruzioni di cui al capo IV del
D.P.R. n. 380/2001 ad una fattispecie in cui la mera messa in opera di una
orditura di tegole su una struttura portante già regolarmente assentita non
rientrerebbe in alcuna delle attività considerate penalmente rilevanti;
- la violazione dell'art. 521 c.p.p., essendo stata pronunciata condanna per la
contravvenzione di cui all'art. 94, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, pur non
avendo costituito la stessa oggetto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ultimo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, perché sussiste,
nella specie, la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p.
Al Coppa, infatti, non è stata mai ascritta l'esecuzione dei lavori senza la
direzione di un competente professionista abilitato (in violazione di quanto
previsto dall'art. 94, comma 4, dei D.P.R. n. 380/2001) ed il giudice del merito
ha fondato la pronunzia di responsabilità per tale reato sulla valutazione di
una condotta omissiva ulteriore e diversa rispetto a quelle contestate che,
seppure collegata con esse, costituisce comunque immutazione sostanziale
dell'addebito.
In ordine a tale omissione ulteriore l'imputato non ha avuto possibilità di
difendersi.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell'ari. 522 c.p.p., limitatamente alla fattispecie contravvenzionale in
oggetto, e deve essere eliminata la relativa pena di euro 200,00 di ammenda
inflitta per la continuazione.
2. Non sono fondate, invece, le doglianze ulteriori ed in relazione ad esse il
ricorso deve essere rigettato_
2.1 A norma dell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne
denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato
il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere
iniziate senza preventiva autorizzazione.
Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
interessare la pubblica incolumità (è tale è sicuramente quella in oggetto), a
nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate,
stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende
necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi
strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato
(vedi Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142).
Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle
disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della
costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza
alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (vedi Cass., Sez.
III: 10.10.2007, n. 37322; 19.12 2003, n. 48684; 4.10.2002, n. 33158).
2.2 Quest'ultima considerazione rende inconferente la eccezione riferita alla
mancata assunzione dei testi indicati dalla difesa.
Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile, infatti,
soltanto allorché la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a
sostegno della decisione, sia di tale natura da poter determinare una diversa
conclusione del processo, ma non quando essa (come nel caso in esame) non sia
idonea ad incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice.
2.3 Il Tribunale ha razionalmente disatteso la tesi difensiva della
realizzazione provvisoria dell'opera (che però risultava già munita di grondaia
e non interessata da lavori in corso) "al solo fine di verificarne concretamente
la utilità", rilevando come la stessa si ponga ad evidenza ai limiti
dell'assurdo in relazione alle non irrilevanti spese per l'acquisto e la
sistemazione dei materiali che sarebbero state inutilmente sostenute nel caso in
cui la pretesa verifica non avesse sortito un esito soddisfacente.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla
persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da
logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la Mentire
del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e,
con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui
all'art. 94, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto non contestato, ed
elimina la relativa pena di euro 200,00 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto. ROMA, 27.4.2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 GIU. 2011
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