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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311
ACQUA - Scarico di acqua contenente sostanze pericolose - Superamento dei
limiti valori consentiti negli scarichi - Attivitą di ristorazione ed
alberghiera - Responsabilitą penali - Concessione di benefici - Esclusione -
Legittimitą - Art. 59, D. L.vo n. 152/1999. La mancata risposta in tema di
concessione di benefici (non menzione della condanna nel casellario giudiziario)
gią, peraltro, esclusa in primo grado sulla base delle risultanze dello stesso,
non vģola alcuna legge, tenuto conto degli effetti deleteri sull'ambiente che
comporta ogni inosservanza alla normativa ambientale e del contesto (esercizio
di attivitą commerciale) in cui fu commessa. (dich. inamm. il ricorso avverso
Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est.
Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011
Sentenza n. 2311
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Denuncia del vizio - Presupposti e limiti - Art.
606 c.p.p., lett. e). Ai fini della denuncia del vizio ex articolo 606
c.p.p., lettera e), č indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento
impugnato č manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non č,
invece, producente opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione
criticata, una diversa ricostruzione attraverso un nuovo esame di deposizioni o
consulenze dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa
l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. (Cass., Sez. III,
16/02/2010, Sent. n. 6266, Ric. Bellini). (dich. inamm. il ricorso avverso
Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est.
Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011
Sentenza n. 2311
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Gravitą del reato o capacitą a delinquere -
Aumento della pena edittale - Provvedimento motivato e logico - Art. 133 c.p..
Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitą di pena irrogata
č necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media
di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., le espressioni del tipo:
"pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla
gravitą del reato o alla capacitą a delinquere. (dich. inamm. il ricorso avverso
Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est.
Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011
Sentenza n. 2311
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana
- Presidente
Dott. GRILLO Renato
- Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla
- Consigliere Rel.
Dott. MARINI Luigi
- Consigliere
Dott. GAZZARA Santi
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Ro. Ra., nato a (Omissis) imputato Decreto
Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59.
- avverso la Sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22.12.09;
- Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
- Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto
una declaratoria di inammissibilita'.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata,
la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente Ro. per
avere, quale legale rappresentante di una societa' avente ad oggetto attivita'
di ristorazione ed alberghiera, operato scarichi di acqua contenenti sostanze
come azoto tipo ammoniacale, Co, BOD 5, Zinco, E Coli, superiori ai limiti
tabellari.
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore
deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione della legge penale per non essere stata
dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato. La data di cessazione della
permanenza risaliva infatti (Omissis) e, quindi, il 3.11.09 il reato si sarebbe
estinto. A sostegno del proprio assunto secondo cui la permanenza sarebbe
cessata il (Omissis), il ricorrente ricorda le parole del teste De. Fe. e quanto
dallo stesso riportato nella relazione secondo cui il 2.12.04, a seguito di una
ulteriore ispezione, era stata verificata la installazione di un depuratore ed
il campione di acque reflue era risultato regolamentare;
2) vizio di motivazione. Sostiene, infatti, il ricorrente che le emergenze
processuali permettono di dubitare del fatto che il superamento dei valori
consentiti negli scarichi possa essere ascrivibile all'imputato essendo stato
provato, nel corso del giudizio, e l'acquedotto comunale forniva acqua nel pieno
rispetto della normativa e che quindi la concentrazione di zinco in essa
presente influiva anche sugli scarichi dell'albergo gestito dal ricorrente. A
tal fine si invoca una presa visione, da parte della Corte, delle relazioni del
Dott. De. Fe.Ag. e del Dott. Ia.Pa. ;
3) violazione ed erronea applicazione della legge nel determinare la pena in
misura diversa dal minimo edittale (si e' partiti da una pena base di mesi 3 di
arresto e 3000 euro di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 2 di
arresto ed euro 2000) senza che di cio' Sia Stata data una valida motivazione;
4) violazione di legge per mancata concessione della non menzione della condanna
nel casellario giudiziario;
5) violazione di legge non essendo stata accolta nemmeno la richiesta di
conversione della pena detentiva in pecuniaria.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale inammissibile.
2.1. (quanto al primo motivo). La questione della mancata declaratoria della
prescrizione e' stata gia' posta, negli stessi termini dinanzi alla Corte e la
mera reiterazione del motivo - senza una precisa critica alla motivata reiezione
dei giudici di appello -costituisce, di per se', una causa di inammissibilita'
(sez. 5, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).
Peraltro, come si diceva, la risposta della Corte a riguardo e' congrua e
corretta quando ricorda che "la invocata causa estintiva non si e' compiuta in
quanto, pur retrodatando la cessazione della permanenza alla fine del (Omissis)
(mancando sul punto la prova certa ma in tal senso potendosi desumere dalla
deposizione del teste escusso) - (vi sono state n.d.r. ) - le sospensioni del
dibattimento in primo grado, per cause attribuibili alla Difesa ed incidenti
sulla prescrizione, pari a circa mesi 11".
Nessuna affermazione contraria si rinviene nel presente motivo di ricorso se non
un tentativo (di individuare nel (Omissis) il dies a quo per calcolare la
prescrizione) del tutto superato dalle argomentazioni della Corte appena
richiamate.
2.2. (quanto al secondo motivo). Questo secondo motivo e' inficiato
dall'equivoco di fondo di ritenere che la verifica di questa S.C. sulla
correttezza della motivazione si identifichi con una rinnovata valutazione delle
risultanze acquisite ovvero con la possibilita' di formulare un giudizio diverso
da quello espresso dai giudici di merito sull'intrinseca adeguatezza della
valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilita' delle fonti di prova.
Cio' e' ben lungi dall'essere vero.
Il controllo della motivazione, infatti, e' circoscritto alla verifica della
esistenza di una spiegazione adeguata ed ancorata alle risultanze processuali
delle quali non sia data una lettura manifestamente illogica.
Questo e', esattamente, quanto, avvenuto nella specie quando la Corte, oltre a
riportarsi integralmente (e, si soggiunge, legittimamente) alla sentenza di
primo grado, ricorda che "la deposizione dello stesso teste citato nell'atto di
appello, il Dr. De. Fe. dell'APAC, contrasta con le conclusioni raggiunte dal
consulente della Difesa, in quanto, il primo riferiva chiaramente che i residui
di zinco accertati all'ulteriore controllo derivavano dall'attivita' di
ristorazione ed albergo esercitata dall'imputato e non dalla rete idrica
comunale (ff. 7 - 8 verb sten 18.2.08)".
Ai fini della denuncia del vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera e), e'
indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato e'
manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non e', invece,
producente - come qui si tenta di fare - opporre alla valutazione dei fatti,
contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione attraverso un
nuovo esame di deposizioni o consulenze dato che, in quest'ultima ipotesi,
verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice
di merito (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2 11.1.07,
Messina, Rv. 235716).
2.3. (quanto al terzo motivo). Del tutto ingiustificate sono le critiche che il
ricorrente muove alla determinazione della pena posto che e' stato sempre
sostenuto che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita'
di pena irrogata e' necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore
alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a
dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., le espressioni
del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo
alla gravita' del reato o alla capacita' a delinquere. (sez. 2, 26.6.09, Denaro,
Rv. 245596; Sez. 6, 12.6.08, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 2, 19.3.08, Gasparri,
Rv. 239754).
Non senza rimarcare anche una sostanziale genericita' della doglianza, si
constata, comunque che nel caso in esame si e' proceduto correttamente.
2.4. (quanto al quarto motivo). Non e' fondato dolersi della mancata risposta in
tema di benefici (non menzione della condanna) dal momento che cio' era gia'
stato escluso in primo grado sulla base delle risultanze del casellario e la
Corte ha ribadito sottolineando, comunque, la non formulabilita' di una prognosi
positiva "tenuto conto degli effetti deleteri sull'ambiente che comporta ogni
violazione alla normativa sui rifiuti e del contesto (esercizio di attivita'
commerciale) in cui fu commessa".
2.5. (quanto al quinto motivo). La manifesta infondatezza di quanto dedotto in
tale motivo discende dal fatto di non rappresentare una censura alla decisione
impugnata bensi' una richiesta, per la prima volta, in questa sede, di una
conversione delle pena detentiva mai invocata nella competente sede di merito.
Alla presente declaratoria di inammissibilita', seguono, per legge (articolo 616
c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
P.Q.M.
Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
alla cassa delle ammende della somma di 1000 euro
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