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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2312
RIFIUTI - Discarica non autorizzata - Sentenza di condanna - Confisca del
terreno - Responsabilità - Fattispecie - Art. 256, c.3 D. L.vo n. 152/2006.
Ai sensi dell’articolo 256, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è
legittima la confisca di un terreno utilizzato come discarica "quale conseguenza
della sentenza di condanna". In specie, i ricorrenti sono stati giudicati
responsabili - in qualità di amministratori dell’impresa artigiana - per aver
realizzato, e comunque gestito, sul fondo agricolo di loro proprietà, una
discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da marmi,
piastrelle, mattoni, refrattari ed altro materiale residuo della lavorazione del
marmo. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Lecce
del 16.2.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe. Ro. Ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2312
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di appello - Rinnovazione del
dibattimento - Discrezionalità del giudice - Istituto di carattere eccezionale.
Nel giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento è un istituto di
carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il
giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato
degli atti "sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano
indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non
si reputi necessaria". (Cass. Sez. 1 n. 8511/92, Russo; Cass. Sez. 6 n. 6873/93,
Rizzo; Cass. Sez. 6 15.3.96, Riberto). (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza
della Corte d'appello di Lecce del 16.2.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe.
Ro. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n.
2312
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Vizio della
motivazione - Effetti - Art. 606 c.p.. Un vizio della motivazione non dà
luogo a violazione di legge (articolo 606, lettera b), tranne che nei casi di
mancanza assoluta di motivazione (o di motivazione meramente apparente) mentre
l'illogicità manifesta può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto
tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e)
dell'articolo 606, stesso Codice. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza
della Corte d'appello di Lecce del 16.2.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe.
Ro. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n.
2312
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Controllo degli
elementi probatori - Esclusione. Il giudice di legittimità (che è giudice
della motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del
"contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente
al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. (dich.
inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16.2.09)
Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe. Ro. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2312
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana
- Presidente
Dott. GRILLO Renato
- Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla
- Rel. Consigliere
Dott. MARINI Luigi
- Consigliere
Dott. GAZZARA Santi
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
Fe. Ro. , nato a (Omissis);
Fe. Gi. , nato a (Omissis);
Fe. Cr. , nato a (Omissis);
Fe. Pa. , nato a (Omissis);
- imputati a) e b) Decreto Legislativo. n. 2 del 1997, articolo 51, comma 3.
- avverso la Sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 16.2.09;
- Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mulliri;
- Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essere i reati estinti
per prescrizione;
- Sentito il difensore degli imputati, avv. Isabella Angelici, in sost.
dell'avv. G.V. Petruzzi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - I presenti ricorrenti sono
stati giudicati responsabili - in qualità di amministratori del impresa
artigiana Fe. Ro. s.n.c. - realizzato, e comunque gestito, sul fondo agricolo di
loro proprietà, una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi
costituiti da marmi, piastrelle, mattoni, refrattari ed altro materiale residuo
della lavorazione del marmo.
Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso, tramite il
difensore, deducendo:
1) vizio di motivazione nella parte in cui respinge la richiesta di rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale finalizzata a stabilire l'esatta ubicazione
della p.lla (Omissis) del f. (Omissis) del Catasto di (Omissis) e la sua
eventuale coincidenza con il terreno raffigurato nelle fotografie acquisite al
fascicolo, essa, infatti, non trovandosi vicino alla marmeria non poteva formare
oggetto di sversamento dei rifiuti;
2) violazione di legge con riferimento al Decreto Legislativo 152 del 2006,
articolo 183. E' stato, infatti, accertato che i terreni oggetto di sequestro
non sono di proprietà dei ricorrenti, ne' e' emersa prova della loro
disponibilità. Inoltre, come detto, i terreni erano distanti per poter essere
utilizzati al fine di gestire una discarica e gli stessi rifiuti rinvenuti in
loco non sono riconducibili alla lavorazione del marmo; infine, e' risultato che
i terreni erano privi di recinzione sì' che chiunque avrebbe potuto effettuare
gli sversamenti. Conseguentemente, non è configurabile la condotta criminosa
ipotizzata;
3) violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto. Tali
censure si appuntano verso quella parte della sentenza ove si afferma che la
responsabilità degli imputati va individuata nel fatto di avere essi stessi
condotto i carabinieri sui fondi indicandoli come luoghi deputati a raccogliere
gli scarti della lavorazione, in realtà, si ribatte che la decisione si fonda su
dichiarazioni di alcuni testi che, per giunta, sono anche state snaturate e,
comunque sono prive dia attendibilità e confutate dalle risultanze documentali
(si citano le parole del teste Gu. Al. , Sa.An. e del m.llo Di. Nu. ). Si
ribatte, in ogni caso che, anche ammesso che taluno degli imputati abbia potuto
indicare i luoghi agli agenti, in ogni caso, si sarebbe raggiunta la prova dello
stoccaggio non anche quella della produzione e smaltimento;
4) violazione di legge e vizio di motivazione anche nella parte in cui e' stata
confermata la confisca del terreno;
5) intervenuta prescrizione del reato. Dal momento che i fatti risultano
accertati il (Omissis) ed il decreto di rinvio a giudizio e' stato emesso il
23.9.06, sia che si applichi la pregressa che la attuale disciplina, il reato
sarebbe prescritto.
I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale inammissibile.
2.1. (quanto al primo motivo). E' stato reiteratamente asserito anche da questa
S.C. (Sez. 1 n. 8511/92, Russo Rv 191507; Sez. 6 n. 6873/93, Rizzo, Rv. 195141;
Sez. 6 15.3.96, Riberto, Rv. 205673) che la rinnovazione del dibattimento nel
giudizio di appello e' un istituto di carattere eccezionale al quale puo' farsi
ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di
non poter decidere allo stato degli atti "sicche' non puo' essere censurata la
sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura
dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria".
Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere il
presupposto della indispensabilità "in quanto e' del tutto irrilevante stabilire
la esatta posizione della particella (Omissis) del foglio (Omissis) dell'NCT del
Comune di (Omissis) rispetto all'opificio di proprietà della ditta " Fe. Ro.
s.n.c", cosi' come se tale particella sia raffigurata nelle fotografie acquisite
al fascicolo del dibattimento. Risulta per certo che fu Fe.Ro. ed i suoi figli,
dallo stesso chiamati ad intervenire, a condurre i carabinieri sui due terreni
dove venivano depositati e smaltiti i rifiuti derivanti dalla lavorazione del
marmo (v. test. M.llo De. Nu. Gi. )".
Trattasi, all'evidenza, di motivazione congrua e logica, ancorata alle
risultanze processuali e, quindi, incensurabile.
2.2. (quanto al secondo motivo). Il presente motivo e' inficiato dall'equivoco
di fondo di ritenere che questa S.C. possa operare una nuova valutazione delle
risultanze processuali per trame conclusioni diverse, ancorche' astrattamente
possibili e logiche. Il punto e' che questo tipo di apprezzamento e' riservato
esclusivamente al giudice di merito e diventa censurabile, in sede di
legittimità, solo nel momento in cui, della propria valutazione, il giudice non
dia alcuna spiegazione ovvero ne dia una apparente, contraddittoria o
manifestamente illogica.
Tali sono, infatti, i soli profili entro cui puo' espletarsi il controllo di
legittimità di questa S.C. ai fini della verifica del vizio di cui all'articolo
606 c.p.p., lettera e). Ne' vale la mera denominazione formale del vizio
denunciato come violazione di legge - come qui avvenuto - posto che, in
concreto, non si fa altro che chiedere al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi
in un'ottica più favorevole alla tesi difensiva dei ricorrenti.
Ed infatti, un vizio della motivazione non dà luogo a violazione di legge
(articolo 606, lettera b), tranne che nei casi di mancanza assoluta di
motivazione (o di motivazione meramente apparente) mentre l'illogicità manifesta
puo' denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e
autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606, stesso
Codice (SU, 28.1.04, Bevilacqua, Rv. 226710).
In tale ottica, però, la verifica della decisione impugnata da esito positivo
perchè, a ben vedere, tutti i motivi qui dedotti sono già stati vagliati e
disattesi argomentatamene sulla base di dati processuali considerati e
commentati in modo coerente e logico. In particolare, i giudici di merito, dopo
avere ricordato gli esiti del sopralluogo dei carabinieri, sottolineano che "più
di qualsiasi testimonianza, i rilievi fotografici eseguiti dai carabinieri
all'atto del sequestro dimostrano inequivocamente che i due terreni in (Omissis)
e di salve furono utilizzati come discarica di rifiuti. L'assunto e' confortato
dal dato obiettivo che tra i molteplici e vari materiali ivi rinvenuti vi erano
"imballaggi vari di cartone e plastica, nastri di imballaggio con impresso " Ma.
Fe. di. Sa. " e che "il terreno in (Omissis) (fatte le visure catastali) risultò
di proprietà di F. G. R. ".
2.3. (quanto al terzo motivo). Anche questo motivo, come il precedente, e'
manifestamente infondato perchè si risolve in uno sforzo di ottenere da questa
S.C. un nuovo esame attuale. Il giudice di legittimità (che e' giudice della
motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del
"contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente
al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.
L'unico apprezzamento consentito e sulla logicità della motivazione quale
desumibile dal testo del provvedimento impugnato. E' pertanto inattaccabile sul
piano logico la motivazione in esame quando rammenta il ruolo decisivo svolto
dal fatto di essere stato lo stesso imputato Fe. Ro. a condurre i CC. Presso la
discarica. Ne e pertinente l'obiezione secondo cui la cosa costituirebbe, al
massimo, dimostrazione di un'attività di stoccaggio perchè, a tal fine, sarebbe
stato necessario anche fornire la prova (mancante) della finalità di reimpiego
dei materiali "stoccati".
2.4 (quanto al quarto motivo). Il quarto motivo e inammissibile per la sua
evidente, mera, assertività cui fa da contraltare l'ovvio rilievo che, la
decisione impugnata ha giustamente confermato la confisca del terreno utilizzato
come discarica "quale conseguenza della sentenza di condanna (Decreto
Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3)".
2.5 (quanto al quinto motivo). E infine, palesemente erroneo quanto asserito dai
ricorrenti nel quinto motivo. Essendo il fatto e antecedente l'8.12.05 deve
applicarsi la pregressa disciplina in tema di prescrizione con il risultato che
il termine massimo di 4 anni e mezzo decorreva il 20.12.09, successivamente,
quindi alla decisione impugnata.
Alla presente declaratoria di inammissibilità, seguono, per legge (articolo 616
c.p.p.), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro
1.000,00.
P.Q.M.
Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento
alla cassa delle ammende della somma di euro 1000
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