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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335
SICUREZZA SUL LAVORO - Antincendio - Certificato di prevenzione incendi -
Assenza - Responsabilità penale - D. L.vo n. 81/2008 mod. con D. L.vo 106/2009 -
Art. 36 e 37, D.P.R. n. 547/1955 - Art. 16, D. L.vo n. 139/2006. In materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dopo
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie
criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955,
articoli 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poiché è stata riprodotta e
prevista dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma
quest'ultima richiamata dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (conf. Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del
17/04/09). (riforma Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres.
Squassoni, Est. Gentile, Ric. D. e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335
SICUREZZA SUL LAVORO - Impianti per l'erogazione di carburante destinati
esclusivamente all'esercizio dell'impresa - Installazione e gestione -
Autorizzazione e divieto di cessione di carburanti a terzi - Responsabilità
penali - L. n. 1034/1970 - Legge n. 162/1993. Ai sensi del combinato
disposto del Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in
Legge n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3,
(convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) -
l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante
all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente
all'esercizio dell'impresa, e' sottoposta a semplice autorizzazione da
rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente
competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di
cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura,
pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la
fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo
16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina
normativa (conf. Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04). (riforma Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric.
D. e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia
- Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria
- Consigliere
Dott. GENTILE Mario
- Consigliere
Dott. RAMACCI Luca
- Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
D'. Sa., nato il (Omissis);
De. Mo. An., nato il (Omissis);
- Avverso la Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, in data 16/10/08;
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Santis Fausto che ha
concluso per Inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 16/10/08, dichiarava
D'. Sa. e De. Mo. An. , colpevoli dei reati di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 679 e 389; Legge n. 1034 del 1970,
articolo 16 (come contestati in atti) e li condannava alla pena complessiva di
euro 1.300,00 di ammenda ciascuno.
Gli interessati proponevano distinti atti di Appello - qualificati ricorsi per
Cassazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 5, - deducendo censure varie.
In particolare D'. Sa. esponeva, sostanzialmente, che era estraneo ai fatti in
esame.
De. Mo. An. , a sua volta, esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati
contestati;
2. che, comunque, era illegittima la confisca del carburante in sequestro.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini di cui in motivazione.
Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati
in ordine ai reati di cui all'articolo 679 c.p., Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 (capo A) della rubrica), il
Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato i punti fondamentali
della decisione.
In particolare, il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale
delle risultanze processuali, ha accertato che D'. Sa. (quale gestore del
parcheggio sito in (Omissis) e De. Mo. An. , quali titolari della omonima ditta
di Au. - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti, -
detenevano, in concorso tra loro, nel predetto parcheggio un serbatoio, munito
di colonnina e pistola erogativa, con capacità di litri 5.000 e contenente litri
1.100 di carburante di tipo gasolio; il tutto senza la preventiva richiesta di
collaudo ai Vigili del Fuoco e senza effettuare la prescritta denuncia alla
competente Autorità di PS.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati
al capo A) della rubrica.
Le censure dedotte al riguardo nel ricorso sono infondate, perche' in contrasto
con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Sono,
altresi', errate in diritto, poiche' anche dopo l'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 e' tuttora
rilevante penalmente, poiche' e' stata riprodotta e prevista dal Decreto
Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata
dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del
2008 (conforme Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09, che ha trattato in modo
esaustivo la materia de qua).
Sono fondate, invece le censure relative al reato di cui al Decreto Legge n. 745
del 1970, articolo 16 (capo B)).
Invero, il Tribunale - in relazione a tale imputazione - si e' limitato ad
accertare che era stato installato nel parcheggio (da parte degli attuali
ricorrenti) un serbatoio munito di colonna e pistola erogatrice con conseguente
distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione, senza la
prescritta concessione. Il Tribunale, tuttavia, non ha accertato se l'erogazione
era effettuata esclusivamente per gli automezzi in dotazione dell'azienda
titolare del parcheggio, oppure anche nei confronti dei terzi utenti del
parcheggio. Trattasi di accertamento necessario ai fini della sussistenza
dell'elemento obiettivo del reato de quo.
All'uopo va ribadito ed affermato che - ai sensi del combinato disposto del
Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in Legge
n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3,
(convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) -
l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante
all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente
all'esercizio dell'impresa, e' sottoposta a semplice autorizzazione da
rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente
competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di
cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura,
pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la
fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo
16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina
normativa (conforme Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04, che ha trattato
esaustivamente la materia de qua).
Parimenti va accolta la censura relativa alla confisca del gasolio in sequestro
per carenza di motivazione. Il Tribunale, invero, non ha indicato con precisione
le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento. Il giudice di merito si e'
limitato ad esporre ragioni di opportunità che consigliavano di prelevare il
carburante del serbatoio de quo sino a quando non fosse effettuato il collaudo
da parte dei VVFF e non fosse stato rilasciato il certificato di prevenzione.
Sono ragioni che attengono, tutt'al più, al mantenimento del sequestro del
carburante in altro sito, ma non sono di per se' sole idonee a legittimare la
confisca del gasolio; confisca che va invece individuata in precise norme
giuridiche, pertinenti alla materia de qua.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei
termini come sopra esposti, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo
esame.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre
Annunziata limitatamente alla imputazione di cui al Decreto Legge n. 745 del
1970, articolo 16 convertito in Legge n. 1034 del 1970 ed alla misura della
confisca.
Rigetta nel resto il ricorso.
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