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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. II, 10/01/2011 (Cc. 26/10/2010), Sentenza n. 234
RIFIUTI - Società d’ambito per la gestione dei rifiuti "A.T.O." -
Responsabilità per reato dell'Ente - Sussiste - Artt. 1, 15, 45 d.lgs. n.
231/20011. La società d’ambito, costituita nella forma di società per
azioni, per espletare secondo criteri di economicità le funzioni in materia di
raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici
territoriali, è soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato
degli enti. Pres. Pagano, Est. Diotallevi, Ric. Pubblico Ministero in proc. Enna
Uno s.p.a.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. II, 10/01/2011 (Cc. 26/10/2010),
Sentenza n. 234
RIFIUTI - A.T.O. rifiuti - Esonero dall'applicazione del d. lgs. N. 231/2001
- Esclusione - Responsabilità per reato dell'Ente - Sussistenza - Artt. 1, 15,
45 d.lgs. n. 231/20011 - L.R.Sicilia n. 9/2010 (Messa in liquidazione delle
autorità d'ambito siciliane) - Valori costituzionali in genere - Diritto alla
salute (art. 32 cost.) - Diritto all'ambiente (art. 9 cost.). L'attribuzione
di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti
pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente essere
riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui
la funzione di realizzare un utile economico, è comunque un dato caratterizzante
la loro costituzione. Una conclusione diversa, porterebbe all'inaccettabile
risultato di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in esame un
numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, e quindi con attività in cui viene in rilievo, come
interesse diffuso, il diritto alla salute e all'ambiente, ma anche là dove viene
in rilievo quello all'informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all'igiene
del lavoro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, all'istruzione e
alla ricerca scientifica, in sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere
coinvolti, seppur indirettamente, dall'attività degli enti interessati, i valori
costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione (Cass., sez. II,
9/7/2010, n. 28699). In conclusione, possano essere esonerati dall'applicazione
del d. lgs. N. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici
non economici (art. 1, u.c. d.lgs. 231/2001). Pres. Pagano, Est. Diotallevi,
Ric. Pubblico Ministero in proc. Enna Uno s.p.a.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. II, 10/01/2011 (Cc. 26/10/2010), Sentenza n. 234
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FILIBERTO PAGANO Pres.
Dott. GIULIANO CASUCCI Cons.
Dott. MATILDE CAMMINO Cons.
Dott. DOMENICO GALLO Cons.
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ENNA nei confronti di:
1) ENNA UNO SPA * C/
- avverso l'ordinanza n. 6/2010 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del 12/05/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI; ~ 1~
- sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per
l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna
ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Enna,in
data 12 maggio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta diretta
all'applicazione alla Ennauno s.p.a. delle misure cautelari della sanzione
interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e
sussidi e la revoca di quelli già concessi, ed in via subordinata della nomina
di un commissario giudiziale per la durata di un anno e dell'ordinanza emessa
dal g.i.p. del Tribunale di Enna in data 24 marzo 2010 con cui è stato revocato
il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca, di somme di
denaro, beni o altra utilità di Enna Euno s.p.a., fino all'ammontare di euro
8.915.010,88, disposto con decreto del medesimo G.I.P. in data 25 gennaio 2010,
a seguito di responsabilità amministrativa per i reati di cui agli artt. 110, 81
cpv. c.p., art. 2622 c.c., e 61, n. 9 c.p.; o, in via alternativa, per il reato
di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 2621 c.c., art. 61, n. 9 c.p.; art.
110, 2632 c.c., 61, n. 9 c.p., art. 110, 81 cpv., 640 bis, 61, n. 7 e 9 c.p..;
art. 110, 81 cpv., 316 bis, 61 n. 9 c.p.; art. llo, 81 cpv. C.p., 2621 c.c., 61
n. 9 c.p.art. e dei conseguenti illeciti amministrativi derivanti dai suddetti
reati ex art. 24 e 25 ter d.lgs. n. 231/2001.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art.1, comma 3, d.lgs. n. 231/2001.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo alla Enna Uno s.p.a. la
natura di ente pubblico economico, ha ritenuto la stessa non soggetta al d.lgs.
n. 231/2001, attraverso un'erronea interpretazione dell'art 1, comma 3 del d.
lgs. N. 231/2001, basando l'esclusione con riferimento allo svolgimento di
funzioni pubbliche proprie degli enti territoriali, a seguito del trasferimento
da parte dei Comuni della provincia di Enna delle loro funzioni appunto all'A.T.O.
Enna.
Secondo il P.M. ricorrente in questo modo il Tribunale avrebbe
ingiustificatamente ampliato il novero dei soggetti esclusi dall'applicazione
del citato d.lgs. n. 231/01, in violazione dell'art. 15, comma 1 lett. a) d.lgs.
citato, che prevede la possibilità di nomina di un commissario giudiziale,
nell'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva possa determinare
una interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità
con grave pregiudizio per la collettività;
sarebbe stato violato inoltre l'art. 45, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 che
disciplina l'applicazione di misure cautelari nei confronti di un ente che
svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità. L'articolo infatti richiama
la disposizione contenuta nell'art. 15 d.lgs. citato, prevedendo la possibilità
per il giudice, cui è stata richiesta una misura cautelare interdittiva, di
nominare un commissario giudiziale, come richiesto in via subordinata dallo
steso P.M., richiesta rigettata dal G.i.p. e dal Tribunale di Enna. Il quadro
normativa così ricostruito dimostrerebbe come la natura pubblica dell'attività
esercitata dall'ente nei cui confronti si procede non comporta l'inapplicabilità
delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.
b) Violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p.
Il P.G. ricorrente censura, inoltre, la ritenuta insussistente attualità dei
pericolo di reiterazione dell'attività illecita da parte della soc. Enna Uno
s.p.a., poiché la società sarebbe attualmente gestita da amministratori nominati
dalla Regione, i quali avrebbero come unica funzione quella di gestire la
liquidazione della società. Questa motivazione sarebbe meramente apparente e
smentita da numerosi elementi acquisiti in fase di indagine dai quali
emergerebbe come in realtà il collegio di "liquidazione" è stato autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, con indizione di gare d'appalto,
completamento di procedure di compostaggio, rinnovo dei parco macchine e mezzi;
inoltre, fino a quando non diverranno operative le modifiche previste dalla l.r.
n. 9/2010, concernenti la messa in
liquidazione delle autorità d'ambito siciliane e l'affidamento a nuove società,
da costituirsi, per le attività di gestione del sistema dei rifiuti, il pericolo
di reiterazione deve ritenersi presumibile
anche in base alla gravità degli illeciti ipotizzati e alla loro reiterazione
nel tempo.
Il ricorso è fondato.
In base al dato normativo una corretta lettura della disciplina concernente la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano
essere esonerati dall'applicazione del d. lgs. N. 231/2001 soltanto lo Stato,
gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (art. 1, u.c. d.lgs.
231/2001).
Appare dunque evidente che la natura pubblicistica di un ente è condizione
necessaria ma non sufficiente per l'esonero dalla disciplina in questione; deve
necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento
di attività economica da parte dell'ente medesimo. Nel caso in questione appare
pacifico lo svolgimento dell'attività economica da parte della soc. ENNA UNO
s.p.a.,che, anzi, proprio in ragione della sua struttura societaria evidenzia la
presenza di una tale caratteristica. Tale conclusione peraltro è condivisa dallo
stesso Tribunale del riesame, che sottolinea come la soc. ENNAEUNO s.p.a. deve
informare, tra l'altro, la propria attività a criteri di economicità consentendo
la totale copertura dei costi della gestione integrata e integrale del ciclo dei
rifiuti, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti dell'art. 2201 del
c.c. Ciò premesso però il Tribunale del riesame ha escluso l'applicabilità della
disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 sulla base dell'avvenuto trasferimento
di funzioni dall'ente territoriale Comune alla società d'ambito costituita in
forma di s.p.a., a seguito del commissariamento emergenziale della regione
Sicilia in materia di rifiuti, come imposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della protezione civile. Proprio dal trasferimento delle
funzioni dall'ente territoriale alla Società d'ambito deriverebbe
l'impossibilità di applicare la disciplina del
d.lgs. n. 231/2001.
Una tale conclusione non può essere condivisa. La ratio dell'esenzione è
infatti quella di escludere dall'applicazione delle misure cautelari e delle
sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgano
funzioni non economiche, istituzionalemente rilevanti, sotto il profilo
dell'assetto costituzionale dello Stato amministrazione. In questo caso,
infatti, verrebbero in considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro
origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel
quadro degli equilibri dell'organizzazione costituzionale del Paese. Nella
fattispecie in esame tuttavia proprio la preminente, se non esclusiva, attività
di impresa che deve essere riconosciuta alla Società ENNAEUNO s.p.a. non può
essere messa in dubbio dallo svolgimento di una attività, che ha sicuramente
ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, quali ad esempio il
diritto alla salute (art. 32 cost.), il diritto all'ambiente (art. 9 cost.), ma
che innanzitutto si caratterizza per una attività e per un servizio che, per
statuto, sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale
equiparazione tra costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei
costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti. Non si tratta
dunque di avallare un criterio "formale" di applicazione della norma, ma di
individuare attraverso una lettura strutturale della norma medesima, il suo
corretto ambito applicativo, quale emerge anche dal dato letterale.
L'attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute
agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente
essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni,
in cui la funzione di realizzare un utile economico,è comunque un dato
caratterizzante la loro costituzione. Una conclusione diversa porterebbe
all'inaccettabile conclusione, sicuramente al di fuori sia della volontà del
legislatore delegante che del legislatore delegato, di escludere dall'ambito di
applicazione della disciplina in esame un numero pressoché illimitato di enti
operanti non solo nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e quindi con
attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute
e all'ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all'informazione, alla
sicurezza antinfortunistica, all'igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio
storico e artistico, all'istruzione e alla ricerca scientifica, in sostanza in
tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente,
dall'attività degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte
prima della Costituzione (v. anche Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699,
C.E.D. cass.,n. 247669).
Né, sulle base delle argomentazioni svolte dal P.M., può ritenersi corretta la
ritenuta esclusione del pericolo concreto della reiterabilità della commissione
di illeciti analoghi a quelli per cui si procede. In realtà la circostanza della
nomina di amministratori scelti dalla Regione è di per sé circostanza neutra
rispetto all'esigenza di escludere il pericolo di reiterazione di condotte di
rilevanza penale, in presenza di una attività di liquidazione, che non esclude,
ma anzi richiede, sulla base del dato incontestabile dell'autorizzazione
all'esercizio provvisorio di impresa,e sulla base di documenti specificamente
indicati dal p.m. ricorrente e provenienti dalla stessa società ENNAEUNO s.p.a.,
l'espletamento di gare di appalto, l'avviamento di impianti industriali
(attività di compostaggio), procedure per il compostaggio domestico, addirittura
rinnovo parco macchine e mezzi, la cui compatibilità con la procedura di
liquidazione appare allo stato di non chiara interpretazione.
Il provvedimento impugnato dunque, non appare aver fatto corretta applicazione
del combinato disposto degli artt. 1, 15, 45 d.lgs. n. 231/2001, nel rigettare
sia la richiesta principale di applicazione della misura cautelare della
sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi
e sussidi e la revoca di quelli già concessi, che quella subordinata di nomina
di un commissario giudiziale per la durata di un anno.
Deve dunque essere annullato l'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale
di Enna per nuovo esame
PQM
La Corte di cassazione, Sezione seconda penale, annulla l'ordinanza impugnata e
rinvia al Tribunale di Enna per nuovo esame.
Roma, 26 ottobre 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 Gen. 2011
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