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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico ed
idrologico - Sequestro manufatto abusivo - Diniego delle circostanze attenuanti
generiche - Art. 349 c. 2 c.p. - Art. 44 lett. b) e c) d.p.r. n. 380/01 - Art.
181 D. L.vo n. 42/04. E’ legittimo il diniego delle circostanze attenuanti
generiche nei casi in cui la particolare gravità dei fatti, è tale da
giustificare addirittura la misura della custodia cautelare in carcere per la
reiterazione del proposito di agire in spregio alle normative vigenti edificando
in una zona soggetta a vincolo paesaggistico ed idrologico, con intervento
protratto nel tempo a dimostrazione di un'intensità del dolo fuori dal comune.
(Fattispecie: violazione dei sigilli). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE
APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto edilizio abusivo
- Sequestro - Sentenza di condanna irrevocabile e sentenza non definitiva -
Effetti. In tema di misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della
sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di
sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non
definitività della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze
cautelari giustificative del vincolo siano cessate (Cass. Sez. 3, n. 6462 del
14/12/2007 conf. Cass. Sez. 6, n. 40388 del 26.5.2009). (conferma sentenza n.
748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno,
Ric. Trane. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011)
Sentenza n. 23955
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Violazione dei sigilli - Configurabilità in caso
di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione
dei sigilli - Rimozione esclusiva dell'autorità competente - Art. 349 cod. pen..
Il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. è configurabile anche in caso di
inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei
sigilli, atteso che la norma in questione richiede soltanto che l'apposizione
dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità.
Sicché, una volta che il vincolo sia stato apposto, a tutela della identità e
della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a
quando non sia formalmente rimosso dall'autorità competente (Cass. Sez. 3, n.
47443 del 06/11/2003). conferma sentenza n. 748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Presidente
Dott. GUICLA MULLIRI
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere Rel.
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: 1) TRANE GIUSEPPE N. IL 22/11/1944
- avverso la sentenza n. 748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sinaci S. che ha concluso
per l’inammissibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trane Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Lecce aveva confermato quella del tribunale
di Lecce, sezione distaccata di Tricase, con cui era stato condannato in data 26
febbraio 2008 alla pena di giustizia per i reati di cui agli articoli 349 comma
2 del codice penale, 44 lettere b) e c) d.p.r. 380/01; e 181 dLGS 42/04.
Con motivo unico si deduce la violazione dell'articolo 323 del codice di
procedura penale e l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nei motivi di appello si era sostenuto che l'immobile era stato oggetto di tre
procedimenti penali in due dei quali, con la sentenza di primo grado, era stato
disposto il dissequestro; per cui alla data del 14 aprile 2006, epoca di
accertamento del reato, non sarebbe stata sussistente alcuna misura ablativa sul
manufatto in questione, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente
il reato di violazione dei sigilli essendone cessata l'efficacia.
La corte di merito ha risposto facendo rilevare che dal certificato penale
risulta emessa per reati edilizi commessi il 22 aprile 2004 altra sentenza del
tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase in data 29 novembre 2005,
confermata in appello il 7 luglio 2006, irrevocabile il 7 ottobre 2006, relativa
allo stesso abuso protrattosi nel tempo.
Ha ritenuto tuttavia tale circostanza non idonea a dimostrare che le opere non
fossero in stato di dissequestro alla data del sopralluogo dei carabinieri (16
aprile 2006) sia perché il maresciallo dei carabinieri che aveva proceduto al
sequestro il 22 aprile 2004 si era detto certo che non era stata data esecuzione
ad alcun provvedimento di dissequestro, sia perché comunque era ancora operante
altro sequestro del 2000, sia perché il dissequestro ordinato con la sentenza
del 29 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 323 c.p.p, non poteva essere
ritenuto immediatamente esecutivo, prevedendo l'articolo 323 stesso al comma
primo che l'ordine di restituzione delle cose sequestrate sia immediatamente
esecutivo solo in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
Obietta il ricorrente in questa sede che l'interpretazione dell'articolo 323
data dalla corte di appello non è condivisibile in quanto il comma 3 prevede
espressamente che gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta
la confisca delle cose sequestrate e, pertanto, a contrario, poiché nella specie
non era né avrebbe potuto essere disposta la confisca, il dissequestro doveva
ritenersi immediatamente operativo.
Ciò posto va anzitutto ricordato che, come più volte affermato da questa
Sezione, il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. è configurabile anche in caso
di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione
dei sigilli, atteso che la norma in questione richiede soltanto che
l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine
dell'autorità; così che una volta che il vincolo sia stato apposto, a tutela
della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal
privato sino a quando non sia formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez.
3, n. 47443 del 06/11/2003 Rv. 227068).
E, dunque deve ritenersi assorbente la considerazione espressa dalla decisione
di appello che non vi era stato alcun provvedimento di rimozione dei sigilli in
quanto il dissequestro alla date del 16 aprile 2006, non era stato eseguito.
In ogni caso e per mera completezza espositiva si deve rilevare come la tesi
sostenuta dal ricorrente circa la perdita di efficacia del sequestro è stata già
contraddetta da questa Sezione essendosi affermato, con argomentazioni
assolutamente condivisibili e, dunque, richiamabili nella specie, che in tema di
misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della sentenza di condanna
determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo di
un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non definitività della sentenza
ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze cautelari giustificative del
vincolo siano cessate (Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007 Rv. 239289. Nello stesso
senso Sez. 6, n. 40388 del 26.5.2009, RV 245473).
E dunque anche sotto questo profilo il ricorso è da ritenere infondato non
potendosi dubitare della sussistenza delle esigenze cautelai in presenza di una
costante reiterazione del reato.
Nella seconda parte del motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per
omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si rileva tuttavia che sul punto la sentenza appare correttamente motivata in
quanto la corte di appello ha correttamente argomentato il diniego evidenziando
la particolare gravità dei fatti, tale da giustificare addirittura la misura
della custodia cautelare in carcere per la reiterazione del proposito di agire
in spregio alle normative vigenti edificando in una zona soggetta a vincolo
paesaggistico ed idrologico, con intervento protratto nel tempo a dimostrazione
di un'intensità del dolo fuori dal comune.
E dunque si deve rilevare che non solo la motivazione appare esente da censure
sul piano argomentativo e della correttezza giuridica ma che in questa sede le
censure del ricorrente, incentrate sulla mancata sulla particolarità della
situazione, adeguatamente contraddette sul piano della motivazione, si
sostanziano in realtà in rilievi di merito e come tali, sono sostanzialmente
inammissibili.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GIU. 2011
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