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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23971
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Responsabilità dei detentori e/o produttori -
Concetto di "coinvolgimento" - Artt.2 e 16 D.L.vo n.205/2010 - Art. 188 D.Lgs.
n. 152/2006 - Art. 10 D.Lgs. n. 22/1997. In tema di gestione dei rifiuti, le
responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni
nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi,
e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione,
determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti
(Cass. Sez. 3", 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro). Il concetto di
"coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n.
22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte
salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma anche la mera osservanza
delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei
detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi
responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una
compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti
commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (Cass., Sez. 3°,
6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente
ribaditi anche alla luce del D.L.vo 3 dicembre 2010,n.205 (artt.2 e 16).
(conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez. dist.di Apricena)
Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Graniero. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III,
15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23971
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti nel ciclo - Responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti" - Art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 22/1997 -
Art. 178, c. 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma
3, già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti
"coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti
ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di
"responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originare i rifiuti (Cass. pen. sez.3 n.6420 del 7.11.2007, dep.11.2.2008).
(conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez. dist.di Apricena)
Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Graniero. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III,
15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23971
RIFIUTI - Impresa edile produttrice di rifiuti - Attività di gestione non
autorizzata - Individuazione dei soggetti responsabili - Omessa vigilanza
sull'operato dei dipendenti - Reato di cui al c. 1, art.256 D.Lgs. n. 152/2006.
In tema di gestione abusiva di rifiuti, non c'è dubbio che il reato di cui al
comma 1 dell'art.256 D.Lgs. n. 152/2006 non sia un reato proprio non dovendo
necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente
l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a
"chiunque". E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività
di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine
alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che "In tema
di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non
attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della
condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza
per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella
predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla
direzione dell'azienda. (In applicazione di tali principi è stata riscontrata la
responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il
trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della
società, in assenza delle prescritte autorizzazioni (Cass. pen.
sez.3,11.12.2003, n.47432). Successivamente è stato ribadito che in tema di
gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è
ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche
sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno
posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro
adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da
un dipendente del titolare dell'impresa) (Cass. pen. sez.3, n.24736 del
18.5.2007). (conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez.
dist.di Apricena) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Graniero. CORTE
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23971
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Ciro Petti
Presidente
Dott. Alfredo M. Lombardi
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Graniero Alberto nato il 30.11.1983
- avverso la sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez. dist.di
Apricena
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto
il rigetto del ricorso
- sentito il difensore di parte civile, aw.Luca De Grazia, che ha concluso per
il rigetto del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza del 31.3.2010 il Tribunale di Lucera, sez, disc. di Apricena, in
composizione monocratica, condannava Graniero Alberto, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda
per il reato di cui all'art.256 comma 1 lett.a) D.L.vo n.152/2006 perchè, nella
sua qualità di responsabile e socio accomandatario della Ditta Gracos s.a.s. con
sede in Foggia, effettuava attività di raccolta, smaltimento e stoccaggio di
rifiuti speciali non pericolosi misti provenienti da attività di rifacimento del
manto stradale, contenenti scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, in
mancanza della prescritta autorizzazione., ".
Riteneva i Tribunale che risultasse provata l'illecita attività riguardante
rifiuti non pericolosi e che del reato contestato dovesse rispondere il Graniero
Alberto nella sua qualità, essendo l'attività medesima riconducibile al
prevenuto e non risultando provato che nell'ambito aziendale vi fosse stata una
delega ad altri soggetti.
2) Ricorre per cassazione Graniero Alberto, a mezzo del difensore, denunciando
la violazione di legge per erronea applicazione del principio di colpevolezza e
l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno consentito
l'attribuzione del fatto reato all'imputato. La sentenza di condanna del
prevenuto è fondata solo sulla sua qualità di amministratore della società in
accomandita, non potendoglisi muovere alcun addebito personale (non ha
effettuato il trasporto, né impartito direttive). Il reato di cui al comma 1
dell'art.256, a differenza di quello di cui al secondo comma del medesimo
articolo, è un reato comune a condotta attiva e non un reato proprio
dell'imprenditore o del responsabile dell'ente.
Risultava piuttosto che il formulario era stato predisposto da Ciro Graniero,
mentre il ricorrente era assente dalla città di residenza e dai luoghi di
esercizio dell'attività lavorativa. Ad Alberto Graniero non è contestato il
concorso nel reato, né individuata una posizione di garanzia.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. sez.3 n.6420 del
7.1.1.2007, dep.11.2.2008) "Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, già
prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti
"coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti
ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di
"responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti". Sul punto, pertanto, questa Corte (Sez. 3°, 24.2.2004, n.
7746, Turati ed altro) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le
responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni
nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi,
e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione,
determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli
illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle
disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel
reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la
mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la
responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si
siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da
determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione,
negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi
Cass., Sez. 3", 6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano
sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205
(artt.2 e 16 ).
3.1.1) Pacificamente, come riconosce lo stesso ricorrente, il 25 febbraio 2008
Cristian Gherasim, dipendente della ditta Gracos di Graniero Alberto e c. s.a.s.
fu sorpreso mentre trasportava materiale derivante da attività di rifacimento di
manto stradale, contenente scarti di cemento, bitume catramato e terriccio,
senza alcuna autorizzazione; è pacifico, altresì, che l'amministratore della
Gracos fosse il ricorrente.
Non c'è dubbio che il reato di cui al comma 1 dell'art.256 cit. non sia un reato
proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti
professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa
riferimento a "chiunque". E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di
una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati
in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che
"In tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata
non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della
condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza
per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella
predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla
direzione dell'azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto
la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per
il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della
società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen.
sez.3,11.12.2003,n.47432). Anche successivamente è stato ribadito che "In tema
di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è
ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche
sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno
posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante ..un autocarro
adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da
un dipendente del titolare dell' impresa)" cfr. Cass. pen. sez.3,
n.24736de118.5.2007).
3.1.2) Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che del reato dovesse
rispondere il ricorrente, nella qualità di responsabile della ditta per conto
della quale veniva svolta l' illecita attività, non risultando (non era stato
neppure allegato) che egli avesse delegato ad altri ogni responsabilità in
relazione allo svolgimento di quell' attività, né che avesse adottato tutte le
misure necessarie per evitare I' illecito di cui alla contestazione; era,
quindi, irrilevante che in quel momento il prevenuto si trovasse fuori sede o
che sui luoghi fosse intervenuto Graniero Ciro. 3.2) Per quanto riguarda la
parte civile, va rilevato, che come risulta dalla stessa intestazione della
sentenza e come emerge dal verbale di udienza del 31.3.2010, essa non era
presente e non presentò, quindi, le conclusioni. La costituzione deve,
conseguentemente, ritenersi revocata a norma dell'art.82 comma 2 c.p.p. Del
resto, il Tribunale non ha adottato alcuna statuizione sul punto.
P. Q. M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dichiara revocata la costituzione di parte civile.
Così deciso in Roma il 25 maggio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU. 2011
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