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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/06/ 2011 (Cc. 25/05/ 2011), Sentenza n. 24427
RIFIUTI - Spedizione illecita di rifiuti - Ritagli di materiali tessili -
Sottoprodotto - Esclusione - Trattamento diverso dalla normale pratica
industriale - Fattispecie: Verifica della perdita della qualifica di rifiuto -
Artt. 184 bis
e ter, 259, c. 1, 260, c.1, D. Lgs n. 152/2006 - Art. 483 c.p. -
Art. 2, c. 1, punto 35 lett. e) Reg. 259/1993 CEE e s.m. Reg. CE 1013/2006 -
Art. 9 bis, c.1 lett. a), D.L. n. 172/2008 conv. con mod. L. n. 210/2008 - D.
L.vo n. 205/2010 in att. Dir. n. 2008/98/CE. I ritagli di materiali tessili,
non possono rientrare nella nozione di sottoprodotto, sia pure come novata
dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, trattandosi di materiali già
sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
(art. 184 bis, comma 1 lett. c). Fattispecie: verifica della sussistenza del
fumus dei reati con riferimento ai criteri specificati nel vigente art. 184
ter del D. Lgs n. 152/2006, concernenti la perdita della qualifica di
rifiuto. (annulla con rinvio al Tribunale di Taranto ordinanza del 15.6.2010)
Pres. Petti, Est. Gentile, Ric. Calcagni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/06/ 2011 (Cc. 25/05/ 2011), Sentenza n.
24427
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ciro Petti
Consigliere " Alfredo Maria Lombardi
" Silvio Amoresano
Elisabetta Rosi
Santi Gazzarra
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Calcagni Luca, n. a Recanati il 29.8.1969, avverso
l'ordinanza in data 15.6.2010 del Tribunale di Taranto, con la quale è stato
confermato il decreto di sequestro preventivo di 6 containers emesso dal G.I.P.
del medesimo Tribunale in data 25.5.2010.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore dell'indagato Avv. Piergiorgio Villa, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di 6 containers,
contenenti kg 160.829 di ritagli di materiali tessili, emesso dal G.I.P. del
medesimo Tribunale in data 25.5.2010 nei confronti di Calcagni Luca, indagato
dei reati: 1) di cui all'art. 259, comma 1, del D. Lgs 152/2006; 2) di cui
all'art. 260, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006; 3) di cui all'art. 483 c.p., a
lui ascritti per avere, quale titolare della ditta Green Line, effettuato una
spedizione di rifiuti verso paesi terzi, in specie il Vietnam, costituente
traffico illecito ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 35 lett. e) del
Regolamento CEE 1.2.1993 n. 259; avere, al fine di trarne un ingiusto profitto,
effettuato un traffico illecito di un ingente quantitativo di rifiuti mediante
l'allestimento di attività continuative ed organizzate, nonché avere falsamente
attestato nelle bollette doganali che il contenuto dei container era costituito
da ritagli di tessuti, materia prima secondaria.
In sintesi, il tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del fumus
dei reati oggetto di indagine, oltre che delle esigenze cautelare che hanno
giustificato l'emissione della misura, emergendo dalle indagini della GGFF.
sufficienti elementi per ritenere che il contenuto dei containers era costituito
da rifiuti speciali non pericolosi e non da materie prime secondarie come
sostenuto dall'indagato.
In particolare, l'ordinanza ha affermato che nel caso in esame non erano state
rispettate le procedure di recupero, cui avrebbero dovuto essere sottoposti i
materiali sequestrati, nonché la sussistenza di ulteriori elementi indiziari che
si trattasse di rifiuti, quale il valore nullo o irrisorio della merce da
esportare, e che la consulenza fatta espletare dall'indagato sui materiali non
era idonea a confutare i citati elementi indicati dalla pubblica accusa.
L'ordinanza ha anche precisato in punto di diritto che il riferimento contenuto
nell'art. 259 del D. Lgs n. 152/2006 al Regolamento CEE 259/1993 deve intendersi
riferito al successivo Regolamento CE 1013/2006, che ha sostituito il primo e
che in tale ultimo Regolamento CE la nozione di "traffico illecito di rifiuti" è
stata sostituita con quella più ampia di "spedizione illecita di rifiuti"
secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 35, del Regolamento medesimo.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per
violazione degli art. 183, comma 1 lett. q), e 181 bis del D. Lgs n. 152/2006,
dell'art. 9 bis, comma 1 lett. a), del D.L. 6.11.2008 n. 172, convertito con
modificazioni nella L. n. 210/2008.
Si deduce, in estrema sintesi, che, mentre nell'ipotesi di svolgimento
dell'attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.
214 e ss. del D. Lgs n. 152/2006 sino all'emanazione dei decreti di cui al comma
2 del predetto articolo, continuano ad applicarsi alle attività di smaltimento o
recupero dei rifiuti le disposizioni di cui ai DM 5.2.1998 e 12.6.2002 n. 161,
nell'ipotesi di attività autorizzata ai sensi dell'art. 208 e ss. del medesimo
testo unico le operazioni possono svolgersi in conformità di quanto previsto
dall'autorizzazione medesima.
Tale principio è stato in particolare precisato dall'art. 9 bis, comma 1 lett.
a), del D.L. 6.11.2008 n. 172, convertito con modificazioni nella L. n.
210/2008.
Pertanto, la qualifica di materia prima secondaria deve essere riconosciuta non
solo ai materiali derivanti da attività di recupero svolte in conformità di
quanto previsto dai DM 5.2.1998 e 2.6.2002 n. 161, ma anche ai materiali
derivanti da attività di recupero svolte in base ad autorizzazione conformemente
a quanto previsto dalla autorizzazione medesima.
Nella sostanza si deduce, poi, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che
hanno proceduto agli accertamenti, hanno erroneamente fatto esclusivo
riferimento al DM 5.2.1998 per valutare la legittimità dell'attività di recupero
svolta dalla Green Line, senza tener conto delle specifiche previsioni
dell'autorizzazione ottenuta dalla società, cui detta attività risultava
conforme.
Nel prosieguo, previa analitica descrizione delle caratteristiche delle materie
prime secondarie costituite da ritagli tessili, si sostiene che i tessuti
cosiddetti millefiori contenuti nei container, in quanto destinati ad essere
utilizzati per la produzione di filato di poco pregio o la produzione di feltri
o "tessuti non tessuti", corrispondono alle caratteristiche merceologiche
richieste per detta produzione. Sul punto vengono estesamente riportati i
risultati delle analisi e le osservazioni contenute nella consulenza fatta
espletare dalla difesa dell'indagato e si lamenta che il Tribunale del riesame
né ha svalutato la rilevanza sulla base di osservazioni incongrue.
Si deduce, infine, che la Direttiva Comunitaria 19.11.2008 n. 2008/98/CE, che,
con effetto dal 12.12.2010 abrogherà le Direttive 75/439/CEE, 91/689/CE e
2006/12/CE, ha escluso che la materia derivante dall'attività di recupero debba
avere, ai fini della perdita della qualifica di rifiuto, anche un valore
economico intrinseco, essendo sufficiente che esista un mercato o una domanda di
tale sostanza o oggetto.
Sulla base del citato riferimento normativo si sostiene che, nel caso in esame,
doveva ritenersi irrilevante, al fine di escludere la natura di materia prima
secondaria, la mancanza di valore dei materiali contenuti nei container ovvero
il loro valore irrisorio.
Si chiede inoltre a questa Corte di rimettere eventualmente alla Corte di
Giustizia della CE la questione relativa alla corretta interpretazione della
nozione di materia prima secondaria.
Il ricorso é fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono
precisate.
Con decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 lo Stato italiano ha dato
attuazione alla Direttiva 19.11.2008 n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
L'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro,
l'art. 181 bis del D. Lgs n. 152/2006, che conteneva la definizione di materia
prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale
classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei
rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico.
L'art. 12 del citato decreto legislativo inoltre ha introdotto l'art. 184 bis
nel D. Lgs n. 152/2006, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità,
le caratteristiche del sottoprodotto, la cui nozione é stata espunta dall'art.
183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta
nell'art. 10 del D. Lgs n. 205/2010 che ha sostituito il testo del medesimo art.
183.
L'art. 13, infine, ha introdotto l'art. 184 ter nel D. Lgs n. 152/2006, che
definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto.
Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella
sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne
amplia la sfera di applicabilità.
Orbene, tali modificazioni legislative hanno indubbia influenza sulla
valutazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti nel caso
in esame.
Sul punto é opportuno precisare che, in ogni caso, i materiali oggetto di
sequestro non possono rientrare nella nozione di sottoprodotto, sia pure come
novata dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, trattandosi di materiali già
sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
(art. 184 bis, comma 1 lett. c).
Deve essere, invece, valutata la attuale sussistenza del fumus dei reati
con riferimento ai criteri specificati nell'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/2006,
concernenti la perdita della qualifica di rifiuto. Sulla necessità di una
valutazione di merito sul punto, ovviamente nell'ambito del giudizio sommario
proprio del riesame, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha, tra l'altro,
valorizzato, per escludere che i materiali sequestrati fossero qualificabili
quali materia prima secondaria, la assenza di valore economico o il suo
carattere irrisorio, requisito del valore economico, che era richiesto
dall'abrogato art. 181 bis, comma 1 lett. e), mentre il vigente art. 184 ter,
comma 1 lett. b), richiede solo che vi sia "un mercato o una domanda per tale
sostanza o oggetto."
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo
esame che tenga conto delle innovazioni normative introdotte dal citato decreto
legislativo in materia ambientale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.5.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GIU. 2011
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