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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015



DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere mobili - Assenza del prescritto permesso di costruire - Reato di costruzione edilizia abusiva - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 44, lett. c) e 3, 1° c. - lett. e.5), T.U. n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 3, 1° comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Pertanto, devono ritenersi, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili (quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame: descritte negli stessi documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Distruzione o l'alterazione delle bellezze protette - Natura di reato di danno - Presupposto per la configurabilità del reato - Art. 734 cod. pen.. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento della bellezza naturale (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                                     - Presidente
Dott. CIRO PETTI                                             - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                            - Consigliere Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO                              - Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                                   - Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da  DI ROCCO GIACOMINA N. IL 20/08/1942
- avverso la sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Amelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
- Udito il difensore Avv. Antonino Sugamele, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20.4.2010, confermava la sentenza 11.2.2009 del Tribunale monocratico di Trapani, che aveva affermato la responsabilità penale di Di Rocco Giacomina in ordine ai reati di cui:
- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, opere edilizie consistite: in una base in conglomerato cementizio di mt. 10,70 x 10,70; nella installazione sulla stessa base di due case prefabbricate munite di ruote gommate poggiate su conci di tufo, aventi ciascuna le dimensioni esterne di mt. 7,50 x 2,50; in un corpo in muratura avente superficie di circa 2 mq. - acc. in San Vito Lo Capo, il 17.5.2007);
- agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001;
- all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato le opere anzidette senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico);
- all'art. 734 cod. pen.
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda.


Confermava gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione dei benefici della non-menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena, subordinato quest'ultimo all'esecuzione della demolizione entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Di Rocco, la quale ha eccepito:
a) la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilità dell'attività di edificazione abusiva alla sua persona, in quanto la pronuncia di responsabilità sarebbe stata ricollegata esclusivamente dalla circostanza che ella è proprietaria del fondo sul quale le opere sono state realizzate;
b) la inconfigurabilità dei reati, posto che le due "case prefabbricate" indicate nel capo di imputazione sono in realtà dei "caravan", che non possono "determinare alcuna modificazione della realtà esteriore se non per il breve periodo in cui vengono parcheggiati in una determinata area";
c) l'insussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., non potendo ritenersi verificata una "permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito".


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.


1. Va ribadito, anzitutto, l'orientamento costante di questa Corte e del Consiglio di Stato - che il legislatore ha recepito nella previsione espressa dell'art. 3, 1° comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001 - secondo il quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative.
Devono ritenersi, infatti, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili (quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame, descritte negli stessi documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio.


2. Quanto alle doglianze riferite all'affermazione della responsabilità dell'imputata, deve rilevarsi che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.


Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"), nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere [vedi Cass., Sez. III: 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone. Vedi pure Cass., Sez. V, 19.12.2007, n. 47083].


Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro).


Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno fondato correttamente la responsabilità della attuale ricorrente, per l'attività di edificazione abusiva contestata, non soltanto sulla circostanza che ella risulta essere unica proprietaria del fondo su cui sono state realizzate le opere dianzi descritte, ma altresì sulla piena disponibilità giuridica e di fatto del fondo medesimo e sul rilievo che ella è stata acquirente diretta di una delle due strutture abitative mobili, in una situazione in cui l'imputata non ha mai prospettato che altro specifico soggetto abbia disposto del terreno senza che ella ne fosse consapevole o contro il suo volere e, in circostanze siffatte, abbia autonomamente intrapreso sullo stesso l'attività illecita in contestazione.


3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato che la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento della bellezza naturale (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248).


La relativa valutazione è riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa l'evidente esistenza di un danno in concreto arrecato alle bellezze naturali, tenuto conto sia delle effettive caratteristiche del sito protetto sia della valutazione operata dalla Soprintendenza competente (con nota dei 10.8.2007) nel senso che "le opere abusive in questione sono gravemente pregiudizievoli alle bellezze naturali e alle valenze paesaggistiche dei luoghi".


4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.


ROMA, 23.3.2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GIU. 2011



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