AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 22/06/2011 (Ud. 25/05/2011), Sentenza n. 25037
RIFIUTI - Smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione
delle olive - Ruscellamento liquami - Disciplina applicabile - Artt. 137 e 256,
c. 1 e 2, D. L.vo n. 152/2006. In assenza di una condotta di scarico, le
acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi, il cui versamento sul suolo
ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza
autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, dei medesimo
Testo Unico - D. L.vo n. 152/2006 (Cass. sez. III, 18.6.2009 n. 35138, Bastone;
Cass. sez. III, 13.4.2010 n. 22036, Chianura). Nella specie, le acque reflue
provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di "ruscellamento"
sul terreno, sicché deve escludersi l'esistenza di un sistema di collettamento
tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si riversavano nel
canale, con la conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui
all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006. (annulla con rinvio sentenza in data
24.5.2010 del Tribunale di Crotone) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Olivo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 22/06/2011 (Ud. 25/05/2011), Sentenza n.
25037
DIRITTO DELLE ACQUE - Nozione di "scarico" - Sistema stabile di collegamento
tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul suolo -
Necessità - Disciplina vigente - Fattispecie: ruscellamento - Artt. 74 e 137 D.
Lgs n. 152/2006 - D. Lgs n. 4/2008. L'art. 2, comma 5, del D. Lgs 16 gennaio
2008 n. 4 ha modificato l'art. 74, comma 1 lett. ff), del D. Lgs n. 152/2006 e,
quindi, la nozione di "scarico" con la quale attualmente deve intendersi
"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione
del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo
e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di
acque previsti dall'art. 114. Occorre, pertanto, per la configurabilità del
reato di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, un sistema stabile di
collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul
suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria. Fattispecie: ruscellamento di acque
reflue provenienti dagli impianti di un frantoio. (annulla con rinvio sentenza
in data 24.5.2010 del Tribunale di Crotone) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric.
Olivo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 22/06/2011 (Ud. 25/05/2011),
Sentenza n. 25037
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ciro Petti
Consigliere " Alfredo Maria Lombardi
Silvio Amoresano
Elisabetta Rosi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Domenico Grande Aracri, difensore di fiducia di
Olivo Maria, n. a Cutro l'11.12.1952, avverso la sentenza in data 24.5.2010 del
Tribunale di Crotone, con la quale venne condannata alla pena di € 2.000,00 di
ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 137 del D. Lgs n.
152/2006; b) di cui all'art. 674 c.p., unificati sotto il vincolo della
continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEE PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha affermato la colpevolezza
di Olivo Maria in ordine ai reati: a) di cui all'art. 137 del D. Lgs n.
152/2006; b) di cui all'art. 674 c.p., a lei ascritti perché, quale responsabile
e legale rappresentante della ditta B.M. Oli S.r.l., effettuava Io smaltimento
dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione delle olive mediante
l'attivazione di apposito scarico e l'immissione diretta in un ruscello
antistante il frantoio, nonché per avere versato nell'ambiente le acque di
lavorazione provenienti dal suddetto frantoio, contenenti residui oleosi e
melmosi, costituenti cose atte ad offendere le persone.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le acque reflue di
lavorazione del frantoio venivano svernate attraverso un tombino, collegato
mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo al frantoio e di qui, per
effetto di "ruscellamento", confluivano in un canale d'acqua.
Il giudice di merito ha ritenuto altresì integrata la fattispecie di cui
all'art. 674 c.p. in considerazione della potenziale offensività, anche minima,
per le persone delle cose versate Avverso la sentenza ha proposto ricorso il
difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della
motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, nonché mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame la ricorrente contesta la ricostruzione fattuale
contenuta nella sentenza mediante la indicazione di risultanze probatorie
favorevoli all'imputata, che non sarebbero state valutate dal giudice di merito.
Si deduce in particolare, in proposito, che il frantoio era dotato di vasche di
raccolta delle acque provenienti dalla lavorazione delle olive; che la
fuoriuscita di liquidi dal tombino era avvenuto all'interno della proprietà
dell'imputata, che era stata autorizzata all'uso agronomico delle acque reflue;
che il frantoio si trova in posizione più bassa rispetto a quella in cui sarebbe
stato accertato il versamento delle acque reflue.
Si deduce, poi, in punto di diritto che, a seguito delle modifiche introdotte
nell'art. 74 del D. Lgs n. 152/2006 dal D. Lgs n. 4/2008, la nozione di scarico
richiede un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuità il ciclo del refluo con il corpo ricevente. Si osserva, quindi, che
nel caso in esame non è stata accertata l'esistenza di alcun collegamento
diretto tra la fuoriuscita delle acque reflue dal tombino, occasionalmente
causata dall'eccessivo riempimento delle vasche, e il loro versamento nel
cosiddetto ruscello.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'art. 674 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione della sentenza.
In sintesi, si deduce che la fattispecie prevista dalla disposizione citata
richiede il getto di cose dannose o pericolose in luogo di pubblico transito
ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, mentre nel caso in esame non
sussiste alcuno degli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, non è
stato accertato che le acque reflue fossero potenzialmente idonee a recare danno
alle persone.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 5, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 ha modificato l'art. 74,
comma 1 lett. ff), del D. Lgs n. 152/2006 e, quindi, la nozione di "scarico" con
la quale attualmente deve intendersi "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art.
114."
Occorre, pertanto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 137 del D.
Lgs n. 152/2006, un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione
del refluo ed il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete
fognaria.
Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che le acque reflue provenienti dagli
impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di "ruscellamento" sul
terreno, sicché sembra doversi escludere l'esistenza di un sistema di
collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si
riversavano nel canale, con la conseguente esclusione della configurabilità
della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza.
E' appena il caso di rilevare che, in assenza di una condotta di scarico, le
acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi (cfr. sez. III, 18.6.2009 n.
35138, Bastone, RV 244783; sez. III, 13.4.2010 n. 22036, Chianura, RV 247627),
il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o
sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi
1 e 2, dei medesimo Testo Unico.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un ulteriore
accertamento sul punto, dal quale dipende la qualificazione giuridica del fatto.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato in punto di diritto che può
configurarsi il concorso della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. con la
fattispecie di cui all'art. 137 o con quella di cui all'art. 256 del D. Lgs n.
152/2006.
Nel caso, in esame, però, a parte il mancato accertamento della potenziale
offensività delle acque reflue, che è fondato su un giudizio meramente
presuntivo, manca la prova dell'elemento costitutivo del reato e, cioè, che il
getto sia avvenuto in luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di
comune o altrui uso.
Anche in ordine a detto reato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio per un più puntuale accertamento di fatto degli elementi
costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui è stata ritenuta la
sussistenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma nella pubblica
udienza dei 25.5.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22/06/2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562