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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06//2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 25045
RIFIUTI - Residui di attività di demolizione edilizia - Deposito nel suolo senza
le prescritte autorizzazioni - Società in nome collettivo - Corresponsabilità -
Sussistenza - Fattispecie - Art. 256, c. 1 lett. a), D. L.gs n. 152/2006. La
responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una
società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del
diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di
mansioni diverse da parte dei singoli soci. (Cass. sez. III, 15.6.2007 n. 35883,
Miglianti; Cass. sez. V, 13.11.1985 n. 1303/1986, Gallo; Cass. sez. V, 6.11.1984
n. 698/1985, Baroncelli; Cass. sez. V, 18.11.1980 n. 1991/1981, Zibetti).
Fattispecie: deposito nel suolo su un'area di circa 900 mq., di rifiuti
costituiti da residui di attività di demolizione edilizia senza le prescritte
autorizzazioni ad opera di imprese di modeste dimensioni con natura societaria,
con carattere familiare della gestione, senza delega di funzioni al loro
interno. (conferma sentenza in data 21.5.2010 del Tribunale di Padova, sezione
distaccata di Este) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Bottaro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06//2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 25045
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Nullità della sentenza per difetto di
contestazione - Presupposto - Art. 522 c.p.p.. La nullità ex art. 522 c.p.p.
sussiste solo quando il fatto accertato è totalmente diverso da quello oggetto
di imputazione e non quando le differenze sono marginali. (conferma sentenza in
data 21.5.2010 del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este) Pres. Petti,
Est. Lombardi, Ric. Bottaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06//2011
(Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 25045
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott.
Ciro Petti
Consigliere
Alfredo Maria Lombardi Rel.
Silvio Amoresano
Elisabetta Rosi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Guido Facciolo, difensore di fiducia di Bottaro
Simone, n. a Este il 31.10.1974, e di Formaggio Silvano, n. a Este il 3.7.1944;
- avverso la sentenza in data 21.5.2010 del Tribunale di Padova, sezione
distaccata di Este, con la quale vennero condannati alla pena di € 6.000,00 di
ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli art. 110 c.p. e 256,
comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 152/2006.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, ha
affermato la colpevolezza di Bottaro Simone e Formaggio Silvano in ordine al
resto di cui agli art. 110 c.p. e 256, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 152/2006,
loro ascritto per avere effettuato un'attività di smaltimento, e più in
particolare un deposito nel suolo su un'area di circa 900 mq., di rifiuti
costituiti da residui di attività di demolizione edilizia senza le prescritte
autorizzazioni.
Gli addebiti di cui all'imputazione erano stati ascritti al Formaggio Silvano
unitamente a Formaggio Daniele, entrambi quali responsabili della società FGS di
Formaggio Daniele e Silvano s.n.c., ditta proprietaria e committente dei lavori,
ed al Bottaro Simone unitamente a Bottaro Lando, entrambi quali responsabili
della società Bottaro Fratelli s.n.c., ditta esecutrice dei lavori.
La sentenza ha escluso che nella specie fosse ravvisabile un'ipotesi di deposito
controllato di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. m), del D. Lgs n.
152/2006, come sostenuto dalla difesa degli imputati, mentre ha ravvisato nei
fatti l'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi dell'art. 256,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, il giudice di merito, pur avendo alcuni testi affermato che i lavori
erano stati disposti ed eseguiti esclusivamente dagli altri due titolari delle
rispettive imprese, ha ritenuto gli attuali ricorrenti responsabili del fatto
loro ascritto, in considerazione della natura societaria delle imprese di
modeste dimensioni e del carattere familiare della loro gestione, senza delega
di funzioni al loro interno.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed
errata applicazione di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza.
Con il motivo di gravame si denuncia la violazione del principio di correlazione
tra imputazione e sentenza. Si deduce che agli imputati era stato contestato
dall'accusa lo smaltimento di rifiuti mediante deposito nel suolo, mentre la
sentenza ha ravvisato la sussistenza di un'ipotesi di deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo. Il fatto per il quale vi è stata affermazione di colpevolezza
degli imputati è, pertanto, diverso da quello oggetto di imputazione con la
conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'art. 183, comma 1 lett. m), del D. Lgs n. 152/2006.
In estrema sintesi, mediante ampi riferimento alle risultanze dell'istruzione
dibattimentale, si deduce in punto di fatto che i rifiuti di cui alla
contestazione provenivano da attività di demolizione di alcuni manufatti
esistenti nella stessa area di cantiere della ditta proprietaria, committente
dei lavori, e che tali demolizioni erano state eseguite meno di tre mesi prima
dell'accertamento.
Si deduce, quindi, in punto di diritto che nel caso in esame sussistevano tutti
i requisiti (di carattere temporale, quantitativo e di omogeneità) per ritenere
l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti. Con l'ultimo mezzo di annullamento
si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p..
Si osserva che la colpevolezza degli imputati è stata affermata benché fosse
stato accertato che gli effettivi committente ed esecutore dei lavori erano solo
i coimputati Formaggio Daniele e Bottaro Lancio. Si deduce, quindi, che nel caso
in esame non può essere ritenuta la responsabilità degli attuali ricorrenti a
titolo esclusivamente omissivo, non essendovi a carico degli stessi un obbligo
di impedire agli altri due soci di porre in essere la condotta contestata e,
comunque, neppure la concreta possibilità materiale di intervenire per
impedirla.
Con memoria depositata il 4.5.2011 la difesa dei ricorrenti ha fatto presente
che per errore materiale nel ricorso l'imputato Formaggio Silvano è stato
indicato con il nome Daniele.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, nel caso in esame,
non vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in
quanto nello stesso capo di imputazione viene contestato il deposito dei
rifiuti, che peraltro è preliminare allo smaltimento.
In ogni caso la nullità ex art. 522 c.p.p. sussiste solo quando il fatto
accertato è totalmente diverso da quello oggetto di imputazione e non quando le
differenze sono marginali e, peraltro, l'imputato ha avuto modo di difendersi e
si è difeso proprio sul fatto accertato, come risulta dalle prove prodotte dalla
difesa dirette a dimostrare l'esistenza di un'ipotesi di deposito temporaneo dei
rifiuti.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Correttamente il giudice di merito ha escluso che, nel caso in esame, fosse
ravvisabile un'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti sul luogo di
produzione, conforme a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1 lett. m), del D.
Lgs n. 152/2006.
Infatti, è stato accertato in sentenza che i rifiuti provenienti da demolizioni
non avevano formato oggetto di accatastamento, ma di attività di livellamento su
un'area di circa 900 mq., sicché si tratta evidentemente di un'operazione di
smaltimento dei predetti rifiuti e non solo di deposito temporaneo, prodromico
allo smaltimento.
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
E' stato già affermato da questa Suprema Corte, con specifico riferimento alla
natura della società della quale erano partecipi gli imputati che "La
responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una
società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del
diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di
mansioni diverse da parte dei singoli soci." (sez. III, 15.6.2007 n. 35883,
Miglianti, RV 237557; cfr. anche sez. V, 13.11.1985 n. 1303 del 1986, Gallo, RV
171853; sez. V, 6.11.1984 n. 698 del 1985, Baroncelli, RV 167541; sez. V,
18.11.1980 n. 1991 del 1981, Zibetti, RV 147980).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'enunciato principio di diritto
considerato che nelle società di persone, del tipo in nome collettivo, tutti i
soci partecipano per legge in modo paritetico alla loro gestione, assumendosi la
relativa responsabilità anche per l'operato degli altri soci, cui hanno il
potere di opporsi.
Peraltro, la sentenza impugnata ha anche valorizzato il carattere familiare
della gestione delle società di cui si tratta, senza delega di funzioni tra i
vari soci.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.5.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GIU. 2011
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