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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Difformità totale - Nozione -
Presupposti - Art. 44 lett c) DPR 380/2001. La difformità totale di un
manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino
un'alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di
struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui
vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto,
allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. (Cass. Sez.
3, n. 3350 del 29/1/2004, Lasi). In conclusione, la totale difformità non
coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto
assentito. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del
10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191
DIRITTO URBANISTICO - Sagoma di un edificio - Nozione. Per sagoma di un
edificio si deve fare riferimento alla conformazione planovolumetrica della
costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale
(Cass. Sez.3, n. 8081 del 15/7/1994, Soprani). (conferma sentenza n. 210/2009
CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011),
Sentenza n. 25191
DIRITTO URBANISTICO - Errore tecnico - Vigilanza sulla conformità dell'opera -
Obblighi e responsabilità del committente - Fattispecie. In edilizia,
l'obbligo di esercitare la dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera alla
legge fa carico al committente dell'opera stessa. Né può essere invocato
l'errore tecnico, quale elemento viziante della conoscenza, e quindi della
volontarietà del fatto. Nel caso di specie, lo spostamento della collocazione
del manufatto da realizzare fu decisa dalla stessa committente, la quale non
poteva certo ignorare lo stato dei luoghi e comunque era tenuta a controllare in
corso d'opera quanto era facilmente visibile, senza necessità di uno specifico
expertise. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del
10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191
DIRITTO URBANISTICO - Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti -
Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza del
danno - Giudice della liquidazione - Competenza. In materia di risarcimento
dei danni , ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della P.C.
non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed
il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo
sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris
da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa
esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (così,
Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE
APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza
n. 25191
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CIRO PETTI
Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Consigliere
Dott. MARIO GENTILE
Consigliere
Dott. ALDO FIALE
Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) CALOVI ANTONELLA N. IL 11/11/1965
2) GUERRESCHI DIEGO N. IL 06/06/1952
- avverso la sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi
- Udito il difensore avv. Maurizio Root che ha chiesto l’accoglimento dei
ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trento con sentenza del 10 marzo 2010, ha confermato la
condanna alla pena di mesi due di arresto e 20 mila di ammenda di Calovi
Antonella e Guerreschi Diego, in ordine al reato p. e p. dall'art. 110, 81 cpv e
art. 44 lett c) DPR 380/2001 perchè in concorso tra loro, la prima quale
amministratrice dell'Hotel Vason snc, il secondo quale architetto progettista,
in difformità totale o comunque in variazione essenziale rispetto alla
concessione edilizia in area soggetta a vincolo paesaggistico, perchè a quota di
m. 1650 slm, nel realizzare il punto di ristoro e deposito sci aumentavano la
cubatura dell'edificio realizzando i locali interrati. In Sopramonte, loc. Vason
(TN), fino al 13.12.2006 , mentre ha assolto i predetti dall'imputazione al capo
b) (art 181 D.Lvo 42/2004).
L'imputata Calovi Antonella ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1. Insussistenza del reato
Non esiste una vera e propria difformità dal progetto oggetto di concessione
edilizia, in quanto è pacifico che non sono stati realizzati nuovi volumi, e si
deve escludere che si tratti di variazioni essenziali.
La ricorrente si era rivolta dapprima ad altro professionista per progettare un
locale bar ristorante, successivamente l'incarico era stato affidato
all'architetto Guerreschi che aveva predisposto una domanda di variante in
concessione, con la quale era stato richiesto ed autorizzato dal Comune di
Trento lo spostamento dell'edificio verso il lato nord del fondo, al fine di
essere realizzato all'esterno del campo scuola. Nel redigere la variante e nel
seguire i successivi lavori di edificazione della struttura, l'arch. Guerreschi
si era basato sui rilievi plani-altrimetrici e topografici effettuati dal primo
architetto, senza rendersi conto che la posizione dello stesso era stata
rilevata erroneamente e che le quote non corrispondevano alla realtà dei luoghi.
Di fatto che l'edificio realizzato è quello previsto dal progetto e autorizzato
dalla concessione edilizia e di variante, salvo l'emergere di un breve tratto di
muro che doveva risultare interrato, a nord, in corrispondenza di alcuni locali
tecnici che dovevano essere sotto la quota naturale del terreno e che in realtà
sono risultati seminterrati. Ed infatti la contestazione del reato edilizio si
limita a questo aspetto, oltre al fatto che la scalinata che conduceva dalla
sottostante strada all'edificio risultava composta da più scalini rispetto a
quelli previsti (sempre a causa dell'errore di quota). Inoltre, le parti degli
organismi edilizi oggetto di contestazione non costituiscono nemmeno una
volumetria utile, essendo solamente locali tecnici al servizio del manufatto
La Corte d'Appello di Trento non avrebbe tenuto conto della testimonianza del
teste Tamburino e del momento in cui risulta provata l'edificazione della
porzione oggetto di contestazione. Per tale motivo era stata chiesta la
variante. Inoltre l'epoca di realizzazione delle opere in difformità ha
rilevanza anche ai fini della valutazione del decorso del termine
prescrizionale, in quanto la variante che rappresentava la difformità veniva
presentata e protocollata in data 18 luglio 2006.
2. Mancanza dell'elemento soggettivo.
La sentenza sarebbe contraddittoria laddove ha assolto i due impresari edili
ritenendo a loro favore l'esistenza di una "condotta in buona fede". Lo stesso
principio sarebbe dovuto valere anche per la Calavi, anch'essa tratta in inganno
dall'errore progettuale. Non si può quindi identificare né una condotta dolosa,
né tantomeno una condotta colposa a suo carico, in quanto la stessa faceva
correttamente affidamento sia sulla capacità del progettista, sia sulla corretta
rappresentazione dei luoghi e sulla corrispondenza dell'atto concessorio al
manufatto che si andava a realizzare. Peraltro, come già evidenziato, non vi era
alcun interesse della stessa a rappresentare diversamente la realtà i luoghi,
perché la variante sarebbe comunque stata autorizzata se da subito corretta.
3. Illegittimità del risarcimento riconosciuto alla parte civile costituita.
E' del tutto evidente che il vicino Hotel Nevada, che si è costituito parte
civile non è portatore della difesa di alcun diritto civilmente riconosciuto in
suo favore, leso dal preteso abuso edilizio. Le distanze sia dal confine che
dall'edificio dell'Hotel Nevada sono rispettate. Né il fatto che un edificio
costruito a distanza di legge dal confine e dall'altro edificio vicino possa
fare un po' d'ombra a quest'ultimo può determinare responsabilità civile e
diritto al risarcimento del danno. Inoltre tale fatto materiale non è
assolutamente dimostrato. Pertanto dovrebbe escludersi la possibilità del vicino
sia di costituirsi parte civile, che di chiedere il risarcimento del danno.
Anche Guerreschi Diego ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lettera
d, c,p.p„ in particolare art. 44 lett c) dpr 380/2001. La semplice emersione dal
terreno di una parte dell'edifico - a destinazione urbanistica e volumi
complessivi immutati - non potrebbe essere considerata variazione essenziale del
realizzato rispetto al progettato. Il ricorrente, nel redigere la variante e nel
seguire i successivi lavori di edificazione della struttura, si era basato sui
rilievi plani-altimetrici e topografici effettuati dal collega Bresciani per la
redazione del progetto originario. II tecnico non si era avveduto del fatto che
la traslazione dell'edificio lo avrebbe collocato in una posizione erroneamente
rilevata dal precedente progettista e che le quote non corrispondevano alla
realtà dei luoghi, per la presenza di un modesto avvallamento. Una specifica
richiesta di variante che intendeva regolarizzare tale discrepanza non poteva
essere autorizzata dal Comune di Trento, poiché durante la costruzione del
manufatto era entrata in salvaguardia una variante al PRG di Trento più
restrittiva rispetto alla previgente. La Corte di Appello avrebbe ritenuto che
quanto realizzato integrasse una difformità totale, quando tale difformità
richiede la realizzazione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto, mentre
è pacifico che non sono stati realizzati nuovi volumi. Le difformità, peraltro
non volute e dovute ad un mero errore di rilievo topografico, attengano
esclusivamente a vani accessori, volumi tecnici, distribuzione interna,
soprattutto per il semplice fatto che invece di essere completamente interrati
emergono per poco dal livello naturale dei terreno.
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare artt.
31 e 32, dpr 380/2001, tenuto conto che nel caso di specie i vani oggetto della
contestazione sono costituiti proprio da "locali tecnici", in quanto destinati a
comprendere gli impianti posti a servizio dell'edificio (riscaldamento,
aspirazione, ecc ). Erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che le
modifiche non possono essere considerate di scarso significato. La Corte di
Appello ha errato nel momento in cui ha omesso di leggere il provvedimento della
Commissione Comprensoriale in combinato disposto con la giurisprudenza e le
norme sopra che dispongono che i piani sottotetto o interrati privi del
requisito dell'abitabilità, gli spazi destinati all'installazione dell'impianto
di riscaldamento o di aspirazione dell'aria non costituiscono superficie utile o
volumetrica.
3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche (art. 606, lett. B, c.p.p.), in particolare sulla testimonianza della
parte offesa del processo penale; mancanza della motivazione (art. 606, lett. e,
c.p,p,). La Corte di Appello di Trento ha tenuto conto della testimonianza del
signor Lorenzi Vasco, gestore dell'Hotel Nevada, il quale non è il gestore
dell'Hotel Nevada - come erroneamente indicato in sentenza - bensì il socio di
maggioranza con il 90% delle quote della società proprietaria della struttura
alberghiera, quindi, non indifferente agli aspetti civilistici e risarcitori del
procedimento penale, per cui la sua testimonianza deve essere vagliata con altri
riscontri oggettivi. Infatti nessuna altro testimone ha mai confermato
l'esistenza dell'ombra che lo ski bar proietterebbe sull'Hotel Nevada.
4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, in particolare art. 2043 c.c. e art. 2927 c.c; mancanza della
motivazione nel confermare I'accoglimento nell'an della pretese di parte civile.
La Corte di Appello di Trento ha ritenuto che ad un abuso edilizio debba
discendere automaticamente anche un risarcimento per i danni asseritamente
lamentati dalla parte civile costituita in giudizio. Tale automatismo si scontra
con le norme civilistiche in materia di prova del danno e con la costante
interpretazione della materia urbanistica data dalla Corte di Cassazione.
Inoltre, la decisione della Corte di secondo grado non appare sufficientemente
motivata, mancando qualsiasi dimostrazione del nesso eziologico tra delitto e
danno lamentato. Né la parte offesa ha adempiuto il proprio onere probatorio. Da
un punto di vista civilistico lo ski bar si trova in una posizione perfettamente
legittima e non arreca alcun danno a interessi giudicati meritevoli di tutela da
parte dell'ordinamento in quanto rispetta le distanze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
1. Il motivo di ricorso comune ai due imputati, con il quale si è sostenuto che
non sussisterebbe il reato edilizio contestato in quanto l'opera realizzata non
rappresenta una variazione essenziale rispetto al progetto approvato, non
essendoci stato aumento volumetrico, non è fondato. Infatti la giurisprudenza di
legittimità, proprio quella citata dai ricorrenti, ha affermato un principio
differente, stabilendo che la difformità totale di un manufatto dalla
concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un'alterazione
del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura,
aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano
realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i
volumi realizzati in eccesso costituiscano "un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile" (Sez. 3, n. 3350 del
29/1/2004, Lasi, Rv. 227218). Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nei
ricorsi, la totale difformità non coincide solo con la modifica volumetrica del
manufatto rispetto a quanto assentito.
Né può avere fondamento l'asserita natura di variante non essenziale dell'opera
rispetto al progetto di variante autorizzato, in quanto tale tipologia di
variante non solo non deve incidere sulle volumetrie, ma non deve alterare la
sagoma dell'edificio (Sez. 3, n. 24236 del 24/6/2010, Muoio, Rv. 247687). Come è
noto la sagoma attiene alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed
al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale (per tale
definizione si veda Sez.3, n. 8081 del 15/7/1994, Soprani, Rv. 200121).
II giudizio di merito, con valutazione conforme dei giudici di primo e secondo
grado, ha accertato che vi è stata una consistente variazione planovolumetrica
dell'edificio costruito, rispetto a quello progettato in variante, per effetto
dell'esistenza del pendio, non considerato nella progettazione di variante. Di
fatti seppure l'edificio fu realizzato in linea con la progettazione originaria
(ossia con lo stesso volume), innegabilmente esso emergeva dal suolo e dal piano
di terreno, in misura maggiore di quanto autorizzato (maggiore altezza variabile
indicata nella sentenza di secondo grado: tra il m.1,80 e m.1,50), proprio per
effetto dell'avvallamento naturale del terreno, tanto che alcuni locali che nel
progetto erano stati presentati come interrati, risultavano "emersi", con
conseguente maggior sviluppo della scala esterna di collegamento alla strada
provinciale.
Né può darsi pregio alla censura proposta dal ricorrente Guerreschi e relativa
al fatto che la modifica avrebbe interessato locali definibili come locali
tecnici e per tale motivo non computabili nella volumetria. Infatti, ciò che nel
caso di specie ha avuto rilevanza è stata la diversità di sagoma del manufatto,
piuttosto che gli aspetti volumetrici e le variazioni conseguentemente rilevate
sui locali tecnici, che erano stati progettati seminterrati e sono invece stati
realizzati a livello, per effetto della diversa conformazione fisica del
terreno.
2. Quanto alla censura avanzata dalla ricorrente Calovi, circa l'insussistenza
dell'elemento psicologico del reato per evidente buona fede, la stessa non è
fondata. La giurisprudenza ha da sempre ribadito che l'obbligo di esercitare la
dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera alla legge fa carico al committente
dell'opera stessa. Né nel caso di specie può essere invocato l'errore tecnico,
quale elemento viziante della conoscenza, e quindi della volontarietà del fatto:
lo spostamento della collocazione del manufatto da realizzare fu decisa dalla
stessa committente, la quale non poteva certo ignorare lo stato dei luoghi e
comunque era tenuta a controllare in corso d'opera quanto era facilmente
visibile, senza necessità di uno specifico expertise.
Inoltre i giudici di merito hanno posto in evidenza che la consapevolezza degli
abusi da parte di entrambi gli imputati è stata dimostrata dallo stesso
comportamento tenuto, successivamente al primo accertamento delle violazioni,
poiché gli stessi erano stati colti "nel tentativo di modificare i luoghi
attraverso riporto di materiale terroso (come risulta dall'imputazione stessa)
che aveva provocato anche un innalzamento del terreno.
3. Infine, quanto ai motivi proposti da entrambi gli imputati in relazione alla
condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, le
argomentazioni offerte risultano in parte generiche ed in parte infondate.
In primis, come la dottrina ha ripetutamente chiarito, l'azione civile
introdotta nel processo penale ha una diversa struttura e una differente lex
probatoria; essa, infatti, segue le regole stabilite per il processo penale.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle questioni agitate in
questo processo, ha affermato il principio secondo cui "ai fini della pronuncia
di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è
necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il
nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo
sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria
juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla
stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione"
(così, Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso, Rv. 231044).
In secondo luogo, i giudici di merito hanno ritenuto provata la sussistenza del
reato e, di conseguenza, hanno valutato sussistente un danno che, in quanto
conseguenza dell'accertamento dell'illecito penale, non può non essere -
quantomeno - una forma di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella specie
cagionato dagli imputati, alla parte civile costituita, per la realizzazione di
un manufatto di altezza maggiore di quello consentito dal permesso di variante.
Giudizio che, nel caso esaminato, ha lasciato al giudice civile (ed alle regole
probatorie ivi applicabili), ogni accertamento e valutazione circa la tipologia
del danno e la sua quantificazione.
E' solo in quella sede, pertanto, che tutte le parti potranno liberamente
svolgere le proprie argomentazioni, precisare il rispettivo petitum e
chiedere l'ammissione delle prove, necessarie in relazione ai delimiti profili
di danno richiesto, secondo i principi dispositivi propri del giudizio civile.
4. I ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati con conseguente condanna
di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616
c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23/06/2011
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