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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n. 2606
SICUREZZA DEL LAVORO - Infortunio e lesioni - Prescrizioni in materia
antinfortunistica - Obblighi del datore di lavoro - Omessa valutazione dei
rischi - Inadeguata informazione del lavoratore - Comportamento non abnorme del
lavoratore. Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza
del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del
comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa
abnormità abbia dato causa all'evento. Sicché, deve considerarsi abnorme il
comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori
di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte
all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Inoltre, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna
efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano
comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia
antinfortunistica (Cass., sez. 4, 14/12/1999 n. 3580, Bergamasco; Cass.
3/06/1999 n. 12115, Grande; Cass. 14/06/1996 n. 8676, Ieritano). Infine, non può
affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che
abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue
attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, del
23.01.2007, Sentenza n. 10121). (dich. Inammissibile ricorso avverso sentenza n.
4461 del 16/07/2010, CORTE APPELLO di TORINO) Pres. Morgigni, Est. Montagni,
Ric. L'. Gi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n.
2606
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Compendio probatorio -
Rilettura alternativa Esclusione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In sede di ricorso per cassazione, si impone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per il gravame che si risolve in una mera rilettura
alternativa dell'intero compendio probatorio. Sicché, in sede di legittimita'
non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione,
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Cass. 23.03.1995, n. 1769; Cass. Sez. 6
dell’8.05.2009 dep. 28.05.2009, sentenza n. 22445). (dich. Inammissibile ricorso
avverso sentenza n. 4461 del 16/07/2010, CORTE APPELLO di TORINO) Pres. Morgigni,
Est. Montagni, Ric. L'. Gi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011
Sentenza n. 2606
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. IV Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente -
Dott. IZZO Fausto Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) L'. GI. N. IL (Omissis);
- avverso la sentenza n. 4461/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/07/2010;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina
che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, con sentenza del 15 dicembre
2008 dichiarava L'.Gi. colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p.,
commesso in data (Omissis) e lo condannava alla pena di giustizia ed al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La Corte di
Appello di Torino, in data 16 luglio 2010 confermava la sentenziata pronunciata
dal primo giudice.
La Corte territoriale rilevava che l'imputato, quale amministratore della ICI
era stato chiamato a rispondere per le lesioni colpose subite dal lavoratore
subordinato che in data 17.1.2003 aveva riportato ferita lacero contusa al 4
dito della mano destra; la Corte di Appello considerava che il profilo di colpa
riguardava l'omessa valutazione dei rischi e l'inadeguata informazione del
lavoratore addetto a sollevare con un carro ponte nastri di lamiera, da legare
con nastro di reggetta. La Corte di Appello si soffermava sui motivi di
doglianza dedotti dalla difesa dell'imputato, concernenti la ricostruzione della
dinamica del sinistro, tenuto conto di quanto riferito in particolare dal teste
Mo.. La difesa, infatti, riteneva che l'infortunio fosse da ascrivere alla
negligenza dello stesso operaio, che nel caricare il distributore di reggia
metallica, aveva dimenticato di chiudere il carter di protezione.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto
ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.
Il ricorso e' affidato ad un unico motivo, con il quale la parte si sofferma
diffusamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. La parte ritiene
che dalla espletata istruttoria dibattimentale emergano, in realta', distinte
ipotesi ricostruttive dell'accaduto. Al riguardo, si sofferma sulle deposizioni
dei testi Mo. e Na.. La parte ribadisce che l'infortunio venne a dipendere
unicamente dalla condotta negligente posta in essere da Da.; la parte analizza
le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura utilizzata dalla parte offesa ed
esclude la sussistenza di profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro.
Il ricorso e' inammissibile.
Il gravame che occupa che si risolve in una mera rilettura alternativa
dell'intero compendio probatorio, siccome apprezzato dai giudici di primo e
secondo grado, di talche', si impone la declaratoria di inammissibilita' del
ricorso; l'esponente si limita, infatti, a prospettare in modo del tutto
generico il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato senza
dedurre alcuna ragione di censura. Ed invero, in sede di legittimita' non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv.
201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv.
244181).
E' appena il caso di rilevare che destituito di ogni fondamento e' poi il
rilievo con il quale la parte assume che l'infortunio avvenne per colpa dello
stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito
che, nel campo della sicurezza del lavoro, puo' escludersi l'esistenza del
rapporto di causalita' unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormita' del
comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa
abnormita' abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve cioe'
considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e
imprevedibilita', si ponga al di fuori di ogni possibilita' di controllo da
parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro
gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimita' ha piu' volte
affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non puo' spiegare
alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si
siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia
antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv.
215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996
n. 8676, Ieritano, Rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non puo'
affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore -
come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto
un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel
segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del
23.01.2007, Rv. 236109). Con specifico riguardo al caso di specie, si osserva
che la Corte territoriale rilevava che la versione dei fatti riferita dal Mo.
non era in contraddizione rispetto a quanto riferito dallo stesso infortunato:
infatti, entrambi i dichiaranti aveva riferito che l'attrezzo porta nastro di
reggetta utilizzato nel frangente da Da. era difettoso, perche' si svitava
ripetutamente il bullone. Cio' chiarito, la Corte territoriale considerava che
dopo l'infortunio l'attrezzatura ora richiamata non era stata piu' usata. Sulla
scorta di tali rilievi la Corte territoriale escludeva del tutto conferentemente
che l'infortunio fosse stato causato dalla negligenza dell'operaio, atteso che
l'attrezzo utilizzato non era a norma e risultava inidoneo ad evitare il
contatto tra il lavoratore e la fonte di pericolo. La Corte territoriale
evidenziava, inoltre, che il descritto meccanismo, al momento dell'intervento in
azienda dell'Ispettore dell'ASL Ca. , era stato dotato di coppiglia e
posizionamento a terra. La Corte di Appello considerava, peraltro, del tutto
correttamente, che quand'anche fosse stato lo stesso lavoratore a dimenticarsi
di chiudere il coperchio della attrezzatura in dotazione, cio' non avrebbe
escluso la responsabilita' dell'imputato, giacche' la mancata chiusura non era
legata da un meccanismo di blocco ed "essendo assolutamente prospettabile la
dimenticanza del lavoratore e cui e' d'obbligo porre rimedio".
Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, liquidata come da
dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
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