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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n.
26366
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
- Zona vincolata - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza:
autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto
da un tecnico - Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il
verbalizzante - Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64,
65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Anche in materia
urbanistica e di tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di
sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, entrando a fare parte del
fascicolo del dibattimento, relativamente alla descrizione della cosa
sequestrata ed alla stato dei luoghi ed in genere relativamente all'attività
irripetibile compiuta dalla polizia giudiziaria, può essere utilizzato anche
senza sentire il verbalizzante (Cass. 6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De
Filippo). Fattispecie: reati di cui agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72
d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, in
zona vincolata, ampliato un preesistente fabbricato con strutture in cemento
armato senza l'autorizzazione paesaggistica, senza il permesso di costruire e
senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio,
Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud.
26/05/2011) Sentenza n. 26366
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prove - Utilizzazione - Lettura o indicazione
condizione indispensabile - Esclusione - Concetto di "acquisizione" - Artt. 191
e 526 c.p.p.. L'omessa lettura o l'omessa indicazione degli atti
utilizzabili non può essere considerata causa di nullità, non essendo
specificamente sanzionata in tal senso né può essere inquadrata in alcuna delle
cause di nullità di cui all'articolo 178 c.p.p. né di inutilizzabilità di cui
all'articolo 191 c.p.p., non incidendo l'omessa lettura o l'omessa indicazione
sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate negli atti (nella
specie di sequestro). D'altra parte negli artt. 191 e 526 si fa riferimento
soltanto al concetto di "acquisizione" e quindi ad un'attività che logicamente e
cronologicamente precede la lettura o l'indicazione e si distingue da esse
(Cass. 14/10/2005, Safsaf). (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della
Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n.
26366
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza dei motivi -
Inammissibilità del ricorso - Prescrizione maturata dopo la decisione impugnata
- Effetti - Esclusione. L'inammissibilità del ricorso per la manifesta
infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la
decisione impugnata (Cass. Sez. Unite sent. 22711/2000 De Luca). (dich. inamm.
il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009)
Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
C
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 6/07/2011
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