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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente - Buona fede -
Commerciabilità del bene - Verifiche da parte del notaio o istituto bancario –
Irrilevanza - Art.44 D.P.R. n. 380/2001. In tema di lottizzazione abusiva,
il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che
l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la
concessione del mutuo) non determina una situazione di immediata evidenza di
buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il
terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente
rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni
urbanistiche e pianificatorie della zona, (Cass. sez 3., n. 18537 del 16/3/2010,
Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che pertanto l'acquirente
ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni urbanistiche e
pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere dell'illecito
edilizio a titolo di colpa (Cass. Sez.3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e
altri). (conferma ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010)
Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Venditti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio -
Ricorso per cassazione – Limiti - Violazione di legge - Errores in
iudicando o in procedendo. Il ricorso per cassazione contro le
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores
in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento
o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico
seguito dal giudice. (Cass., Sez. U, n. 25932 26/06/2008, Ivanov; in precedenza,
Cass. Sez. U, n. 5876 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, è stato
precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di
motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra
la sua eventuale illogicità manifesta). (conferma ordinanza n. 569/2010 TRIB.
LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Venditti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VENDITTI PASQUALE ANTONIO N. IL 19/02/1963
avverso l'ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
Udit i difensor Avv.; M.F. in sostituzione dell’avv. FF.B. che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Rilevato che con ordinanza del 26 giugno 2010, il Tribunale di Roma ha
rigettato l'appello avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini
preliminari di Tivoli inerente il sequestro preventivo di un'immobile e di un
appezzamento di terreno, già disposto con provvedimento dell'8 giugno 2010
(confermato in sede di riesame), in un procedimento, nel quale risulta indagato
anche Venditti Pasquale Antonio, per il reato di lottizzazione abusiva,
effettuata mediante realizzazione di fabbricati abitativi in zona agricola;
- che Venditti Pasquale Antonio, tramite il proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione censurando l'erronea applicazione della legge penale in
riferimento:
1. alla violazione ed inosservanza degli artt.44 legge 380/2001 e 321 c.p.p., in
quanto il tribunale non avrebbe considerato quale fatto nuovo, legittimante la
rivalutazione del fumus delicti, la dichiarazione del notaio che aveva
effettuato il rogito dell'atto di compravendita, affermando la legittimità della
compravendita sotto il profilo urbanistico; inoltre non sarebbe stata
considerata la documentazione tecnica del Comune di Capena, che attestava la
conformità alle norme urbanistiche, elementi che evidenziavano l'assenza di
qualunque colpa a carico dell'acquirente, terzo in buona fede. Il notaio,
infatti, non solo aveva affermato la regolarità del trasferimento, ma aveva
aggiunto che la normativa vigente ai fini del rilascio di licenze prevedeva la
sola stipula di un atto di vincolo edilizio, mediante il quale l'intera area
interessata veniva asservita ai fabbricati, e che non c'era alcun divieto di
alienazione; il ricorrente aveva avuto assicurazione che, secondo le norme di
attuazione del PRG del Comune di Capena e la legge regionale, era prevista nella
zona l'edificazione di un fabbricato rurale ad uso abitativo ed uno ad uso
agricolo.
2. Alla violazione dell'obbligo di motivazione in merito al fumus commissi
delicti, ritenuto sussistente solo perché la dichiarazione del notaio non era
stata ritenuta fatto nuovo;
Considerato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia
di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in
tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo
a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U,
n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza
Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.
226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la
mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente,
non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta);
- che in questo caso, essendo già stato confermato il decreto di sequestro
preventivo in sede di riesame, l'oggetto del ricorso è limitato all'ambito del
devolutum affrontato con l'ordinanza impugnata, alla quale era stata sottoposta
la valutazione circa la rilevanza di un c.d. nuovo elemento;
- che in tema di lottizzazione abusiva la giurisprudenza di questa Sezione ha
affermato il principio di diritto che il fatto che il notaio abbia garantito la
commerciabilità del bene (o che l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto
eseguire una perizia per la concessione del mutuo) non determina una situazione
di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse
finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di
colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare
le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona. (Cfr. sez 3., n. 18537
del 16/3/2010, Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che
pertanto l'acquirente ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni
urbanistiche e pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere
dell'illecito edilizio a titolo di colpa (cfr. Sez.3, n. 37472 del 26/6/2008,
Belloi e altri, Rv 241098);
- che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi ed ha
esaustivamente motivato le ragioni del rigetto dell'appello, atteso che non
poteva considerarsi un fatto nuovo quanto dichiarato dal notaio, il quale aveva
esposto personali valutazioni sulla disciplina urbanistica, già esaminate dalla
precedente ordinanza in sede di giudizio di riesame del decreto di sequestro
preventivo e che proprio alla luce del certificato di destinazione urbanistica
(ove era con chiarezza indicata la destinazione a zona agricola), allegato
all'atto di compravendita, non possono essere dedotti elementi circa la mancanza
di colpa in capo all'acquirente;
- che pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7/07/2011
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