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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797
FAUNA E FLORA - CACCIA - Fringillidi in genere - Divieto di detenzione -
Fattispecie: cardellini e una passera sarda. Tutti i volatili rientranti
nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L.
157/92 sub art. 2, quanto alla descrizione della specie e 30 quanto al regime
sanzionatorio. Per cui, la detenzione è certamente vietata trattandosi di specie
particolarmente protetta. Fattispecie: detenzione per la vendita di uccelli
appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una
passera sarda). (Cass. Sez. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti). (conferma sentenza
del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric.
Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011),
Sentenza n. 26797
FAUNA E FLORA - Titolare di negozio - Detenzione specie protette -
Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza.
In tema di tutela dei fringillidi, la deduzione circa la destinazione alla
vendita di cardellini detenuti all'interno di singole gabbie di dimensioni
ridotte si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la
possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del
collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole piccole gabbie
agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale
metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il
prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche
peculiari dei volatili (Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994 n. 2950 Giarino). (conferma
sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo
Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011),
Sentenza n. 26797
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Giuliana FERRUA
Presidente
2. Dott. Renato GRILLO (est.) Consigliere
3. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere
4. Dott. Luigi MARINI Consigliere
5. Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: GIOE' Michele, nato a Gela il 20.09.1959
- avverso sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 22 novembre
2007
- udita nella udienza camerale del 3 marzo 2011 la relazione fatta dal
Consigliere dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Alfredo MONTAGNA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. Carmelo Fabrizio
Ferrara;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 22 novembre 2007 il Tribunale di Caltanissetta, all'esito del
giudizio abbreviato, dichiarava GIOE' Michele, imputato tra l'altro - del reato
di cui all'art. 30 lett. L) del D. L.vo n.157/92 in relazione alla detenzione
per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di
estinzione (cardellini e una passera sarda), colpevole del detto reato,
condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con
la diminuente per il rito, alla pena di € 890,00 di ammenda.
Avverso la detta sentenza proponeva appello poi convertito in ricorso dalla
Corte territoriale adita l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario,
deducendo due distinti motivi.
Con il primo denunciava violazione della legge penale (art. 30 Lett. 1) della L.
157/92) dovendo la norma violata considerarsi norma penale in bianco: in
particolare la difesa deduceva che il Tribunale nel pervenire alla statuizione
di condanna avrebbe operato il c.d. "doppio rinvio", avendo ritenuto inclusi
nell'elenco di cui all'art. 2 della legge suddetta quelle specie ornitologiche
che in realtà a detta del ricorrente non rientravano in tale previsione
normativa in quanto a loro volta ricompresi nella previsione normativa di cui
alla L. n.503/81 cui l'art. 2 citato faceva rinvio.
Così operando il Tribunale aveva di fatto violato il principio di legalità e
riserva di legge di cui agli artt. 1 c.p. e 25 Cost..
Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in quanto, pur avendo riconosciuto che gli uccelli detenuti
nell'esercizio commerciale si trovassero in malfermo stato di salute aveva
contraddittoriamente ritenuto che gli stessi fossero ivi detenuti per la
vendita, circostanza ritenuta del tutto illogica dalla difesa del ricorrente
posto che una vendita di animali malati sarebbe stata inconcepibile: con tale
contraddittoria statuizione il Tribunale pur aderendo di fatto alla tesi che gli
uccelli si trovassero li provvisoriamente in attesa di essere rimessi in sesto,
aveva quindi in modo del tutto illogico concluso che i detti animali si
trovassero comunque in quel sito per essere venduti.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al dedotto motivo della violazione di legge va osservato che il genere di
volatili detenuto dall'odierno ricorrente rientra pacificamente nella previsione
normativa di cui all'art. 2 comma l° lett. L) della Legge 157/92 appartenendo i
cardellini alla famiglia del fringillidi la cui detenzione è certamente vietata
trattandosi di specie particolarmente protetta.
Conseguentemente la dedotta violazione di legge in cui sarebbe incorso il
Tribunale, nel richiamare in realtà altra disposizione di legge (L. 503/81) la
quale annovererebbe tra le specie protette il cardellino e la passera sarda non
incluse invece nel menzionato art. 2 della L. 157/92 non sussiste affatto.
Come precisato infatti dalla giurisprudenza di questa Corte in generale tutti i
volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime
di cui alla L. 157/92 sub art. 2 — quanto alla descrizione della specie — e 30 —
quanto al regime sanzionatorio che è stato correttamente applicato dal Tribunale
(vds. in proposito Cass. Sez. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti, Rv. 247798).
Quanto al secondo motivo riferito ad una dedotta illogicità e contraddittorietà
della motivazione si tratta di vizio del tutto insussistente avendo il
Tribunale, con motivazione adeguata sul piano logico, ritenuto decisiva la
circostanza che i volatili, in quanto detenuti all'interno di un esercizio
commerciale deputato alla vendita e conservati con modalità tali da escludere
che si trovassero lì provvisoriamente custoditi per essere sottoposti a cure
salvo ad essere poi rimessi in libertà dopo la guarigione, deponesse
univocamente per la successiva vendita delle specie suddette.
Peraltro la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti
all'interno di singole gabbie di dimensioni ridotte come lo erano certamente
quelle oggetto del presente processo per come si evince agevolmente dalla
sentenza impugnata) si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli
uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è
tipica del collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole piccole
gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con
tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare
meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle
caratteristiche peculiari dei volatili (in termini Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994
n. 2950 Giarino, Rv. 200825).
Il ricorso va pertanto rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8/07/2011
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