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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797



FAUNA E FLORA - CACCIA - Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. Tutti i volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L. 157/92 sub art. 2, quanto alla descrizione della specie e 30 quanto al regime sanzionatorio. Per cui, la detenzione è certamente vietata trattandosi di specie particolarmente protetta. Fattispecie: detenzione per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una passera sarda). (Cass. Sez. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797


FAUNA E FLORA - Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza. In tema di tutela dei fringillidi, la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti all'interno di singole gabbie di dimensioni ridotte si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole piccole gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche peculiari dei volatili (Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994 n. 2950 Giarino). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Giuliana FERRUA                                         Presidente
2. Dott. Renato GRILLO (est.) Consigliere
3. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere
4. Dott. Luigi MARINI Consigliere
5. Dott. Giulio SARNO Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: GIOE' Michele, nato a Gela il 20.09.1959
- avverso sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 22 novembre 2007
- udita nella udienza camerale del 3 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo MONTAGNA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. Carmelo Fabrizio Ferrara;


Svolgimento del processo e motivi della decisione


Con sentenza del 22 novembre 2007 il Tribunale di Caltanissetta, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava GIOE' Michele, imputato tra l'altro - del reato di cui all'art. 30 lett. L) del D. L.vo n.157/92 in relazione alla detenzione per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una passera sarda), colpevole del detto reato, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, alla pena di € 890,00 di ammenda.

Avverso la detta sentenza proponeva appello poi convertito in ricorso dalla Corte territoriale adita l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi.

Con il primo denunciava violazione della legge penale (art. 30 Lett. 1) della L. 157/92) dovendo la norma violata considerarsi norma penale in bianco: in particolare la difesa deduceva che il Tribunale nel pervenire alla statuizione di condanna avrebbe operato il c.d. "doppio rinvio", avendo ritenuto inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge suddetta quelle specie ornitologiche che in realtà a detta del ricorrente non rientravano in tale previsione normativa in quanto a loro volta ricompresi nella previsione normativa di cui alla L. n.503/81 cui l'art. 2 citato faceva rinvio.

Così operando il Tribunale aveva di fatto violato il principio di legalità e riserva di legge di cui agli artt. 1 c.p. e 25 Cost..

Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, pur avendo riconosciuto che gli uccelli detenuti nell'esercizio commerciale si trovassero in malfermo stato di salute aveva contraddittoriamente ritenuto che gli stessi fossero ivi detenuti per la vendita, circostanza ritenuta del tutto illogica dalla difesa del ricorrente posto che una vendita di animali malati sarebbe stata inconcepibile: con tale contraddittoria statuizione il Tribunale pur aderendo di fatto alla tesi che gli uccelli si trovassero li provvisoriamente in attesa di essere rimessi in sesto, aveva quindi in modo del tutto illogico concluso che i detti animali si trovassero comunque in quel sito per essere venduti.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al dedotto motivo della violazione di legge va osservato che il genere di volatili detenuto dall'odierno ricorrente rientra pacificamente nella previsione normativa di cui all'art. 2 comma l° lett. L) della Legge 157/92 appartenendo i cardellini alla famiglia del fringillidi la cui detenzione è certamente vietata trattandosi di specie particolarmente protetta.

Conseguentemente la dedotta violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel richiamare in realtà altra disposizione di legge (L. 503/81) la quale annovererebbe tra le specie protette il cardellino e la passera sarda non incluse invece nel menzionato art. 2 della L. 157/92 non sussiste affatto.

Come precisato infatti dalla giurisprudenza di questa Corte in generale tutti i volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L. 157/92 sub art. 2 — quanto alla descrizione della specie — e 30 — quanto al regime sanzionatorio che è stato correttamente applicato dal Tribunale (vds. in proposito Cass. Sez. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti, Rv. 247798).

Quanto al secondo motivo riferito ad una dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione si tratta di vizio del tutto insussistente avendo il Tribunale, con motivazione adeguata sul piano logico, ritenuto decisiva la circostanza che i volatili, in quanto detenuti all'interno di un esercizio commerciale deputato alla vendita e conservati con modalità tali da escludere che si trovassero lì provvisoriamente custoditi per essere sottoposti a cure salvo ad essere poi rimessi in libertà dopo la guarigione, deponesse univocamente per la successiva vendita delle specie suddette.

Peraltro la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti all'interno di singole gabbie di dimensioni ridotte come lo erano certamente quelle oggetto del presente processo per come si evince agevolmente dalla sentenza impugnata) si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole piccole gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche peculiari dei volatili (in termini Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994 n. 2950 Giarino, Rv. 200825).

Il ricorso va pertanto rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8/07/2011



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