AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 4/02/2011, Sentenza n. 2740
ESPROPRIAZIONE - Terreno incluso in zona destinata ad attrezzature pubbliche
ed impianti pubblici - Qualificazione dell’area come edificabile ai fini della
determinazione dell’indennità - Esclusione - Art. 338 R. D. n. 1265/1934.
Il Regio Decreto 1265 del 27 luglio 1934, articolo 338 (nel testo originario)
non consente di considerare edificabile un suolo rientrante nella zona di
rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, giacché lo stesso
integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto,
direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di
fatto, neppure da parte dello strumento urbanistico. Questa categoria di vincoli
non arreca, in via specifica, alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto
in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di
causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio
cui l'opera e' destinata. Pres. VITTORIA, Est. SALVAGO - P.M. RUSSO - Ric. FE.
CA. (avv.ti NOBILI e CANU) - Controric. COMUNE DI PREDORE (avv. VIVIANI ) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I civile, 4 febbraio 2011, n. 2740
ESPROPRIAZIONE - Area destinata ad uso pubblico - Possibilità di edificazione
sul suolo da parte dei privati - Esclusione. Un'area va ritenuta edificabile
quando risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento
della vicenda ablativa. Le possibilità legali di edificazione vanno,
pertanto, escluse, in tutti i casi in cui la zona sia stata concretamente
vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature
pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo
di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del
suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che, come
tali, siano soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente
legislazione edilizia. Pres. VITTORIA, Est. SALVAGO - P.M. RUSSO - Ric. FE.
CA. (avv.ti NOBILI e CANU) - Controric. COMUNE DI PREDORE (avv. VIVIANI ) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I civile, 4 febbraio 2011, n. 2740
ESPROPRIAZIONE - Area destinata ad uso pubblico - Previsione di un limitato
indice di fabbricabilità nei piani attuativi o in norme tecniche di attuazione -
Natura edificatoria ai fini della indennità di espropriazione - Esclusione.
La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un'area destinata
a uso pubblico non vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti
dell'indennità di espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non
residenziale delle opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica,
così come é irrilevante che detta previsione sia contenuta in piani attuativi
ovvero in norme tecniche di attuazione, anche perché tali norme, in quanto
gerarchicamente subordinate al piano, non possono modificare la qualificazione
urbanistica della zona, ma solo indicarne i modi di realizzazione. Pres.
VITTORIA, Est. SALVAGO - P.M. RUSSO - Ric. FE. CA. (avv.ti NOBILI e CANU) -
Controric. COMUNE DI PREDORE (avv. VIVIANI ) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I
civile, 4 febbraio 2011, n. 2740
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE. CA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,
presso l'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOBILI
MARCO, CANU SILVANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PREDORE (c.f. (OMESSO)), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 25, presso l'avvocato DELLI
SANTI RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato VIVIANI MARIO, giusta
procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 482/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il
09/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2010 dal
Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 9 giugno 2004, ha determinato
l'indennita' dovuta dal comune di Predore a Fe. Ca. per l'espropriazione, con
decreto 23 aprile 1999 del Presidente della Comunita' montana del (OMESSO), di
un terreno di sua proprieta' ubicato in quel comune (fg.(OMESSO)) in complessivi
euro 6.964,73, osservando: a) che il fondo aveva destinazione non edificatoria
ricadendo in zona destinata unicamente ad attrezzature e piccoli interventi
pubblici a servizio del cimitero, ed interamente compresa nell'area di rispetto
cimiteriale; b) che neppure il sopravvenuto Legge n. 166 del 2002, articolo 28
aveva modificato tale situazione urbanistica consentendo soltanto in presenza di
specifiche condizioni -nel caso non ricorrenti ne' dimostrate dai proprietari -
il restauro o l'ampliamento di edifici gia' realizzati che non risultavano
sussistenti sul fondo espropriato.
Per la cassazione della sentenza il Fe. ha proposto ricorso per 4 motivi
illustrati da memoria; cui resiste il comune di Predore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con i primi due motivi, il ricorrente deducendo violazione del Regio Decreto
n. 1265 del 1934, articolo 338 e della Legge n. 359 del 1992, articolo 5 bis
nonche' vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere considerato
il terreno non edificabile perche' incluso nella fascia di rispetto del cimitero
comunale senza considerare: a) che la relativa prescrizione non imponeva secondo
la giurisprudenza dei TAR un vincolo di inedificabilita' assoluta neppure nel
testo originario della norma; ed a maggior ragione dopo le modifiche introdotte
dalla Legge n. 166 del 2002, articolo 28 che ha demandato ai comuni la facolta'
di delimitare la fascia di rispetto, consentendo comunque pur nell'ambito di
essa costruzioni a servizio del cimitero, ovvero l'ampliamento ed il restauro di
quelle esistenti; b) in ogni caso l'edificabilita' del terreno si ricavava dalla
sua inclusione nella zona F del P.R.G. destinata secondo le risultanze della
c.t.u. ad attrezzature ed impianti di interesse generale, che consente anche
secondo le disposizioni delle N.T.A. di detto strumento urbanistico, la
realizzazione di chioschi, impianti ed attrezzature a servizio del cimitero.
3. Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha accertato e le parti ribadito che il terreno Fe. e'
incluso in zona F destinata ad attrezzature pubbliche ed impianti pubblici a
servizio del cimitero (cfr.anche articolo 26 delle N.T.A.) ed ubicato per intero
all'interno della zona di rispetto cimiteriale di profondita' di 50 m. imposta
con decreto del Presidente della Provincia di Bergamo 5 ottobre 1958, n. 19756.
Il Regio Decreto 1265 del 1934, articolo 338 (nel testo originario)
nell'interpretazione offerta dall'orma consolidata giurisprudenza di questa
Corte non consente di considerare edificabile un suolo rientrante nella zona di
rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, giacche' lo stesso
integra una limitazione legale della proprieta' a carattere assoluto,
direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di
fatto neppure da parte dello strumento urbanistico:percio' configurando in
maniera obbiettiva e rispetto alla totalita' dei soggetti il regime di
appartenenza di una pluralita' indifferenziata di immobili (che si trovino in un
particolare rapporto di vicinanza o contiguita' con i suddetti beni pubblici. E'
stato piu' volte rilevato al riguardo (Cass. 1220/2000; n. 841/2000; n.
1563/1992; n. 3028/1992; n. 11133/1991), anche dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 133/1971; n. 79/1971; n. 63/1970), che detta categoria di vincoli, e'
collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente
tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in
una determinata situazione e non per le loro qualita' e condizioni e, dal punto
di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per
categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera
pubblica; per cui, ancorche' resi concretamente applicabili in conseguenza della
destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli
arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in
sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di
causalita' diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico
servizio cui l'opera e' destinata.
4. Questa limitazione legale e' resa ancor piu' rigorosa dalle modifiche
apportate dalla Legge n. 166 del 2002, articolo 28 la quale come regola ha
elevato a 200 m. il divieto di costruzione intorno ai nuovi cimiteri,
consentendo tuttavia al Consiglio comunale (per quanto qui interessa) di
disporre (previo parere favorevole della competente USL e valutazione degli
elementi ambientali di pregio dell'area) la riduzione della zona di rispetto
solo per "dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuare un intervento
urbanistico" (ovvero per la realizzazione di parchi, giardini ed annessi
parcheggi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre) autorizzando
l'ampliamento di edifici preesistenti ovvero la costruzione di nuovi edifici.
Laddove nessuna di dette condizioni ricorre nel caso concreto in cui, essendo
stato pronunciato il decreto di esproprio nel 1999 e dovendo la ricognizione
legale del fondo essere compiuta a tale data nessuna autorizzazione poteva
essere stata concessa dal Consiglio comunale di Predore, avendo il legislatore
attribuitogli il relativo potere soltanto con la menzionata Legge n. 166 del
2002.
5. Infondato e' anche il terzo motivo, con cui il ricorrente, deducendo
violazione dell'articolo 6 della Convenzione Edu e della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo si duole che la Corte di appello non abbia
disapplicato la normativa della Legge n. 865 del 1971, articolo 5 e segg. che
impone la determinazione dell'indennita' di esproprio in base ai valori
tabellari indicati dall'articolo 16 assai lontani dal valore reale
dall'immobile, peraltro accertato dal c.t.u. in misura assai piu' elevata;o che
in subordine non abbia rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per far
dichiarare l'illegittimita' costituzionale di dette disposizioni per contrasto
con quelle della Convenzione.
Il Fe. non ha citato alcuna norma della Convenzione in contrasto con il criterio
di calcolo dell'indennita' di espropriazione delle aree non edificabili
nell'ambito del nostro ordinamento; e neppure decisioni della Corte di
Starsburgo che hanno invece riguardato, tutte, i fondi con destinazione
edificatoria: come dimostra proprio l'invocata sentenza Scordino che ha ritenuto
incompatibile con i precetti dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Convenzione il
meccanismo riduttivo di calcolo stabilito dai primi due commi del dichiarato
articolo 5 bis: proprio per tale ragione dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla nota decisione 348/2007 della Corte Costituzionale.
D'altra parte non e' esatto che il valore commerciale del fondo fosse quello
piu' elevato prospettato dal c.t.u., essendo stato questo determinato
sull'erroneo presupposto che il terreno fosse da qualificare legalmente
edificatorio e commerciabile con tale qualita' sul mercato immobiliare; tant'e'
che e' stato disatteso dalla Corte di appello. E neppure il proprietario ha mai
sostenuto o dimostrato, soprattutto al lume delle disposizioni della Legge n. 47
del 1985, che in assenza dell'espropriazione avrebbe potuto conseguire le
opportune concessioni edilizie e/o utilizzare o vendere l'immobile come area
edificabile: anche perche' ubicato in zona (a prescindere dal vincolo
cimiteriale), come si dira' avanti, non destinata dallo strumento urbanistico
generale del comune all'edificazione.
6. Infondato e' infine anche l'ultimo motivo, con cui il Fe. , deducendo
violazione della Legge n. 2359 del 1865, articolo 40 lamenta che la Corte di
appello non abbia applicato il criterio differenziale previsto dalla norma
suddetta onde compensare la diminuzione di valore apportata dall'espropriazione
alla parte residua del fondo ora inclusa, pur essa nella fascia di rispetto
cimiteriale. Detto criterio, e' invero applicabile come dimostra la
giurisprudenza ricordata dal ricorrente solo quando l'espropriazione abbia
comportato lo spostamento della fascia di rispetto facendola gravare sul fondo
residuo; e determinandone quindi un minor valore rispetto a quello che in base
alla sua destinazione legale aveva prima del provvedimento ablativo.
Ma nel caso il fondo Fe. era ubicato in zona F ed aveva la destinazione
pubblicistica avanti evidenziata; per cui contrariamente a quanto dallo stesso
dedotto, lo stesso aveva destinazione non edificatoria in quanto 1) Un'area va
ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti
classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici,
secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilita' legale:
percio' escludendosi le possibilita' legali di edificazione tutte le volte in
cui la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente
pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilita' ecc.) in
quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude
ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime
autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass.
665/2010; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009; 17995/2009); 2) La previsione di un
pur limitato indice di fabbricabilita' per un'area destinata a uso pubblico non
vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti dell'indennita' di
espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle
opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica (Cass. 404/2010;
17995/2009; 16537/2009; 24585/2006); cosi' come e' irrilevante detta previsione
contenuta in piani attuativi ovvero in norme tecniche di attuazione anche
perche' "non possono tali norme, in quanto gerarchicamente subordinate al piano,
modificare la qualificazione urbanistica della zona, ma solo indicarne i modi di
realizzazione" (Cass. 2605/2010; 29768/2008; 11741/2006).
3) In questi casi per rendere edificatorio il terreno non e' sufficiente che
l'intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta anche ad iniziativa
privata: dovendo cio' essere il risultato di una scelta di politica
programmatoria ricorrente solo quando gli obiettivi di interesse generale, di
dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e
come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche
attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di
convenzionamento"; e percio' devolvendosi esclusivamente a ciascuno strumento
urbanistico il potere di stabilire se, per quali categorie di opere ed in quali
zone le stesse possano venire realizzate "anche attraverso l'iniziativa
economica privata" (Cass. 2605/2010 cit.; 21095/2009; 15616/2007; 15389/2007).
Pertanto anche se la porzione residua, peraltro neppure individuata dal
ricorrente, per effetto dello spostamento del vincolo cimiteriale fosse ricaduta
nella nuova fascia di rispetto del cimitero, la stessa avrebbe mantenuto
l'antecedente destinazione non edificatoria; ed il nuovo vincolo non avrebbe
arrecato al fondo alcun pregiudizio diverso da quello imposto dalla precedente
destinazione urbanistica.
7. Le spese del giudizio gravano sul Fe. rimasto soccombente e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore del comune di Predore in complessivi euro 2.700,00 di cui
euro 2.500,00 per onorario, oltre a spese generali ed accessori come per legge
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562